fUVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 227 carta, che, in mezzo alle nazioni democratiche moderne, meno li ha riconosciuti e rispettati. * * * Nella intercapedine tra l'apertura e la proroga o chiusura della sessione, ben può la Camera pretendere che sia ascoltata la voce sua - senza offendere la prerogativa regia, contemplata dallo statuto albertino : non invadendo, cioè, od usurpando la parte del potere legislativo, devoluto dallo statuto alla Corona. Ma questo caso, che ricorda il precedente tipico del 1870 - quando, per le nebbie che si addensavano su l'orizzonte politico del nostro paese molti deputati chiesero al Presidente Biancheri di essere riconvocati ed egli obbedì alla voce de' grandi inte ressi dello Stato - questo caso, in cui la sessione non è prorogata, ma è virtualmente aperta, ed il Parlamento non è già chiuso, ma ha soltanto sospeso le sedute sue, non per disposizione del potere esecutivo, anzi per volontà propria, non è, costituzionalmente, confondibile con l'altro, in cui il re proroga la sessione. L'articolo 9 dello statuto albertino - secondo cui il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei deputati - effigia, tra le costituzioni di Europa, nel modo più illiberale e contrario a' diritti superiori ·della rappresentanza popolare, il vecchio jus regium coronae• Non vi è, nello statuto a1bertino, alcuna disposizione in forza della quale l'assemblea abbia diritto a chiedere di essere riconvocata, quando la sessione è chiusa: nè è segnato alcun limite alla prerogativa regale. Non così in altre costituzioni europee più pro - gredite. * * * In !svizzera - per la costituzione federale del 20 maggio 1874 - l'assemblea può essere convocata straordinariamente su la istanza di una parte dei membri del Consiglio Nazionale o di. 5 Cantoni: - Les deux Conseils s 'assemblent chaque année une fois, en session ordinaire, le jour fi,.;;è par le règlement_ lls sont extraordinairement convoquès par le Conseil fécléral, ou sur la clemande du qnart des membres du Conseil National ou sur celle de cinq Cantons (art. 86). In Francia - per la legge costituzionale su' rap_ porti de' poteri pubblici del 16 luglio 1875 - la Camera e il Senato po3sono essere anche straordinariamente convocati dalla maggioranza assoluta dei membri di ciascuna delle due assemblee legislative: - Le Président de la République p1·ononce la cl6ture de la session. Il a le droit cleconvoque;· extraorclinairement les Chambres. Il devra les convoquer si la dtimande en est faite, dans l' intervalle des sessions, par la majorité absolue cles membres composant cbaque Chambre. Le Président peut aJourner les Chamb1·es. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus cle deux fois dans la méme session ( art. 2). • * * Lo statuto albertino trae orig-lne, in gran grnn parte, dalla costituzione belga del 7 ft:bbraio 1831: ebbene, questa costituzione segna un limite alla prerogativa regale ed agli abusi suoi: però che, se per l'art. 70 il re prononce la cl6tw·e de la session ed ha le droit de convoquer extraordinairement les Chambres, per l'art. 72 può anche ajourner les Chambres ; - ma, per lo stesso articolo 72, l'ajournement ne l)eut excéder le terme d'nn mois, ni étre renouvelé dans la meme session, sans l'assentiment des Chambres. In Germania - che non é uno Stato parlamentare, ma costituzionale - secondo la carta imperiale del 16 aprile 1871, il Reichstag non può, senza il consenso suo, essere prorogato per oltre 30 giorni, nè due volte durante il corso della stessa sessione ( art. 26). E simiglianti disposizioni hanno altre costituzioni: la danese del 5 giugno 1859-28 luglio 1866 - secondo cui il Re può prorogare la sessione ordinaria del Rigsdag a un'epoca determinata; ma non al di là di due mesi, senza il consenso del Rigsda~, nè più dl una volta l'anno nell'intervallo delle due sessioni ordinarie ( art. 21) - la co3tituzione greca del 16-28 novembra 1864, secondo cui il Re ha dritto di aggiornare o prorogare le sessione della Camera,· - ma l'aggiornamento o la proroga non possono prolun~ garsi oltre i 40 giorni, nè essere rinnovati nella stessa sessione, senza il consenso della Camera ( articolo 38): e <~osìvia. • * * Tra noi, invece, la potestà - contemplata nell'articolo 9 dello statuto - è un vero pericolo per la libertà: però che, in sostanza, niente vieta che si possa risolvere nell'arbitrio massimo di annullare la rappresentanza nazionale, emersa dalla sovranità elettorale. Il che è accaduto, tante volte, dal '62 in p6i, dopo Aspromonte l E, per questo appunto - quando si alza la v~ce per rivendicare un diritto eminente dell'assemblea parlamentare - è fuori di chiave l'appello ad una carta, che lo conculca: e stimo, invece, obbligo della de_mocrazia radicale lo sferzare questo e altri vizi costituzionali, inerenti all'organismo politico della nazione. Se la proroga della sessione o la chiusura del Parlamento non viola una disposizione statutaria, ogni richiamo allo statuto è vano: e il deputato Ambrosoli storce il testo per concludere che l'atto di proroga è incostituzionale. * * Ma - ecco il punctum saliens noi siamo uno Stato parlamentare, non uno Stato costituzionale; e molte conquiste politiche della civiltà moderna non sono scritte nello statuto: però che nello statuto - come dis3e un giorno alla Camera il Bonghi - non è scritta che poca parte del regime parlamentare, anzi non è supposto neanche il regime parlamentare istesso: le migliori conquiste politiche consacrano diritti, inspirati a' principii della sovranità parlamentare in uno Stato libero, e rispondono a que' canoni di pratica e di esperienza rappresentativa, non dagli statuti scatenti ; ma che intorno agli statuti sono nati e cresciuti da consuetudini, così nostre, come de' popoli retti con ordini ·costituzionali prima di noi.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==