Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 11 - 15 dicembre 1895

166 RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI p,,ietà immobiliare capitali a miti interessi ed a lunga scadenza e con ammortizzazione annuale, locchè specialmente rende possibile all'agricoltore di liberarsi con certezza e senza grave sacrificio del debito. Mediante l'emissione dell'obbligazioni fondiarie per parte degli istituti, che esercitano tale credito, si dà modo a chi dispone di capitali di rivolgerli alla terra senza d'uopo di costose ricerche - non sempre facili - sullo stato di diritto e di fatt0 della proprietà immobiliare e senza correre il rischio di dovere sostenere forti spese e grande perdita di tempo, quando per la via giudiziaria gli occorre.sse realizzare le somme affidate con garanzia ipotecaria. La quale cosa, massime oggidì che i valori mobiliari hanno preso così largo sviluppo e sono po• sti alla portata di tutti, assottiglia sempre più i capitali, i quali si indirizzerebbero alla terra. Tutte le non facili indagini sovra ricordate se l'assume l'ente esercitante il credito fondiario e presta per di più fideiussione pel debitore cli fronte all'acquisitore dell'obbligazione fondia1,ia. •· Tale sicurezza di impiego e facilità di ricuperare il proprio capitale fa si che il proprietario mutuatario troYi senza difficoltà, magari con profitto attenuante in parte le forti spese sostenute per dare la dimostrazione del diritto cli proprietà cli vendere le obbligazioni, le quali a lui vengono consegnate clall' istituto fondiario. Tale forma cli credito fondiaro venne per la prima rnlta espe1,imentato in Germania dopo la guerra dei sette anni dietro suggerimento cli Vv olfango Buring. Fonclossi il 12 Gennaio 1769, per esercitare questa, l'Associazione territoriale della Slesia. Federico l I assegnò alla medesima per primo fondo una dotazione di L, 1,125,000. I vantaggi cli questo ordinamento di credito per la terra (il quale si anelò nell'applicazione perfezionandosi specie in grazia a Giorgio III d'.A.umwr stabilente pel primo il sistema d'ammortamento) si appalesarono subito tali in Slesia che in ogni parte della Germania si sentì l'opportunità di avere consimili istituti. Dopo siffatti felici risultati nel 1852 si cercò introduere questa forma di credito in Francia mediante la concessione esclusirn del privilegio di esercitarla a diverse società di capitalisti; ciascuna delle quali peni dornva operare limitatamente in determinata circoscrizione di Corte d'Appello. risparmio annuale di circa un centinaio di milioni. E :;i ,Lvrebbe inoltre questo beneficio che l'odierno crescendo del debito ipotecario nostro dovrebbe dare assai minori preoccupazioni, essendori almeno un correttirn nelle quote progressive del rimborso del capitale, che presenterebbero le operazioni di credito fondiario, Nel ~ovembre ciel medesimo anno si sentì la necessità dal Governo cli fare fondere tutte queste società in una sola, la quale assunse la denominazione di Crnclito Fondiario cli Francia e che oggidì continua a funzionare. I risultati di questa forma di credito colà furono molto inferiori a quelli ottenuti in Germania. Varie cause concorsero a produrre così diversi effetti. Giova esaminarle, anche brevemente, perchè in grande parte furono le medesime, le quali impedirono l'attecchire in Italia di tale forma cli credito come da tempo sarebbe stato vivo desiderio dei nostri più distinti economisti e statisti. Lo stato giuridico della propriet:\ immobiliare così diverso da un luogo ad un altro, e l'essersi specialmente affidato l'esercizio di tale credito, tendente a venire in aiuto alla terra a società Bancarie, il cui fine si è di realizzare il maggiore lucro e possibilmente subito; elementi questi poco conciliabili con operazioni, le quali si dirigono alla terra. Per il che il credito fondiario non ha avuto ivi il largo sviluppo ed inoltre anzichè sui fondi rurali si rivolse a preferenza sovra proprietà urbane perchè queste off1·ono piì1 speditezza nell'esame dei titoli cli proprietà ed abbisognano prestiti per minore tempo e perchè avendo un reddito soggetto a minori perdite, possono soppo1·tare una quota di ammol'tizzamento più forte, che non sia possibile alle proprietà rurali. Quando nel 18G2 si pensò - nell'intento di aiutare la propriet.--\ fondiaria a liberarsi dell'enorme debito ipotecario che la gravava - ad introdurre in Italia il Credito fondiario era stato proposto di dare il priYilegio per esercitare tale forma cli credito ad una società anonima a somiglianza di quanto era stato fatto in Francia; ma la Camera non ne volle sapere e preferì affidarne l'esercizio ad enti morali, che avessero già per iscopo di venire in aiuto alla terra, e quindi non chiedevano allo Stato nè milioni, nè p1·ivilegi, nè nionopolii. Venne pertanto affidato l'eserciz10 del credito fondiario (il 23 Febbraio 1866) ai seguenti enti morali, autorizzandoli però solo ad operare nelle singole provincie all'Opera Pia di S. Paolo; alla Cassa Centrale di Risparmio di Milano ; al Monte Paschi di Siena; alla Cassa di Risparmio di Bologna; ai quali si aggiunsero in seguito il Banco cli Sicilia; la Cassa cli Risparmio di Cagliari ed il Banco cli S. Spirito di Roma. Nel 1885 affine di dare maggior sviluppo a così benefica forma di credito si credette utile d1 sostituire al principio clel prfrilegio, sovra cui si fonclarn la prima legge, a favore di enti morali il principio della concorren:::a.

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