RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 71 il particolare e speciale uso , secondo che la natura di quello comportava, ecco perchè il Donnello disse : Sibi suoque jw·e pr·ivatim locis publicis uti potest. Il De Laveleye, l'on. A. Rinaldi, il Roscher, il Prof. Schupfer, il Loria ed il De Ruggiero fra i moderni, come il De Luca, il D'Andrea, il Montano, il Novario, il Capece, il De Franchis e moltissimi altri dei piì1 antichi dicono che : Una specie di legge universale presiedette all'evoluzione delle forme della proprietà primiera, perchè sotto tutt'i climi e presso tutte le razze si trovano le medesime comunioni. Questa legge di evoluzione cominciò dal bosco, già preesistente all'assembramento delle case, il cui godimento per i pascoli e per le legna apparteneva all'università dei cittadini nel senso che tutti vi potevano trarre per soddisfare gli usi necessart alla vita. I nominati moderni autori opinano che i demanii universali originassero dal primitivo collettivismo, ma finora nessuno ne ha assegnato il periodo storico dell'incominciamento, come io debolmente mi sono sforzato determinare, raccogliendo con pazienza e non Lunl studi i frammenti dei primitivi popoli greci-italici. Che i demani universali preesistessero alle istituzioni romane ce lo dicono pure G. B. Vico nella 65. dignità e Virgilio nelle Georgiche come Tacito e Tito Livio, ma quando e come cominciassero non era stato ancora detto neanche dai Savigny. dal Niebuhr e dal Puchta, che pur ritengono i municipi non essere possessori di beni per assegnazione fatta da Roma, come furono le colonie, ma lo erano come antichi popoli itali sovrani. Il diritto che nella protostoria era abstractum divenne positivo in Roma, ove comincia l'affermazione giuridica e la storia. 11 diritto ciYile adunque romano riveste due forme di proprietà, che ne indicano i suoi due principali momenti; - col primo la proprietà si presenta sotto la forma collettiva positiva ; col secondo sotto quella individuale nel colletti1,o. Nel Municipio romano troviamo una proprietà popolare detta AGER PUBLTCUS, il quale, come dice il Prof. Persico, si era andata formando man mano, fin dalle prime origini della republica, di boschi pascoli e monti, e che poscia fu indicato coi nomi di Campanus, Lucanus ,'. Reatinits, Picentiuus ecc, ma questo ager publicus era di due maniere. L'uno era l'ager publicus proprio degli antichi municipii preesistenti e di nattll'a interamente comunale - demaniale, cioè il demanio uni,·ersale, uti singuli, e l'altro era effetto di conqui ta formato di proprietà. private strappate ai vinti, detto demanio dell'universitas, nel quale il godimento era uti univei·si ed inserviente alle necessità dello stato, sia come republica, che come impero, a differenza dell'uninirsale itti singitli inalienabile ed incommutabile inserviente nel collettivo alle necessità singole dei cittadini. Nel periodo republicano la lex Rubria. la Julia Municipalis, la Juliae Genitavae, e le tavole di Salpensa e di Malaca sotto l'impero di Domiziano, dimostrano chiaro come lo stato romano riconoscesse e tutelasse questa proprietà pubblica. Mutato in prosieguo il. concetto romano, e sopraggiunto alla civitas collettiva l'indidualismo cristiano, i popoli Germani e Francesi, nella dissoluzione del mondo romano, venuti fra noi, importarono l'istituzione feudale, la quale comprese tutta quanta la proprietà sotto un unico regime; quindi anche quella di demanio universale, la quale cominciò a prendere il nome di comunale e feudale, Ma poichè gl'importatori del fe.udo avevano necessità di conservarsi la benevolenza delle popolazioni, così mantennero, nel loro accentramento prediale, gli usi civici ai cittadini nei fondi di antica loro proprietà, e concessero sugli altri dei diritti d'uso; cioè tante speciali prerogative ben diverse da quelle di poi contemplate dalle nostre leggi civili. I primi restarono e si mantennero intatti, i secondi divennero redimibili. Da ciò la masssima « dove sono feudi, ivi sono itsi. » Ma anche l'anomalia agraria, che si chiamò feudo, doveva scomparire dopo la rivoluzione universale del 1789, e quindi con le leggi eversive della feudalità si Yenne a discernere e distaccare proprietà c~munale (patrimoniale) dalla pubblica itti singuli e dalla privata sottoposta a diritti d'uso burgensatica o proprietà privata degli ex feudatar;i, Di qui la confusiune del demanio in prima unive1·sale, poi comunale, indi exfeitdale, ma queste tre denominazioni difformi, rappresentano stadi diversi di passaggio ed implicano un unico con~ cetto. Con le leggi abolitive della feudalità il collettivismo prediale subì una falcidia terribile, e si può dire che l'antica grandezza scomparve, giacchè la prop1·iet~tpubblica da collettiva passò ad essere sociologica, ci:>èla proprietà acquistò i suoi termini di passaggio contrattuale e familiare e divenne oberata di un carico sociale, quello di pagare un canone alla comunione in compenso del diritto, pri vato alla generalità dei cittadini, godenti ttli singuli. L' indirizzo degli usi civici, con la divisione in quote dei demanì universali , prese un nuovo orizzonte, il quale finora à dimostrato due cose : che la proprietà frazionata non ha giovato alla piccola agricoltura, perchè il quotista, mancante di capitale, ha barattato il suo piccolo predio, divenutogli gravoso per l'aumentato tributo fondiario e per l'onere insito del canone; che la pastorizia e le industrie indigene sono scomparse od affievolite per
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==