RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 245 2°) Che si restituiscano cogli interessi dallo Stato le somme dalle provincie anticipate per l'accelerc1.- monto dei lc1.voricatastali. 3°) Che si esentino, secondo l'equità esige, dal1' imposta i fabbricati rurali dolio provincie veneto. Avv. DAVIDESACERDOTI. SociologeiDairittCoommerciale <1 ) I. Claudio Treves illustrando nella Critica Sociale l'opera di Antonio Menger - Il diritto Civile e il Proletariato - ( Critica Sociale, Anno IV, n. 20, pag. 313 a 317) confessa va con rude franchezza di giudizio ohe egli non credeva « alla utilità delle ubbie filantropiche e sentimentali dei giuristi sottilmente escogitanti temperamenti alla rigidezza del diritto ». E fin qui si può consentire con lui. Ma, lo scienzato a cui la legislazione positiva presentava così fragile schermo a' colpi della sua critica demolitrice, varca il segno quando egli chiama « artifizioso e sterile il movimento socialisteggiante che ha commosso i cultori del diritto, finchè questo è il diritto della classe dominante ». - Sicchè, egli potè conohiudere con aria tra di sarcasmo e di compassione : « Quando ci parlano di. riforme da introdursi nel diritto privato, por opera di UH astratto e indefinito legislatore,-proviamo una impressione non differente da quella che ci fanno le d:sseriazioni del secolo scorso sulle riforme degli obblighi livellari e dP-1servizio della gleba. Il diritto privato non può essere che quello che è o press'a poco ». Se il forte lavoro del Tortori si dovesse giudicare alla stregua di tale criterio, nemmeno la simpatia di un critico benevolo basterebbe a salvar:o da.Ila condanna, giacche l'opera del giurista é diretta per l'appunto alla ricostruzione or .;anica su basi sociologiche del diritto 1,rivato. Del quale non solo tracciare i lineamenti generali, ma si vuole analizzare altresì la s1ruttura dei singoli istituti elabor,mdola financo nel tecnicismo della codificazione. Ora, cotesto coraggioso tentativo pare a me tutt'altro che sterile; eEso è, quanto meno, il sintomo di una evoluzione che va maturandosi fra i giuristi, come questa è l'indice del profondo mutamento opera1o3i nei rapporti sociali. Il diritto privato non può essere che quello che è. Sta bene: ma, qual'è il diritto privato di questa fine di secolo? Vi sono istituti giuridici vecchi inadatti alle cresciute e impellenti esigenze della vita moderna, o atrofizzati por manco di quel vitale alimento che ne ha determinato la nascit.t e favo1·ito la evoluzione, eù istituti nascenti non ancora gettati negli articoli delìa legge. Se l'interesse dei dominatori ha plasmato le legislazioni vigenti, l'interesse antagonistico delle claEsi dominate ha già aperto una larga breccia nella muraglia chinese del diritto egoistico, facendo penetrare (I) A p,·oposito dell'opera: E'odologia e diri,to commerciale di AJfrpf)o Tortori; frntclli Rocca, Editol'i, Torino, 189;) (f.. 5). nel vetusto tronco del giure quiritario l'innesto di tendenze, bisogni ed aspirazioni nuovi e perciò di un nuovo diritto. -· La class~ de' salariati surta dallo sviluppo della meccanica industriale ed agricola ha assunto nella economia moderna atteggiamenti e forme che sfuggono alla discivlina delle regole gettate nei codici. La rapidità degli scambi e la universalità del merc,i,to sconvolsero alla lor volta i principii su cui si asside la economia classica svolgentesi per entro ai confini nonchè di uno Stato, di una regione o di una provincia, entro quelli anche più angusti di un comune. Il lavoro non si adagia più nel tranquillo rifugio della industria casalinga, ma si agita nell'attrito febbrile della concorrenza; il commercio non più privilegio di classi o di razze, è divenuto arena ove si esercita l'nstuta e industriosa sagacia anche degli umili, mentre la scienza ha reso più accessibili a tutti le fonti del benessere, assicurandone la conqu:sta e agevolandone il godimento. Cotesta meravigliosa evoluzione economica doveva determinaN una corrispondente evoluzione anche nei rappdrti del diritto che ne sono la espressione, facendo subire agli istituti della famiglia, della pro· l rietà, delle obbligazioni la iufluenza dei nuovi coefycienti di attività individuale e collettiva creati dai progressi della scienza e della ci viltà. Il d:r;tto commercia'le che è un diritto di classe - della classe mercantile- lanciata ùallo sviluppo della gr.mde industria e del capitaliòmo nella lotta della concorrenza, ha sentito per primo la dissonanza e la incompatibilità fra il bisogno di espansione, di sicurezza e di agilità proprio delle operazioni mercantili e la rigidità delle regole del diritto codificato, e gli si ribellò. Ma codesto fortunato tcntatirn di emancipazione non ha segnato che il principio di 11uelle ostilità che dovevano scoppiare di poi contro tutta la V€ccltia compagine del diritto privato ornai reggentesi per sola forza d' inerzia. Siçché, od io mi inganno, l'opera dei giu1·isti diretta a fissare il fenomeno giuridico in questo momento storico, è non solamente proficua, ma necessari,t premessa del lavoro di organica ricostruzione del diritto· Il diritto quale è oggi, ha oltrepassato per così lunga distanza la fase del giure ccdificato e cozza con tanta violenza contro le barriere erette da questo diritto, da reclamare a giusto titolo il riconoscimento della sua gagliarda e operosa vitalità. · Fare l'esame critico-sociologico degli istituti giu-. r;dici esist1rnti, determinandone la nozione e lo funzioni; tracciare il rilievo storico dogli elementi che ne costituiscono la genesi e il carattere di sviluppo illus1r,rndone il compito sociale - raccoglie1•e e coordinare i dati positivi per la ricostruzione dei nuovi, mettendo a contributo gli clementi forniti dallo scien7,e - a C'.)minciare dalla economia o dall'etica fino alla biologia e all'antropologia - è oper,L di preparazione per la codificazione del diritto privato sociale, ohe deve essere accolta con simpatia anche dal socialismo. · Giacché, così fatta maniera di st11di !'iesce a stabilire la intima concessione 'che lega il fenomeno
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