Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 2 - 30 luglio 1895

RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI 21 « Il Decreto Reale in questo caso è una enormità, una violazione pura e semplice della costituzione del Regno; lo vieta l'art. 55 dello Statuto, il quale dichiara che sono t1·e i poteri che debbono fare le leggi, la Camera, il Senato ed il Re. 11 Re non ha il potere di de,:retare le imposte; la, dina.stia di Savoia si e segnalata sempre per la sua le:i,ltà e fede alla Costituzione; i ministri che dovrebbero essere i custodi del patto fondamentale, 11nzi i tutori, non h,tnno c11rnto abbastanz:i, il prestigio Regio ed hanno fatto male a far firnmre questo Decreto al Re. E debbo dirvi, io che fui proclamato iwtoritario, che non a nei nmi ,tvuto il coraggio di vortare alla firma del Re un Decreto-leggo simile ! » ll saggio è noto che ha 1uutato };J,t1·ecchie mite di avviso; muta sistematicamente nel gi11dicare d,1 deputato o da ministro. Qquantunque a farsi credere tenero delle frnnchigie costituzionali l'on. Sonnino non ci abbia mai tenuto molto, purn anche lui il l(j Dicembre 1892 biasimò la, 1mtggioranza che voleva approvare i decreti-legge del Ministero Giolitti. Nel 1895 invece doveva sostenern ch'era.si quasi mostrato generoso verso il Parlamento sottoponendo alht sua approvazione la, Convenzione colla Banc,1 d'Italia mor·cè la qmtle at~ lid,1vale il servizio di tesore1·ia; atto che considerava come 1111attributo del potere esecutivo non ostante il contrario avviso di Uavour, di Sella, di Cambra,rDigny ! Checchè ne sia delle contraddizioni ùoi .\linistri 111·osonti è certo, però, che in Italia non nuwcano esempi di Decreti-legge; si compiacque di enumeral'lle alcuni l'on. Sonnino o potev:i, ,dlungar·e l:i, lisu1 sino ,1 sess,1nt,1. Ciò p1·overebbe che nel nostro vaese il 1·ispetto alla Costit11zione da parte del poterc esecutivo non è stato mai costante o sincer·o, quantunque non possa neg,11·si chu la 11mggio1·p,u·te di quo i dec1·eti siano del periodo di forTuazinno t.umultuar·ia del regno, rnu0-18u0. ln qu,1nto ai catenacci vuri i prccudenti a lol'O favore rimontRno ali' 83; n1.1 Cavour ern autorizz,lto alh1 r·iforma dogan,de ·ùoll,1 logge 1183l. LI pl'Ocedonto quindi, non può servire a giustificare gli ,tbusi odierni; e non lo si può col pr·oce11de11tu dol :\l,lgfou1i, che ru corretto e modellato sulla p1·atic,l Inglese. Egli infatti nel 1885 con un teleg1·amnia impose ,dio Dogane di oblilig,11·0 gl' introdut.tor·i dei prndotti dei l[llali volov,1 mutarsi il dazio, a doposit.aro ,1 titolo di cauziono l,1 diffor·en1,a frn il dazio ,1ntico e quello cho si int.enden1 impOt'l'e; differenz,t che sarebbe st,1t.1 restit11iu1 nel caso che il Parlamento non ,1vossu ,1pp1·ov,1to h1 modificazione. E quest.i 1·i111,lllgono i soli decreti-legge, cl,e si possano spioga1·0, so non approva1·0, per·chè mi1·a110 ad impedire illeciti guadagni ,t d,w110 dolio Sl,;.1to ed ,wchc di ,dtr·i i111po1·tatori, clre non si siano ll'Ovati in condiziono di far·o gli ,1ppr·ovigionamunli ,dl'annunzio doll,1 11wdifkazio110 di um1 tariffa doganale. A tali llecreti 1·eali dern sug11i1·esubito la ,1p111·ovaziono del Pad,tmunto. Cosi si fa in lnghilt.01'1',1; e si fa il 1·ovescio in lt.dia, do\·o lo Camure non li trnmuu1110 in leggi, che dopo 111olti