Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 13 - 15 gennaio 1896

196 RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI chezze naturali inoperose non per scarsezza di braccia, ma per indolr:,nzadi anemico cervello. D'onde - a mio credere - la opportunita di libri diversi a seconda dell'indole generale delle regioni, giusta il criterio scientifico del correggere mediante l'educazione certe preponderanze quà del raziocinio sul sentimento, là del sentimento sul raziocinio. E questa una pereqi,azione necessaria per ottenere la economia intellettuale della nazione, economia oggi assolutamente embrionale. Percq uaziono nella sostanza; ma assoluta uniformilà nel Yeicolo del I ensiero, intendo la lingita. Sia qucs·~a la lingua padata toscana. Chiunque scriva per l' infanzia, per la fanciullezza, per l'adolescenza, sciacqui l'opera sua in acqua d'Arno. E questa condizione sia imperativa. Ho cominciato questo scritto con una frase di ì\Iilton ; lo termino a guisa di epilogo con una di Michele de Montaigne colla guale egli chiude quel magnifico saggio intitolato « cle l' institution lles mfants » dedicato alla Contessa Diana de Foix. incinta: « Pour revenir à mon propos, il n'y a tel Q,Ued'alleicter l' appetit et l'affection: aultrement on ne fact que des asnes chargez de livres: on leur donne à coups de fouet, en garde leur pochette pleine de science, la quelle, pour bien faire, il ne faut pas seulement loger chez soy, il la faut espouser ». JACK LA BOLINA. LaFunzioneSocialed lDirittoCivile (Continuazione e fine vedi N. 4.) Ili. Ali' istituto della propricti è strctt:uncntc connesso quello delle obbligazioni. L'interesse sociale dolio obbligazioni risulta cviùonto S'll che si rifictt:1. che ad esse son legati tutti i ra.[iporti economici dei singoli, r,tpporti senza di cui s.irobbc impossibile l'esistenza materiale della gr.1nmaggioranza della popolazione. È dunque evidente che qui, più che altrove, si fa sentire indiscutibilmente il bisogno di contemperare l' interesse individuale col1' interesse sociale. Ma anche per questo istituto, come per l'istituto della proprietà si trovano nella nostra legislazione lacune e difetti. Il principio della libertà contrattuale ha anco1·a un grande impero. Cito un'autorità non S'>spott.l di idoo avanzato, il Giantnrco. Egli dico: « Il legislatore non solo si dichiara. impotente di attJnuaro gli olfotti dolorosi delle leggi oconornicho naturali, ma si disinterJSS!I. dell'apertissima. iniquità cui in fatto può dar;i c.ius:i la pretesa eguaglianza di dii-ilio dei contraenti. Che l'operaio stretto da una coalizione di pad1·oni, o dolio più stringenti necessità della vita o da una sovrabbondanza nell'offerta della mano d'opera sia costretto a subire i patti leonini dettatigli dal!' imprenditore è affatto indifferente. Che il colono subisca un contratto agt•a.rio che lo privi di o 6 ni frutto di quelle terre feconda te col suo sudoro è affatto irrilevante; egli acconsentì ed è questa la sua condanna I - Che il popolino sia travagliato dalla usura più im·nodic:i. o sc:1,ndalos1 non è materia quost!I. nella quale il legislatore possa nulla: vacta servantu1· et vereat mundus ... La libertà astratta è un nome vano, a cui sono stati sacrificati i più sacri interassi. È un'amara irris:one il dire a chi muore di fame che egli in diritto è eguale a Van de Bilt e a Rothschild ». Qui, come si vede, il Gianturco c1rica un poco le tinte. Non si può, secondo noi, obbligare l' imprenditore a dare un dato salario all'oper.i.io, essendo questo regolato dalla legge economica della domanda e dell'offerta. In questo punto, a parer nostro, l'azione dolio Stato dovrebbe manifestarsi indirettamente, merce lo leggi, che, come si è dotto, abbiano per iscopo di aumentare il credito e rendere efficaci le cooperazioni e le partecipazioni agli utili. Del pui indiretta dovrebbe essere l'azione della legge per colpire l'usura, essendochè tutte le leggi che direttamente hanno voluto punilla, hanno avuto sempre pessimi risultati, senza potere mai sradicare, anzi rinacerbendo la mala pianta. Non può negarsi peraltro che in tema di contratti, la legge italiana, per quanto non abbia interamente trascur.i.to gl' interessi sociali, ora è deficiente ora si risolrc in una profcrcnzn. a danno del più debole. Così non ci par.l degna di onco:nio la disposizione contenuta negli art. 1620, 1621 cod. civ., per cui l'affittuario può assoggettarsi ai casi fortuiti preveduti e impreveduti; ciò che avviene quand'egli, costretto dalla fa.me, do,·o sottostaro a questo pat'o leonino che gl' impone il loca.nto, in modo che, avvenuto il caso fortuito, egli dopo a\'oro innaffiato la terra coi suoi sudori, è costretto a pagare l'esta.glio, nulla ritraendo d.1l fondo. N è dovrobbe fsse1· valida la rinunzia ali' indonniti per le migliorie fatte dal còlono, anc'.10 s:i egli é costretto por inadempienza a rilasciare il fo:ido primi cae abbia potuto avvantaggiarsi di quelle migliorie. N all'art. 1596 è stabilito che il contratto di locazione non si scioglie nè per la morte del locante nè per quella del conduttore ma non si rifletté che la condizione delle cose nei due c.isi è ben dh·ors1. Se è giusto che gli eredi del locatore dobbano rispottara il contratto del loro autore, che importa p.ir lot·o un r.iddito cor:o, non è gius'o che gli credi clol locata1•:o d3bbano restare Yincolati a continuar.i un affitto, quand0 osso è troppo oneroso por le loro r:sorse economiche. Ma é specialmente nel contra.tto di locazione di opera, che si trova tutta la deficienza della nostra

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