Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 17 - 15 marzo 189 6

260 RIVIS'fA DI POLI'fICAE SCIENZESOCIALE esprimerebbe il medesimo augurio, se le sorti del progetto fossero rimesse alla deliberazione dei professori. In verità, oggi direbbesi che si voglia discutere della riforma universitaria, solo perché l'on. Baccelli deve avere la soddisfazione di intitolal'e dal ben più larga a questa autonomia, conferendo alle Facoltà il diritto di scelta e di proposta dei professori, salvo al ministro soltanto il diritto di veto in casi eccezionali .. Curioso sintomo dello spirito che dettava le proposte governative, questa formale istisuo la legge di riforma; ma forse è convinto tuzione, a favore del ministro della pubblica istrualcuno che la legge, quale si viene preparando, contenga proprio la riforma desiderata? Kè è convinto lo stesso Baccelli? - A mio avviso non può essèrlo, lui primo; giacché la Commissione ha tarpato le ali al suo progetto, eliminandone le novità più salienti e più radicali. E poiché una rifo1·ma non é tale se non introduce qualche novità, né vale la pena di farla se le novità non sono sostanziali ed anche ragguardevoli, così mi pare evidente che il Baccelli non possa e non debba riconoscere più la sua riforma, sotto le succinte spoglie in cui la restr·inse il controprogetto della Commissione. E mi pare che la Commissione, meglio avrebbe oprato dal canto suo, se, respingendo, come à creduto di fare, i concetti fondamentali della riforma Baccelli, fosse venuta a cuncludere con una pregiudiziale, proponendo la sospensione dei lavori del Parlamento sopra questo oggetto·, anzi che venire innanzi col disegno di una riforma che ... non riforma, e che lascia intatto il bisogno di riformare. Ver.9 é che i nove articoli della Commissione (i tre ultimi non contano) intt-oducono nella legislazione universitaria gualcite disposizione nuova; ma torniamo a dire: si tratta forse di novità sostanziali? lo non me ne sono persuaso; né credo che possa pe,·- suadersene alcuno il quale viva, nell'Università. So poi valga, la pena di fare una legge per sanzionare queste novità, è qua.nto brevemente mi accingo itd esaminare. La Commissione non ha a,vuto difficoltà a contentare il ministro nelll\ innocua fbima di proclamare la triplice autonomia, giuridica, didattica o amministrnti va dello Uni versi tà (art. l ). Ho sempre desiderio di spiegazioni, che non trovo ne. nella relazione ministeriale, nè in quella deUa Commissione, sul concetto che si ha, propugnando questa famosi\ proclamazione della triplice autonomia. li genio latino si piace di belle frasi; e io dubito che anche questa volta esso stia apparecchiando uno dei suoi frequenti giochetti. I legislatori crederanno di avere sanzionato una gran cosa .. , , ma non si tratta che cli grosse parole. Cominciando dalla. autonomia didattica, che è veramente essenziale, là dove si parla d'o1·dinamento di studi, non vedo come e quanto il progetto innovi a quella autonomia di che attualmente (e necessariamente) già gode l'insegnamento universitario, e che, modesta e limitata quale essa é, niun riformatore potrebbe avvisarsi di sopprimere o diminuire. Voleva il progetto governativo dare una base nuova e zione, del « diritto di veto», prerogativa, infino ad ora, dei capi degli stati parlamentari! Di1·itto, dopo tutto, perfettamente inutile, una volta che, essendo progettato di dare alle Facoltà solo il diritto della proposta, non quello della scelta, riusciva conseguenza naturale, anche senza esplicita dichiarazione di legge, che il ministro potesse, per gravi ragioni, non dar corso a tale proposta; nel che si sostanzia appunto quell'effetto che sotto lo spropositato e ampolloso nome di « diritto di veto » si voleva sanzionare, :t-.fa la Commissione della· Camera soppres;e questa parte della riforma; e volendo pur lasciare l' illusione che qualche nuovo provvedimento sia dato a p.rò della autonomia didattica, ne va additando le tracce nella dispòsi:done che attribuisce ai professori le tasse ,d'iscrizione ai corsi. Il che proprio non sembra che abbia veruna relazione con l'autonomia didattica; e potrebbe se il provvedirqento sembrasse utile essere decretato anche senza la pompa solenne di una legge di riforma universitaria. Circa i criteri che determinarono la Commissione a diffidare delle Facoltà per la nomina dei professo!·i, pur troppo non sento il coraggio di muovere sostanziali obbiezioni. Ma appunto davanti ad un fatto così grave come questo, la mente si arresta e ripensa: Una commissione parlamentare, composta in maggio,:anza di professori uni versi tari (su nove, cinque, compreso il Danieli che da qualche anno appena è uscito clall' insegnamento), che ha un professore di g1·ido a presi,dente, e un altro professore, ancor giovane, ma meritamento stimato, a relatore, non si perita di negare alle Facoltà quel largo e fondamentale potere di auto-governo che il ministro' offeri va; e a lui, che s'appagava per sè del modesto, eccezionale, diritto di veto, restituisce intera la funzione che oggi esercita nella nomina degli insegnanti! Di riuale grave malattia, negli organi collegiali del1' istruzione superiore, e sintomo siffatta dichiarazione di sfiducia, di cui altra più eloquente non saprebbesi ideare ? É vero che anche il ministro della pubblica istruzione è professore p1·ovetto e stimatissimo; ma tutti sanno che, come autore di progetti di rif'or.na, pecca per una marcata tendenza verso quell'idealismo che è fratello carnale dell'utopia; laonde fra il giudizio di lui e quello della commissione parlamentare, circa l'attitudine delle Facolta a ben esercitare la piena autonomia didattica, nessuno può dubitare che il secondo sia il più attendibile. Ora, la ragione precipua dello stato di fatto che

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