RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 263 SulprobledmeallPaerequazione ( Conclusioni present,Lte alla Società Italiana degli Agricoltori dati 'Ing. Giusep11eGarbarino )(1) 1. Credo essere interesse generale d' Italia e particolare di ogni provincia e comune eseguire ex. novo al più presto, nel modo migliore, e colla minore spesa possibile, l'accertamento geomet1·ico ecl uniforme della proprietà fondiaria. 2. Escludo, siccome non necessario anzi dannoso: a) il rilevamento particellare; b) l'estimo per qualità e classi. 3. Preferisco l'estimo sincrono delle singole proprietà. in base al valore capitale di compra e vendita ed in base alle denuncia controllate sopra luogo. 4. Provvisoriamente ammetterei anche un riparto d'imposta per contingenti provinciali, stabilite: a) in ragione composta della superficie produttiva e della popolazione agricola; b) in ragione dei prodotti e prezzi denunciati da ogni provincia per la statistica agraria. · 5. Ritengo necessario il catasto probatorio o giuridico per tutta Italia ed a tale scopo ritengo indispensabile il rilevamento geometrico perimetrale delle singole proprietà. 6. Ritengo impòssibile qualsiasi catasto probatorio mediante le mappe vecchie aggiornate, queste però possono facilitare il lavoro nuovo, quali semplici indicazioni. 7. Credo che un catasto nuovo probatorio si possa fare in meno di 10 anni e colla maggiore esattezza e con una spesa non superiore a 100 milioni. È sempre stata ed è mia convinzione che tale grandiosa opera o si fa presto, hene e con poca spesa, oppure non si fa. Il passato pur troppo mi dà ragione. 8. Per un catasto puramente fiscale cioè da se1·- Yire soltanto pel riparto dell'imposta, non è necessario l' accertamento geometrico nè particellare della proprietà e non è neppure necessario l'estimo· del reddito per qualità e classi. Similmente per un catasto giuridico probatorio della proprietà non è necessario spingere l'aumento geometrico e la stima del valore venale fino alla frazione della medesima cioè fino alla particella. A raggiùngere il primo scopo bastano i contingenti stabiliti nel modo indicato. A raggiungere il secondo basta l'accertamento e la conservazione dei perimetri della proprietà !)_ Nessuno, pet' quanto autorevole egli sia, può fin d'ora asserire che e quanto una o pitt provincie paghino cl' imposta piìt o meno di una o di altre provincie; ciò si ·aprà soltanto quando il catasto estimativo della proprietà sarà compiuto; anzi come disse i, Minghetti nella sua relazione, il catasto è re,· questo che si compie. (11 L' Ing:. G::trbino è il pii, eminente cata~tologo <I" Italia. N.d.D. l O. Non credo che sia interesse delle provincie italiane, che ebbero la promessa del catasto accelerato lo insistere nella esecuzione della legge 1 Marzo 1886 tale quale è, essendo la medesima difettosa in molti articoli fondamentali, ingiusta antipat1·iotica nell'art. ,13_ Difettosa in tutti gli articoli, che riguardano il rilevamento particellare e l'estimo per qualità e classi. Non occorre ora ripeterne tutte le ragioni, i meschini risultati finora ottenuti lo provano. Ingiusta nell'art. 47 perchè crea e sanziona la sperequaz:one fra le provincie; sperequazione che è per se stessa un' ingiustizia; infine perché induce nella tentazione e porge anche il mezzo di stabilire redditi imponibili assai minori del vero. Antipatriotica nel medesimo art. 47 perchè semina la discordia fra le diverse provincie del Regno. 11. Per le provincie che oggi hanno l'acceleramento credo sia massimo interesse accettare senz'altro le condizioni fatte loro dall'art. 3 del progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 25 Novembre 1895, ed unirsi con lieto animo a tutte le altre provincie per reclamare dal Governo l'esecuzione sul serio e senza ulteriori ritardi del Catasto giui·idico probatorio p1·esto, bene e colla minore spesa possibile. Ciò che io intenda per Catasto giuridico probatorio e come lo vorrei eseguito ho già indicato nei miei scritti pubblicati prima e dopo la legge l :\farzo 1886. Ing. GIUSEPPE GARBARJNO. SociologeiDa irittoCommerciale Ci) Continuazione e fine. Vedi N. prcceclrmte. IT. Come il diritto in genere, così il diritto commerciale in ispecie, ha economica la base e sociale la funzione. Ma, il riconoscimento della relatività del diritto commerciale con la economia è fatto scientifico recente, poichè i giuristi non ebbero scrupolo di sacrificare alla rigidità del principio astratto eticogiuridico la naturale flessuosità e variabilità del fenomeno economico del commercio. Malgrado cotesto riconoscimento, nessuno si era provato di costruire una teoria sociologica e giuridica del commercio, teoria che dovea svolgersi particolarmente dall' esame di quella funzione ctetica o p1·ocacciatrice per cu_i l'uomo si voige, sotto l'impulso del bisogno, alle cose necessarie ed utili all'esistenza dell'individuo e dell'aggregato sociale. Cotesta analisi rivolò le manifestazioni diverse di quella attività, a seconda che gli atti procacciatori si svolgono nella società a terra libera ed a gruppi semplici, ovvero nella società a terra limitata e a gruppi composti.
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