Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 4 - 30 agosto 1895

5S RlVISTA D[ POLITICA E scmNZE SOCIALI che sanno contemperare una certa inclipcndema economica della. donna colle esigenze dcli' attuale vita domestica. Ricordiamo a ragion d'esempio h\ legge svedese del 1874, quell.L da.nese del 1880, quella norvegia.n,L del 1888 che riconoscono nella donna. il diritto di disporre 1iberamente di ciò che ò prodoUo del proprio lavo1·0. 11 Codice di reufchatol o il progetto del coclico civile germanico ammettono che la. donna possa liberamente dispor1·0 delle coso sue sotto il regimo della sopa.razione dei beni. E si potrebbero moltiplicare gli esempi. Non solo bisogna rialzare la condizione giuridica della donna come moglie, ma bisogna rialzarla ancora come madre. Bisogna che la moglie goda dell'autorità parentale insieme al marito. Per le nostre leggi la mad1·e non può rivolgersi al !?residente del Tribunale per frenare i traviamenti del figlio come lo può il padre (art. 222), mentre può darsi che costui per debolezza abbia a trascurare tal mezzo disciplinare. Né può pel nostro Codice la madre opporsi al matrimonio sconsigliato dei figli (art. 63) mentre, trattandosi specialmente di femmine, ~ssa, conoscendone meglio l'indole loro, dovrebbe far valere, occorrendo, la sua autorità. Varie legislazioni hanno già accordato ai coniugi, lo stesso titolo, la patria potestà pei figli; come quelle degli stati d'Jowa, di Texas, di Oregon, di Washington. Ciò in ordine alla disparità di trattamento dei sessi per cui occorrono modificazioni alle leggi civili. Ma bisogna ancora che si provvegga a proteggere la donna in altre situazioni della vita civile. Essendo vietate le' indagini della paternità, ne viene che le donne offese nel loro onore, sedotte e rese madri non possono chiedere ai loro seduttori i danni risultanti dalle spese occorrenti pel mantenimento e la educazione dei figli. Il divieto delle indagini della paternità adunque oltre ad essere iniquo pei figli, lo è parimenti per le loro madri, che, strette dalla miseria sdrucciolano facilmente nella via lubrica del disonore. Le nazioni sassone, che hanno un concetto elevato della dignità umana, ammettono la ricerca della paternità e rendono civilmente e severamente responsabili gli autori di ogni qualsiasi seduzione: ed è perciò che in quei paesi la corruzione ha un freno potente. L'istituto della pakia potestà é pure di un interesse sociale gravissimo, perché é risaputo che è nella famiglia che l'uomo é preparato alla vita sociale. Dal momento che la patria potestà non é più costituita, come nel diritto romano nell'interesse del trascuri i doveri che gli son prop6, stabilendo la pili larga responsabilit,\. pel fatto di ogni colpevole omissione. t>ggi non possono esercitare altro freno a,ll'arbitrio della patria potest,1 che solo i parenti e il pubblico ministero, i quali costituiscono, a monto del Pisanelli « un consiglio perma.nentc di vigilanza e un contl'ollo della patria potestà». Ma la esperienza ci prova che non vi provvedono né gli uni né gli altri, salvo in casi eccezionali, quando si fratta di ,·ere sovizie punite a mento del Codice penale. Ora mentre bisogna da un canto rendere effettivi gli obblighi del padre di educare e istruire la prolo bisogna rendere effettivi gli obblighi di avvia,rla ad un mestiere o ad una professione: perché è interesse sociale che tutti sappiano lavorare, come é interesse sociale che tutti abbiano un'adeguata educazione intellettuale, morale e fisica. Credia.mo perciò mo1•iti adesione la proposta di istituire nn magistrato speciale, a somiglianza del giudice pupillare auskiaco, che sorvegli l'esatta osservanza degli obblighi dei genitori rimpetto alla prole. La patria potestà, nel modo da noi intesa, dovrà anche riguardare i figli natu:•ali dichiarati o riconosciuti, i quali dovrebbero essere considerati dalla legge in rapporto ai loro genitori come veri figli c non già come pupilli, come avviene attualmente per disposizione del Codice italiano. Anzi gli obblighi nascenti dalla patria potestà dovrebbero ricevere per essi a preferenza quelle sanzioni speciali che assicurino l'esatto adempimento dei doveri che le sono inerenti, essendoché questi poveri figli della colpa sono esclusi dai vantaggi inerenti al far parte di una famiglia legittima. Altre l'iforme occorrerebbero ancora nell'interesse sociale, all' istituto della leggittimazione, a quello dell'adozione, della curatela, ecc. Ma qui ci fermiamo solo a cennare l'istituto della tutela, in cui, non ostante tutto quell'ingranaggio di tutori, protutori, consiglio di famiglia, pubblico ministero, gl'interessì materiali della persona soggetta a tutela non sono sufficientemente garantiti e gl'interessi morali sono negletti quasi del tutto. Occorre adottare un sistema più semplice e nel contempo più efficace. È stata perciò reclamata urgentemente l'istituzione del giudice pupillare, che provveda, ogni qual volta vi sia una persona da sottomette1·e alla tutela, alla nomina del tutore e controlli direttamente e continuamente la condotta di costui, perché sia conforme allo scopo che la tutela deve prefiggersi nell'interesse dell'individuo e della società. padre ma dei figli, ne viene che non si dovrà più con- * * siderare quale un complesso di diritti, ma di doveri. L'interesse sociale reclama finalmente una più la1•ga Bisogna quindi impedire che in alcun modo il padre protezione della persona umana e specialmente dei

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