Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 8 - 30 ottobre 1895

RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 127 Per un salario medio, inferiore o uguale: a 3 lire 15 cent; a 4 » 20 » a 5 » 30 » Il salario medio (v. art. 3 §. 1 della Je,me) è valutato secondo le dichiarazioni dell'assicu~:to e la conoscenza del salario medio ordinario in ciascun ramo del lavoro: questa valutazione dovrà esser sottoposta a revisioni periodiche. Ciascun assicurato ricevo, al momento della sua iscrizione, un libretto che contiene il testo della Jeo-"'e 00 ! degli statuti e dei regolamenti. 11 pagamento delle quote è constatato con bolli posti dall'assicurato nel libretto e cancellati ogni mese dall'ufficio di pagamento. Le quote sono calcolate per settimana: quattro giorni o più sono contati per una settimana: non si tien conto d'una durata di tre giorni. Art. 8. - Coloro che provano dt far parte di una società libera di assicurazione che garantisca a loro, in caso di disoccupazione, un $Occorso almeno uguale a quello fornito dalla società di assicurazione obbligatoria, potranno, dietro loro dimanda, venir dispensati dall'obbligo di aderil'e a questa società. Sono dispensati dal versamento delle quote o-Ji operai disoccupati, pel tempo in cui ricevono s;ccorsi dalla Cassa, gli ammalati, durante il tempo dell'incapacità al lavoro, e sulla presentazione d'un certificato medico, e inoltre le vittime degl' infortuni quando non possono invoca1·e leggi della responsabilità. Art. 9. - Possono reclamare delle idennità dulia cassa di assicurazione, colo1•0 che, capaci al lavoro si troveranno disoccupati, dal momento c!1e non è stato loro provvisto un lavoro proporzionato alle l~ro '.orze e al loro mestiere, pagato al prezzo ord111ar10del luogo o della stagione. Art. 10. - Perdono il dritto alla, indennità: a) gli operai disoccupati per l'eITetto esclusivo di una grave mancaza personale. b) quelli che a.bbandonano il lavoro. e) quelli che senza, sufficienti motivi, rifiutano il la vo1•0 che è 101·0 offerto. Gli assicurati incapaci al lavoro, in seguito ad acciJenti, a malattie, o ad altre cause, non hanno dritto ad indennità: lo stesso avviene per coloro che compiono il servizio militare. Una sola disoccupazione della durata inferiore a cinque giorni continui, nello spazio di tre mesi, non dà dritto ad alcuna indennità pecuniaria: la commissione è incaricata di decidere nei casi eccezionali. Gli operai che ricevono dei soccorsi devono sottoporsi a un controllo quotidiano. Art. li. - 'L'indennità sarà, ogni giorno, pe1· una quota settimanale di 15 cent. 20 » :.m » L. 1,80 » 2,10 » 2,-IO Essa non potrà essei· pagata per piLL di sessant,i giomi di lavoro per anno, sarà pagata al principio di ogni settimana, e verrà riscossa personalmente dall'operaio. In tempo di c1.-si, quando le dimande di soccorso saranno numerose, la Commissione di assicurazione potrà senz'altro ridurre i soccorsi da darsi agli assicurati celibi nei limiti fissati dalla legge. Se quest0 non b.ista, e, malgrado la piena assislcnza del Comune e dello Stato, le risorse vengono a mancare, la Commissione può ridun•e la quota di soccorso agli operai appartenenti alle classi superiori dei salari, o anche, in caso di est1·ema necessiti abbassar tntte lo quote di soccorso. Art. 12. - ll Comune fornisce alla Commissione di assicurazione le sovvenzioni previste dall'art. 5 della legge. Le eccedenze saranno riportate noi bilanci futuri. Art. 13. - Tutte le difficoltà che farà nascere il fnnzionamento dell'istituto saranno appianate dalla commissione di assicurazione salvo appello alle auturità superiori. Art. 14. - Ogni diritto contro la Cassa è reso nullo dal momento che l'assicurnzione avr:i fine per !'<affetto della partenza cieli' incapacità al lavoro o della morte dell'assicurato. Art. 15. - I conti devono esser resi alla fine di ogni anno di funzionamento e portati insieme al rapporto annuale, a cono,cenza dello Stato e dJ"'li assicurati. 0 Tre membri scelti nella Commissione dei conti del Comune di S. Gall, saranno incriacati di controllare tatta l'amministrazione. Art. Hl. - In caso di dissoluzione dell'istituto di assicurazione i fondi riuniti dovranno essel'e impiegati a un'opera d'interesse permanente per gli operai del Comune, o, se n'è il caso, del cantone. L'impiego di questi fondi sarà determinato dalla Commissione salvo la conferma del Consiglio Municipale, e del consiglio del governo. .Art. 17. - Il diritto di prendere l'iniziativa della revisione degli statuti appartiene alla Commissione di amministrazione, al Consiglio del Comune, e al quinto degli assicurati. La revisione dovrà aver luogo secondo le formo prescritte dall'art. 4 della legge: i progetti di revisione saranno sottoposti al voto degli assicurati. Entreranno in vigore appena sanzionati dal Consiglio Governativo. Un altro !Jrogetto analogo, redatto da Adler, è stato sottoposto al Gran Consiglio del Cantone di Basilea-Città. A Berna l'assicurazione contro la disoccupazione funziona dal 1 ° Aprile 1893. Gli assicurati non possono reclamare i mozzi dei soccorsi, che durante i mesi di Dicembl'O, Gennaio e Febbraio e per soli 60 giorni. ~Ietà dolio spese sinora sono state fatte dalla citt1\. A Basilea-città come a San Gallo l'assicurazione dev'essere oLbligatoria; ma mentre che a San Gallo questa oLbligazione si estende a tutti. i salariati, essa

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