Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 13 - 15 gennaio 1896

RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 197 legislazione, non solo in rapporto allo necessità sociali, ma anche in confronto alle legislazioni straniere. Il nostro legislatorJ si limit.1 infatti a disport·J nell'art. 1628 dol CodicJ civile: « Nessuno può i:npiegc1ee Lt prJpriJ. operJ. all'altr.ii servizio che a tempo o por una deter.ninata impres.1 ». È dunque data complet:i. libertà alle pJ.rti di r3golara la locnione d'operJ. come meglio crddono, o, in altri ter,nini, co:ne meglio crede il locante, quando le condizioni del merc.1to sono tali, come spesso avviene, che egli possJ, dettare la legge. « Ora, ben osserva il Salvioli, Li libertà applic.ifa alla formazione dei contr.itti di lavoro presuppone un negozio co:npletamente estrJ.neo alla p1•0sperità soci.ile, un contratto analogo alla soccida o al deposito, Se questa confusione poss.i sussisterd e giustificarsi, se cioè sia lecito eliminare dal contr.itto di lavoro il ca1·attere e lo stigma di un gr.inde interesse soci.ile, del bene collettivo, lo dic:i, il fatto che questo contrJ.tto è b b.ise di tutto l'ordinamento economico, è la fonte da, cui tr.iggono il p.me i 96 centesimi della popolcizione e per cui si muove tutta la vita dei popoli ». Nulla è provveduto adunque nella no3tr.t logisl.iziono circ:i al p:1g,1monto della mercede, nulla circ.L alla duratl della loe.tziono d'open, null,i ciec.1 alla rJscissioao di oss.i: o montrJ non è por,11csso agli eeodi povoei di un loc.tt..irio soindcrJ h loc.tzioao quand'anche non vi si,i cho un contr.itto 1n•osunto o sebbene essi non possono p.tg.n•J Lt pigione e non abitcr,tnno LL c.is:1 loc .• ta, è por.nesso invoo3 a un'i.nprJndito1·J di Ltvori il gJtt.u•J sul Llstrioo d.L un momento all'altro c3ntinai.t di famiglie per semplice c.1pl'iooio, Di pili è am,nosso 0!10 il p.tdro110 poS3a egli stesso Lnporeo a suo arbiteio dùllo multe agli opcr.li e riscuoterle sul s.1Lrio, facendo egli stesso d,t giudice, da p.trte in c.tusa o d.1 es3cutoro della sentenza. E nulla è st,tbilito in ol'Jinc agli infortuni del lavoro. 11 danneggiato dovr.ì valersi dell'azione aquileana per do:nandar.i un ris1rcimento, dimostr.mdo che il danno avvenne senza sua colp1, ma per colpi dell'imprenditore. In tutto ciò non può parL\rsi di un vero consenso da parte del Lìvor..1.tor.i,esistendo una necessità estrinscc.t cho lo viziJ., la fame ; e questa co1zione fa si che non po;s ì dirsi si.i st.Lto integr.tto il 1-.1pporto giuridico. Al h•gislator.) noa r~ster.,lJbc per iscus.trsi dell.ì s;ia deplordYole trJ.scur.inza, che trincce.,rsi nell'aforis u1 che gli stMici rip3tovano per dimost1-.110 il lib?ro arbitrio: coattus voluil, sed volttit; non riflettendo c!te i due ter.niui sono contradclittor: !.. Sebbene ancor.i nessuna lrgisl.Lziono pt•Jvrnda conveniontomentc a l'Jgolar.J il laYoro s co:ido le esigenie dolh mocleraa societi, pure molte hanno già fatto sul riguarJo progl'JSSi consideNvoli. Legistizioni pPl lavoro esistono in Inghiltcri-.i, Ger.nani.1, Austl'ia Ungheria, Svezia e Norvegia. Financo lo Svod russo Yi pl'ovvedo in ben 40 articoli, regolando minutamente anche il contratto di servizio, con disposizio"ni che se talora paiono infantili, non lasciano però cli mostrare l'interesse del legislatore di sottrarre all'arbitrio della parte più forte gl'interessi del debole. Una buona legislazione sul lavoro cloHebbe cominciare a regolare il tirocinio o come si dico apprentissage dei lavoratori che attualmente è del tutto ex le 6 e; dovrebbe regolare il lavoro dellè donne ; dei fanciulli perchè non sia pegiudicievole alla loro salute fisica e morale; dovrebbe fissare le ore di lavoro nelle fabbriche e nelle miniere, con particolare considerazione del lavoro notturno e del riposo settimanale, come hanno cominciato a fare con buoni risultati la Svizzera, l'Inghilterra., gli S.tati Uniti, l'Australia, l'Austria; dovr<Jbbe vietare che la mercede agli operai si paghi in natura, o, come si dice, col sistema del truck, come ha fatto l'Inghilterra fin dal 1831, e poi la Russia, l'Austria, ecc.; dovrebbe regolare il sistema delle multe convenzionali, che, come dice lo Schonbert, dovrebbe1•0 avere un massimo stabilito con criteri di equità ed essere impiegate nell'interesse degli operai, come dispone la legge svizzera del 187ì; dovrebbe ancora dichiarare insequestrabili i salari degli operai, come è disposto no11e leggi russe e in quelle del Canadà. In ordine agi' infortuni del lavoro è noto che le legislazioni stranier.i hanno dato due divel'se soluzioni alla quistione, La prima è quella che sostituisce ai principi della rasponsabilità civile l'assicur.1zione obbligatol'ia che il padrone è costretto a contrarre in favore dei suoi dipendenti; la seconda ammette una modificazione ai principi che regolano tale responsabilità, per cui è ammessa l' inver~ione della prova in caso d'infortunio. li 1 ° sistema è accolto dall'Austria, il 2° dalla Svizzera e dall' Inghilterra. Entrambi questi sistemi presentano, è vero, degl' inconvenienti, ma forse si potrebbe trovare, come è stato proposto, una via di conciliazione, ammettendo in linea generale l'assicurazione, salvo i casi non solo di dolo, ma anche di colpa da parte del danneggiato. Comunque sia, è urgente il bisogno di risolvere adeguatamente il problema nell'interesse delle sventurate vittime del lavoro. La r.•gol.tment.izio:ie del lJ.voro e3igò anc\e ·alti-i p~ovvodi.nenti di c:1r,ttttr0 amminist1•ativo e sull.t isp.>ziono e LL polizi,i dello fabh1·iche e dello miniere., sull'aholiziono dell'acc.ittonaggio, sulla c.1ss1 pensiono degli oper.ti ccc., di cui noa occorr.J qui occupal'ci. * * A parte Li ragolament.izione del la1·oro, il c.impo delle obblig,uio11i, c:1e merita cli essere legifer.tto, è ben pilt ampio di quello di cui si cccup:t il nostl'0 Codice civile quando si consideri la funzione sociale del diritto pri1·ato. AlJbi,trno già detto altr.t Yolt.t c!iJ l t 1·ita model'na l1a 1·,•sonecessa1·ie 111;01·f0oe,ue conti·attuali, alc11ne delle quali sono stc1te inserite nel

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