Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 4 - 30 agosto 1895

56 RIVISTA -or POLlTI CA E SClENZE SOCIALI giate condizioni della vita economica contribuirono a determinare non poche riforme legislative, indispensabili a, pl'Ovvcdct·c ai piìt ut·gcnti bisogni dcll'associaiionc del hwot·o, dclhL circola,zione dei valori fiduciari, dello sviluppo del credito. Però esse sono a,ncora, ben lontane dal costituit·e quel complesso organico di riforme, l'ispondente a llc esigenze inerenti al problema sociale economico, in tutto il campo della legislazione, dal dit·itto pubblico internazionale al diritto pri va,to procedtu·ale. I. Qual parte vi avrà, in quest'opera di rinnovamento il diritto civile? Non ci spingeremo ad ammettere, come alcuni ritengono, che la qnistione sociale sia tutta riposta nel diritto civile, perchè non è possibile tendere ad eliminare gli antagonismi di classe, senia il rinnovamento di tutti gli ordinamenti sociali; sono quindi evidenti i rapporti fondamentali e necessari che essa ha col diritto finanziario ed amministrativo. Il diritto civile è però largamente impegnato nella l]uistione sociale, perchè non può aversi vera protezione dei deboli cd emancipazione economica del proletariato, senza larghe riforme in quella branca 1lcl diritto che regola i rapporti trn i singoli per gli scopi generali dell'esistenza. È il diritto civile infatti r.he regola l'acquisto e l'uso della propretà e le diverse forme di contrattazione, in cui non è raro non solo che l'interesse del singolo venga in conflitto coli' interesse sociale, ma che si manifesti un vero conflitto di classe. È la legislazione civile contemporanea quella che protegge la rendita della terra, il profitto del capitale, la libertà delle contrattazioni, ciò che è stato oggetto delle più gravi censure. Sarebbe dopo ciò misconoscere il carattere ed i fini rlello Stato supporre che il diritto privato sia unjus voluntai-ium e il diritto pubblico un jus necessarium. In tutti i rapporti della vita privata v' ha un lato che interessa la vita publica: questo lato è alcune volte formale alt1•e sostanziale; nel primo caso è connesso alla funzione giuridica, nell'altro alla. funzione sociale dello Stato. Ma d'altro canto non ci sembra scientifica la pretesa dei collettivisti di volere assorbito il diritto privato dal diritto pubblico, e ciò pcrchè riteniamo che le funzioni. a cui si riferiscono questi due ordini del diritto sieno irreducibili l'una all'altra, perché connesse l'una all'iniziativa del privato l'altra ali' iniziativa del corpo sociale; indispensabili entrambe alla ,·ita sociale, e svolgentisi l'una accanto all'altra lungo il processo storico. Pur conservando adunque le basi su cui si fonda il diritto privato, è possibile venire ad un sistema c:he, mentre rispetti l'iniziativa individuale, la subordini agl' interessi della collettività cd ai riguardi dovnti ai deboli. In tal modo il diritto civile modificando e integl'ando il suo contenuto contrihuir,t valirla,mcntc a.Ila, soluzione del Jll'oblcma sociale. .. Pal'tcndo da questo punto cli vi:ia, alcuni giuristi tr,L cui ci basti citat•C il .\'lengct·, hanno creduto che il difetto nuLggiore da elimina.re nei codici civili rigenti ~ia quello di essere codici di cla,sse. I legislatori, essi dicono, provenendo dalla chtsse dei possidenti hanno cel'cato di tutelal'e i p1·opri interessi, a danno di quelli dei non abbienti. Anche questo punto di vista ci pare esagerato. Ammettiamo che nel Codice civile sieno spesso trascumti gl' intcl'cssi dei deboli e che il legislatore, seguendo i concetti del dil'itto tra,dizionale è stato indotto a riconoscere e sanzionare i rapporti economici quali esistono infatto sotto il regime della libera concorrenza: ma ciò deriva dal fatto che il contenuto dei Codici contemporanei si formò sotto altro ambiente di vita sociale, in cui la difesa della libertà personale nell'ordine morale e quella della proprietà nell'ordine economico era considerata come il supremo interesse. Oggi però le condizioni della vita sociale sono ca.ngiatc, gra:zie ad u~a più estesa istruzione, alle mutate esigenze del!' industria e dei commerci, ai nuovi interessi dell'associazione, che rendono necessario l'intervento diretto e positivo del potere regolamentare a~che nei rapporti di diritto privato. La difesa della persona umana dovrà cominciare fin da.li' istante del suo concepimento ed esplicarsi senza distinzione di legittimo od illegittimo concepimento di sesso, di condizione sociale e deve riguardare non solo la protezione dell'attività. economica, ma anche dell'attività. fisica e morale. Respingiamo l'opinione di alcuni positivisti, come Lombroso e il Dalestrini, che l'embrione umano non meriti p1•otezione, perchè esso nei primi periodi di gestazione non ha i caratteri di uomo ma di bruto. Sebbene vi somigli in qualche modo nelle forme, pure contiene in sè la potenzialità immediata di divenire uomo, e questa il diritto deve proteggere. I nostri Codici infatti ammettono il principio della protezione dell'embrione umano, ma questa protezione è diversa secondo che si tratti di legittimo o d' illegittimo concepimento. E mentre è discutibile se sia giustificabile la diminuzione di pena stabilita dal Codice penale nel caso di procurato aborto per causa d'onore, cioè quando si tratta di illegittimo concepimento, ci pare meriti censura il Codice civile per avere obliato i diritti che possano eventualmente competere all'embrione illegittimo.

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