mesi. Lo Costituzioni scritte non possono prevedere tutto; le condiz;ioni socia li si trasformano continm,mente e si deve trovar modo di adat.tare le prime alle seconde; certi ,w\·enimenti imprevisti, inoltre, esigono pr·o\·- rndinrnnti ordinati ed oseg11iti con fulminea rc1pidità: se b1·ucil1 la cas,1 o se per s,uvada ci fosse bisogno di un' 01·dinan1,a del Parlamento, si lascerebbe consu111a1·0l'incendio in ,tttosa della medesima? D'ondo il bisogno di n11ìtMo, di adattare le costituzioni; d'onde il dornr·e di assun1er·e su di sè la re;:pons,tbilità di ce1·te rnis11r·e, quando h1 salute pubblica lo esig,1. Ed e coraggiosa sapienza di governant.i quella di sapeda ass11mere a tempo, tenendo in mente, d'altl'Onde, cho ,1ncho per le costituzioni politiche la lot,- tern uccide o lo spirito vi \·ifica. li bisogno di mettere le costituzioni in armonia colle condizioni reali della Società é innegabile; e trn lo migliori sono le costituzioni, che tenendo conto di tale bisogno hanno previsto il modo della revisione come hanno fatto quelle degli Stati Uniti, della Svizzera e della Repubblica francese. In fnghilternt dove la consuetudine prevale sulla legge scritta e dove la onnipotenia PMla1uentare é indiscussa si riesco facilmente allo adattamento tra la costituzione e le condiiioni sociali in evoluzione continua. Lo statuto :i,lbertino non prevede il caso dell,t revisione; p111·0qualche suo articolo di fatto è stato abolito - bandior·e uazionali, religione cattolic,1, guardia nazionale . .\la non si trovano impacciati i governanti che in ,dtri articoli incontrano ostacolo e in nome della necessiti1, dulia :salu:s 11ubblica, ad essi d,111110 di frego. Del resto, a ,;e1nidi, se lo Statuto è wuto i,1 suprema magistntturn del Regno può intorprnt,ulo e anche opportunamente integrnl'io in caso di nece:s:silà. L,t Corto di C,1ssazio11e di ]{orna, ,L suzioni 1·iunito, infatti, con sentenza dul 17 :\'ovumbr·e 1888 sul pr·incipio di necessità st,1tui\·,t: « Questo pr·incipio non è scritto nullo Statuto, ma d,1 ciò non si può trarre argomento ,1 neg:1rlo; non vi è scritto, 1ua 11011l:Olltr·adicu lo Statuto, arni lo esplica u lo compio. « Lo esplica e lo compio, porche nella Yit,1 •1uutidiana, di uno Sutto non si pl'Ovrndu alle usigunzo ordinario e sempre rinascenti, elio uno Statuto ablJi,1 gi,~ poLUto pr•oyodel'O: ci lm stlmp1·e un i111pr·evisto chu sfugge ,Hl ogni logge, o soprntutto a quella piit gu1101·alo che durn governaro tutto uno StMo; l:i Jra dolio nucossitit ohu non scongiurato oggi 111inal:Ci,1110 il pc1-icolo del domani. « Quindi il p1·incipio che alla 1·agione dolla neces:silà noi fini dull,L funziono del pow1·0 esecutivo corTisp.ondu l.1 putustit straordi11ari,l, corno è strnor·dinari,1 l,1 cir·- cosu1111,,1in cui si userciw, di omettere docl'eti r'oali conrn1'tiliili in legge. Crrn invincibile 1Lecussiti1 di fat.ro elio diventa supre1n,1 rngiono di diritto, ecco il fo11d,u11ento di quull,1 };JOLest:'1strnor·dinaria del l{u elio 1101·sonific,1 il potere usocutivo, o lo St,1tuLO 11011 l,;1 potuto 11011riCOILOSl:Urlo. » li p1·i11cipio è po1·icolosu; e cu11todo por colo1·0 che dulie leggi e degli St,1tuti non vuglio110 te11or cont.o; può sorvir·o l1 giustific,11·0 Lutti .,li ar·liilrì C tut,t,i gli

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