Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 13 - 15 gennaio 1896

198 RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI Codice di commercio mentre appartengono al Codice ed abolendo le tracce ancora esistenti del fidecomcivile; come ancora ha reso inutili per desuetudine , messo. altre contrattuazioni non rispondenti ai nuovi bis'.'gni. È noto che alcune legblazioni, e recentemente il È necessario abbattere i vecchi tronchi e sostituirvi pr.:>getto del Codice civile germanico, non fissano ali nuovi germogli e rendere pi_ù semplici o più spedite cun limite nella successione dei parenti legittimi. le contrattazioni senza toccare alla loro sicurJzza. Per esse adunque è anteposto l'interesse di un con- « Anche riforme di mero comodo sociale, dice il Gabba anziché di necessità, in nome della giustizia o di altro grande interesse comune, reclama il vigente diritto privato, che soltanto la scienza può formulare e soddisfare. Un esempio me lo porge il r:conoscimento giuridico, oggi pur tanto discusso, delle obbligazioni civili al portatore. Prob.ibilmente ha ragione chi vorrebbe accettato oramai anche nel mondo latino e nel germanico do:ninato ancora dal diritto comune, il principio del dritto inglese, danese, norJ-americano, che la sola pNmessJ., benchè unilaterale, benchè senza causa dichiarata, è obblig,itoria civil~ mente». * * Quanto agli effetti civili delle azioni illecite, e cioè al risarcimento dei danni, si è riconosciuto,. da un pezzo dalla coscienza giuridica contemporanea che debbono varcare gli stretti confini della colpa aquileana; e ciò non soltanto in tema di locazione d' opera, ma anche in moltissimi e svariati atti della vita privata e sociale. Tutta questa materia meriterebbe, secondo il Menger, una codificazione a parte. Anche in ordine alle obbligazioni civili dello Stato la nostra legislazione è deficientissima, per cui si arri va a negare p. es. che lo Stato sia obbligato per quasicontratto, mentre lo sono anche i minorenni! Lo Stato dovrebbe anche essere sempre tenuto a rispondere della colpa dei suoi funzionari, e ciò non so°tto il riflesso che la colpa dovrebbe risalire allo Stato, ma sotto il riflesso che bisogna rispondere dei rischi assunti da ogni impresa. Moltissimi interessi privati poi, lesi dalle pubbliche amministrazioni, vanno oggigiorno inclusi nella generica determinazione di giurisdizione graziosa, mentre anche essi dovrebbero trovare sufficiente garanzia nella legge. IV. Non ci resta che a dir qualche parola sulle successioni. Anche l'istituto successorio, strettemente connesso a quello della proprietà, perchè si può considerare come un'estensione della proprietà privata oltre i confini della vita umana, dovrà essere regolato e svolgersi conformemente agl'interessi gene1·ali della società. L'abolizione del fidecommesso e del maggiorasco è stata una recente vittoria del principio di socialità sull'arbitrio individuale in ordine alle successioni. Bisogna fare un passo a vanti, l'iconducendo la successione legittima al limite indicato dalla scienza giunto, anche in grado lontanissimo col defunto, e for~e non conosciuto mai dal de cuius, all'interesse sociale. Per queste legislazioni argutamente osserva il ì\1 Ienger, non sarebbe esagerata la conse 6 uenza giuridica di supporre che un cristiano cvlla Bibbia alla mano potrebbe chiedere la consegna di un'L"r.idità abbandonata; e ciò perchè discende dal padre comune di tutta l'umanità. Se non che si potrebbe facilmente rispondel'd a questa affermazione, colla stessa B.ibbia alle mani, che essendo tutti figli dello stesso padrJ, non vi sarebbe motivo per devolvere la successione ad uno anziché ad un altro e quindi essa dolfJbbe passare allo Stato come rappresentante la collettività, ciò che in fatto avviene. Secondo il nostro Codice possono succedere, come é not0, tutti i parenti sino al 10° grado. Ma ciò suppone come dice il Salvioli, che la nostra famiglia sia quella stessa del tempo dei patriarchi biblici. Riteniamo pertanto, che se la successione legittima è stabilita nell'inter.isse della famiglia, essa deve avere il suo limite natur<1le quando la famiglia quale ora esiste, finisce, e cioè col 4°, o tutt'al più col 0° grado di parentela. Quanto alla successione testamentaria ci pare che contrastino non solo all'interesse sociale, ma anche agli stessi principii del nostro diritto privato e pubblico le istituzioni dei legati di famiglia, oltre il grado dei successibili. Queste istituzioni perpetue sono, com13osserva il Del Ser,o, veri fidecommessi, e il fidecommesso è proibito dal nostro diritto. Il Codice civile all'art. 902 ammette che solo si possono stabilire annualità da convertirsi in perpetuo o a tempo in soccorso all'indigenza, in premio alla virtù e al merito e in altri oggetti di pubblica utilità. ì\Ia nei legati di famiglia tutto ciò non esiste; dunque dovr;ibbero abolirsi, anche perchè fonte .di innumerevoli litigi ed imbrogli. * * A queste riforme nella legislazione civile dovrebbero andame connesse altre nella legislazione finanziaria per cui dovrebbe stabilirsi, nell'interesse della collettività un sistema di imposta progressiva, non solamente in rapporto al gr.:ido di parentela del successibile rimpetto al de cuius, ma ancora, e specialmente, in rapporto all'ammontare dei beni ereditari• Con queste rifor.ne lo St,at,o, e Gioe la collettività organica, aYrà pilt larga parte nelle successioni. In

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==