Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 11 - 15 dicembre 1895

RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 169 un titolo di proprietà anteriore al decennio debitamente trascritto ed avente tutte le condizioni richieste dall'art. 2137 CC, non si domandi piì1 la dimostrazione del possesso trentennario di diritto. d) Che gli enti morali, esercitanti il credito fondiario, possano sempre consegnare al mutuatario anzicchè cartelle fondiarie moneta legale corrispondente al complessivo capitale indicato nell' istrumento. Questo provvedimento é suggerito dall'essere stato osservato che quando un istituto fondiario ha le obbligazioni o in diminuzione per le condizioni generali del mercato, o prossime a raggiun.. gere la pari o di poco superata, ritarda a fare nuove operazioni di qualche entità per il timore che mettendosi nel mercato lì per lì una forte partita delle sue obbligazioni l'offerta possa dep1;ezzarne il valore. Ora questi istituti raccolgono anche forti somme a risparmio ad un tasso, che non eccede il 3 O[O; perchè non si concederebbe loro collocare anche parte modesta di queste a favore della terra nella forma cli credito più sicura e nel medesimo tempo per questa piì1 utile? Locchè mentre toglierebbe un impedimento al maggiore sviluppo del credito fondiario, richiamerebbe all'agricoltura nuovi capitali. e) Che tutte le Casse di Risparmio del Regno non ancora autorizzate all'esescizio del credito fondiario, potessero uniformandosi a quanto proscrive l'ordinamento di tale forma di credito fare simili operazioni usufruendo beninteso dei privilegi stabiliti a favore degli istituti fondiari. Questa facoltà dovrebbe piì1 andare soggetta a questi due limitazioni. CY.) La Cassa di Risparmio dovrà sempre consegnare ai mutuatarii danaro. p) Il saggio di interesse non supererà il 4 O[O. Questa disposizione oltre al facilitare di molto la desiderata trasformazione del debito ipotecario in ammortizzabile renderebbe più incoraggiante e accessibile questa forma di credito alla piccola proprietà. f) Che il mutuatario rurale non debba cominciare ad ammortizzare il capitale se non dopo trascorso un quinquennio dalla stipulazione del mutuo affinchè nel rimborsare il capitale possa trarre profitto dei redditi aumentati coi miglioramenti introdotti in seguito all'effettuato mutuo. g) Che tale ammortizzazione non si debba fare per quote eguali, ma per quote progressive. Mediante siffatti provvedimenti si toglierebbero gli ostacoli, che si oprongono allo svolgersi del credito foll{!iari0,diminuendo l'interesse doll'cdieh10 debito ipotecario, agevolando geazie alla graduale ammortizzazione la restituzione del capitale ed infine facilitando l'accorrere cli nuovi capitali alla terra a saggio di interesse così mite da potersi i medesimi destinare ai miglioramenti agrari. In tal modo si provvederebbe per davvero una buona volta al credito per la terra e metterebbesi in p1atica l'insegnamento datoci fino dal 1853 dal nostro grande Statista: Se vuolsi alleviare la proprietà fondiaria non vi ha altro me:zo che di porla in grado di conve1·tire l'interesse dell'enorme debito ipotecario, che gravita sopra la medesima. A vv. D. SACERDOTI. AGGIOTAGGIO (a proposito del processo Frascara) V. Si è visto quali servigi l'aggiotaggio renda agli uomini di affari nel fondare gl'Istituti; consacriamo poche parole alla fusione e alla ricostitu:::ione, lasciando da banda la liquida::ione. Talvolta si fonda una Banca o una Società non per vendere in dettaglio le azioni ai merli, ma per cederli in blocco ad un'altra Società o Banca esistente, che opera nello stesso ambiente e nello stesso genere di affari. Si fonda per provocare una fusione o una 1·icostituzione sotto la minaccia della concorrenza. Le cose ta.lora non procedono lisce e tra il v~cchio e il nuovo istituto s'impegna una lotta asprissima e sempre sleale, al termine della quale uno assorbe l'altro, riuscendo a pagare le azioni del soccombente più o meno al disotto del capitale realmente versato. Di questo genere di lotte ce ne sono stato epiche negli Stati Uniti di America e in Inghilterra tra Società fenoviarie, di canali ecc. L'Istituto, cho si è creduto ed è stato il più forte ha diminuito enormemente i prezzi dei propri servizi resi al pubblico o dei propri prodotti andando incontro a. perdite ingenti per più o meno lungo tempo, pur di rovinare il concorrente più debole, farlo soccombere e costringerlo a rendersi a discrezione. Qui non c'è la forma vera dell'aggiotaggio, o almeno questa non è esclusi va, ma sicuramente e' è il suo spirito; e in questi casi dalla concorrenza si finisce a fusione ed a ricos:ituzione compiuta, al monopolio; anzi si ricorro alla concorrenza per riuscire più rapidamente e più sicuramente al monopolio (l ). Le Banche e le Società di vario genere in Italia si sono fuse, confuse e ricostituite in vario modo, in vari luoghi e in vari tempi; si andrebbe troppo per le lunghe se se ne volesse dare la storia, anche rapidissima. Kon di rado due istituti non hanno fuso . che le rispettive passività. La fusione e la ricostituzione talvolta è avvenuta senza lotta vera e come (1) Su questo fenomeno della concorrenza, che termina, in monopolio si legga il libro di F. S. ::',Ierlino: Socialismo o Jlonopolismo? Napoli-Londra 1887.

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