Rivista di politica e scienze sociali - anno I - n. 2 - 30 luglio 1895

20 RIVISTA DI POLITICA E SCIENZE SOCIALI nelle file della 01iposizione di Sua Jlaestà l1a p1·otestato vi,·accmcnte contl'o gli strappi che gli venivano dati dall\tlto con particol,ll'ità noll;1, soluzione delle crisi ministe1·iali. :Mai, p('1·ò, co1nc oggi si e impunemente e sfaccia,tamente viol;1.ta h lettera,, oltre lo spirito dello Statuto, eh' e sta,to giurato non dai soli deputati e clie rnpp1·escnta 1111 vero contratto politico hilatcrale. La nuov;1, sc1·ie degli strnppi alla Costitu~.ionc alhortina cominciò colla proclamazione dello Stato cli ;1.sscdio in Sicilia e in Lunigiana, colla creazione dei Tribunali ~'1ilitari, che gindicMono i cittadini arr.Jstati in tempi di pace e con tutti gli alti·i odiosi (' miseri arbit1·1, che ai due cennati fanno tris~e eo1·ona. :via per quanto in quella occasiono si,1110 st,t!,i manomessi var1 articoli dello Statuto o diverso leggi in vigore, pure si potè accampa1·e a, pretesto giu.-tificativo l'interesse supremo dell'ordine, la salvezza dell'unità della patria ed altre frasi consimili più o meno menzognere, che si sono adoperato da tutti i conculcato1·i della libertà in circostanze analoghe o con intendimenti non dissimili.Non si cl'Cdern però, che governando chi ebbe a programma la democratizz,tzione della Monarchia, si fosse potuto arri varo alla violazione sistematica di parecchi articoli della Costituzione senza che nemmeno potessero accamparsi a: difesa la necessità suprema tanto abusivamente invoc:1ta nello pl'Ccedenti occasioni. Sicchè si è creato 1111 contrasto spiccato tra la tendenza prevalente in lta lia, che mira a,d accentuare la potenza del Re o dei suoi ministri, e quella che ognora più si va delineando in altri paesi, nei quali guadagna te1Teno la parte popolare col 1'e/'erenclum, col diritto cl' iniziativa, col veto ecc. I catenacci e i decreti-legge sotto il secondo ministero Crispi, infatti, per il numero o per la qua,litit sono tali e tanti, che devono esser considerati corno esplicazione cli un sistema di gornrno; sono tanto numerosi, che quelli registrati con 1'iserva dalla Co1·to dei Conti formano un volume; e concernono ogni sorta di provvedimenti: fiscali, bancarì, milita,ri, burocratici ecc. Mancando ad essi, quasi a tutti, quelli ordinarì moti vi atti a far loro accordare le attenm~nti se non la, piena giustificazione, 1·appl'Osentano piì1 che altro la libidine dell'arbitrio. Ehbe ragiono, quindi, un temperato oratore - il Franchotti - quando, nella, recente di cussiono alla Camera dei Deputati, il nuovo sistema, di governo indicò come 1·imcdio poricolos,1monto omeopatico cont1·0 un 111aleconstatato e deplorato tra noi: « il sistema, parlamonta,1·0, egli « disse, non funziona bene? Si merta m,tno a distl'l1g- « gel'lo ed a, sostituirvi la Yolontà pe1·sonale dei ~1iniski ! » Al ~'finistero Crispi non mancarono, oltre i voti dei Deputati e le lodi di certa sta.mpa, le mozzo difese o le difeso intere. S'invocarono i p1·ecedenti strnnieri e nosti·a.ni; o con poca fortuna. In Francia in una recente occasiono non si volle consentire por legge la facoltà di porre i catenacci, non ostante che la raccomandasse il ~Ielino nel momento della, sua onnipotenza. L' Inghilterra, maostrn sompl'O citata pe1· gli esempi e le applicazioni del regimo rnpprnsontativo, rico1Te ai catenacci, ma in condizioni di verso dallo nostro e solo per impodi1·0 le frodi dogan,tli in danno clell'e1·a.1·io: non vi e esempio di Decreti-le!J!Je, che mutino a,ltre leggi vigenti e 111odifichinogli 01·clim1menti dello Stato. In Pn1ssia. o nell'Austria-Ungheria, na.zioni semplicemente costituzionali e non varla,mentari, la, Corte prevede i Decreti-legge, specialmente in casi urgenti e pe1· il mantenimento o ristabilimento dell'ordine pubblico; e non so no abusa. 1'i on no abusò il governo Austl'iaco di fronte ai gravi moti politici cloll'[stria o chiese la facoltà al Parlamento por porrela Boemia sotto lo Stato di assedio. Chi avrebbe dotto che da Vienna dovesse venirci il buono esempio di rispetto alle leggi e alla libertà? In Italia il silenzio dello Statuto da qualche ermononta di manica larga venne interpretato come tacito consentimento ai decreti-legge. Ma la discussione che procedette la compilazione e promulgazione della Carta Albertina nel Febbra,io 1848 esclude che tali fossero lo intenzioni degli autori della medesima. In fatto d'imposto lo esclude esplicitamente la dizione dello a,·ticolo 30: « niun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle duo Camere·>> E si esclude infine, riferendosi alla storia della costituzione della Monarchia francese, che servì di esempio alla costituzione piemontese, divenuta poscia italiana. Opportunamente, quindi, !'on. Zanardelli l'ico1·dò che: « sotto il :vHnistero Polignac, i cui ministl'i por infrazione alla, Costituzione subirono terribili conda.nne, e condussero alla caduta la prima dinastia borbonica, sotto quel ·Ministero correva per l'al'i,t un timore, 1111sospetto di attentati alla Co tituziono, o quindi anche di tentativi di riscuotere tributi senza, il consenso delle Camere. Per questo sospetto si formal'ono a Parigi, nella 1'i orma,ndia, nella Lorena, nella B1·ettagna, associazioni pubbliche per il rifiuto delle imposte, nel caso che il Governo voloss:i percepirle senza l'approvazione legislativa. Il Governo fece pl'Ocedore contro i giornali che annunziavano questo Associazioni. Orbene le rnccolto giudiziario francesi ci porgono una serie di condanne contro quei giornali « per avere eccitato all'odio ed a.I disp1·ezzo del Governo del Re, imputandogli l' intenzione criminosa di percepire imposte non consentite dallo due Camere». « Orn, la sola intenzione a.ttribuita al Governo, di riscuote1·0 imposte non consentite dalle Camere, fu in quello sentenze dall'autorità giudiziaria di quel paese dichiarata criminosa, tale da esporre il Governo all'odio od al disprezzo dei cittadini, e qui, quando assai più cieli' intenzione, a,vemmo il fatto, vuolsi che questo fatto si lavi o purifichi colle acque lustrali del Parlamento italiano, in cui offesa è stato compiuto ! » La, condotta. del Ministero Crispi viene condannata dall'Austria contemporanea e dalla J\fonarchia borbonica di Francia ! Del resto i decreti-logge da nessuno quanto dallo stesso F1·ancosco Cl'Ìspi furono giudicati tanto severamente a proposito di un unico decreto, il giorno 11 Dicembre 1891. Egli allora tuonava:

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