RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 167 Quindi non solo, aboliti i vincoli territoriali, si concesse agli accennati istituti di operare in tutto il Regno ; ma si stabilì anche che per R. Decreto si potesse concedere di esercitare il credito fondiario, emettendo cartelle, a Societa Anonime, le quali avessero un capitale Yersato di cliecimilioni o ad Associazioni Miitue cliProprieta1·ii, purchè gli immobili degli associati non avessero un valore inferiore ai cinque milioni. Di Associazioni Mutue fra i Proprietari a tale scopo non se ne formò alcuna. Di Societa anonime due chiesero di esercitare il credito fondiario, ma una sola opero la Banca Nazionale, la quale, secondo era portato dalla sua natura, rivolse specialmente le operazioni sovra proprietà urbane. Dopo tale innovazione le operazioni di credito fondiario presero notevole sviluppo dovuto essenzialmente all'abolizione delle zone cosicchè queste da 26 milioni, a tanto ammontarono nell' 85, salirono a 147 milioni nel 87, e nell'89, ultimo anno, in cui si ebbe l'ordinamento a base di concorrenza arrivarono ancora a 129 milioni. Ordinamento di credito, il quale rispondeva all'attesa, ognuno avrebbe creduto fosse per ave1·e un largo esperimento. Quando per cause, le quali sicuramente non debbonsi ricercare fra gli interessi della terra, nel U0 si propose dal Governo di ritoccare tale ordinamento per modo da concedere il privilegio cli esercitare il credito fondiario in tutto il Regno ad un solo istituto a base bancaria per un periodo di anni 15 obbligando i vecchi Istituti a rientrare nelle loro antiche zone. Provvedimento ingiusto Yiolento e contro cui uno soltanto dei vecchi Istituti - e lo ricordo a titolo di onore - il Monte dei Paschi di Siena osò coraggiosamente protestare. Indarno del pari prote- · starono i Comizi Agrari cli Aosta e Casale. Il Giolitti, illudendosi colla creazione del nuovo istituto cli alleviare la crisi edilizia, ottenne l'apprornzione di tale legge, che col ristabilimento delle zone creava un nuovo forte ostacolo alla libera contrattuazione, locchè costituiva un controsenso economico e politico ad un tempo. Non essendosi dal nuovo istituto potuto versare il capitale fissato al minimo in 50 milioni nel 1891 questa legge si dovette ripresentare al Pal'lamento, perchè la modificasse in modo da limitare il capitale Yersato a soli 40 milioni. Il Padamento app1·0,·ò la modifica ma nel medesimo tempo non nascose (Yedi relazione parlamentare 16 Marzo 1871) che oltre all'arere il nuovo istituto un capitale cli riguar1'0 versato doreva pure anche fare almeno nel primo triennio operazioni pe1· 240 milioni sollo pena cli i-ico1-rerenella decadenza del privilegio. Prudente riserva - che i fatti posteriori hanno completamente giustificata - la quale offriva modo di rimediare con sollocitudine al danno, che necessariamente un imile ordinamento avrebhe, apportato alla tena. Trascorse il triennio ed il nuorn istituto fu .ben lontano dall'adempiere a siffatta disposizione, come pure si vide impossibilitato di portare il proprio capitale versato a cinquanta milioni. Per persuadersi cli quanti infelici risultati sia stato causa quest'ordinamento a base di privilegio basta mettere a confronto l'ammontare delle operazioni nel qua'lriennio antecedente alla sua attivazione col quadriennio susseguente. Quadriennio antc. Quadriennio suss. 1886 92,914,000 1890 54,019,433 1887 147,610,500 1891 57,307,500 1888 127,700,500 1892 33,094,500 1889 129,502,000 1S93 27,737,500 'fot. 497,757,000 Tot. 172,158,932 Tali statini indicano qualmente questo ordinamento abbia avuto il punto desiderabile successo di fa1·e diminuire l'ammontare delle operazioni cli oltre la metà. \'onostante questo clamo1·oso insuccesso il Ministero Giolitti non esitò a presentare un rlisegno cli -legge il 23 ~ovembre l 8U3, nel quale essellzialmente dispensandosi il :'-;uoYoIstituto di Credito Fondiaeio dagli obblighi al medesimo addossati, si concedeva anche oltre il triennio cli continuare ad aYere l'inesplicabile priYilegio. La improvvisa caduta poco dopo di questo ministero impedì che fosse discusso tale disegno di legge. Lo fu per conto nell'anno successivo nella seduta del 1 Maggio, ma avendo l'on. Diligenti colla scorta dei dati mostrato quanto questo fosse disastroso all' econonomia nazionale il nuovo Ministero si affrettò a ritirare tale disegno di legge e con reale decreto in data 22 Luglio 1894 N. 324 dichiarava l' Istituto Italiano di Credito Fondiario decaduto dall'accennato privilegio per inadempienza degli assuntisi obblighi. Accertatosi il danno ingente sentito del credito per la terra dal ristabilimento delle zone, e dichiarato decaduto dal privilegio l'istituto bancario tutto lasciarn credere che si sarebbe ritornato all' ord inamento precedente di lasciare liberi gli enti mo1·ali in ogni parte del Regno di operare, (cosa dopo tutto implicita dopochè era cessata l' inqualificabile conces ione che il Go,·erno potrebbe solo pee l'articolo primo della legge 17 Luglio 18!)0 dw·e acl una societa anonima, che nè esiste nè la natura delle operazioni lascia lontanamente spera,·e che sia pe1· esi~le1·e), imece il :'llinisti-o d'.\.gricoltu,·a, il quale è in grado di constatare, come annualmente
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