RIVISTA DI POLI'l'ICA E SCIENZE SOCIALI 31 Lo stesso inccrtN.zc paro si 1·iscontrino anche poi modo di concepire la scionz,L dcll'amminist.l';),zionc. L'A. infatti insisto spesso nel dire che pe1·costitui1·si una tale scienza, sono nccessa1·1 dei rnffronti Ll'il, i diversi regimi; ma d'alt1·0 letto dice che la scienza dell'amministrazione è scienza nazionale. Quest'ultima opinione noi non sapremmo addirittura accettula. Ogni scienza, per essei· tale, non può restringersi in una cerchia limitata di osservazioni fatte in un determinato luogo; ma deve invece generalizzarle, per quanto e possibile, in modo di acquistare il ca1·attere di maggiore unirnrsalità e di indipendenz,L da.Ile contingenze di luogo e di tempo. Da questo studio generale si passa poi a quello speciale dell'ordinamento amministrativo in un singolo stato considerato nella sua compagine armonica e nei suoi rapporti colle condizioni storiche cd attuali del luogo e se ne fa la critica e se ne preludiano le riforme future. Ma questi difetti del laYOl'Osono scu,mti dalla difficoltà intrinseca di esso e drdla rnstità del piano divisato dall'A., e sono comvcnsat.i dai v1·egi di esso che consistono nella chiarezza, nella facilità dell'esposizione, nell'abbondante materiale scientifico che vi è trasfuso e per cui è dato un concetto per quanto è possibile completo della sto1-ia e dolio stato attuale di ogni quistione trattata. E questi pregi del libro del Di Bernardo fanno sì che esso si lascia leggere molto volentie1·i e riesce di vera utilità reale,· sia come fonte ricchissima di erudizione, sia come impulso potente dato agli studi amministrativi verso l'indirizzo sociologico, mezzo _potentissimo pel costituirsi della scienza del diritto amministrati YO. G. D'AGUANNO. R. MIRABELLI: L'articolo 45 dello Statuto. Scorl'ibande costituzionali. Napoli 1895. Il sistema di governo dittatoriale dell'on. Crispi ha rimesso in discussione quasi tutti gli articoli ·dello Statuto Albertino, che concernono i diritti e la libertà dei cittadini. Il sistema ebbep ropizia occasione per essere applicato collo stato di assedio in Sicilia e in Lunigiana; si è perfezionato successivamente anche quando venne meno il pretesto della imminenza del pericolo e dell'urgenza dei provvedimenti. Uno degli articoli violati fu il 45, di cui si discusse a lungo e inutilmente nella Camera dei Deputati o nella stampa all'evoca clell't,rresto deli'on. De Felice; se ne tornò a discutere a proposito dei processi contro gli on. Ferri, Agnini e Prampolini e in ultimo in occasione dei processi intentati contro !'on. Giolitti. È sicuro che rimanendo al governo !'on. Crispi tale articolo dello Statuto dovrà essere abrogato o cadrà in oblio completo come quello relativo alla defunta Guardia Nazionale; poiché tale articolo imponendo che non possono essere arrestati o processati i deputati e i senatori senza previa autorizzazione delle Camere rispettive, salvo il caso di tlagrnnte delitto, si comprende che dia fastidio a chi non vuole a chi non tollera onesti e coraggiosi oppositori. Se la redazione dell'art. 45 fosse chiarissima non ci .-a.1·ebbero molto cont1·ovcrsic: bisognerebbe 1·ispctlal'lo o abolirlo; o 1·ispettarlo doHebbc h, suprema m,,gistra,tura, che lia. t1'ovato modo di mettere in eviclenrn lo sue contraddizioni col suo :crvilismo applicandolo in un senso di fronte ai deputa.ti socialisti e in un altro quando si t1·atti cli un cx P1·esidente elci Consiglio dei Ministri. La controversia verto su questo punto: l'art. 45 vige durante tutta la legislatura o solamente mentre è ape1·to il Parlamento e durante la sessione? Al governo fa comodo la seconda interpretazione restrittiva e perciò chiusa la Camera e la sessione, si crede autorizzato a processare ed arrestare i deputati, che lo disturbano. La giusta però è la prima; e ciò risulta all'evidenza d,,llo scritto di Roberto Mirabelli, che delle quistioni costituzionali è diligentissimo e pl'Ofondo conoscitore. Il :Mirabelli per istabilire la retta interpretazione dell'art. 45 fa un ottimo studio comparativo delle principali costituzioni europee da un lato; dall'altro mostra quali sono le tradizioni del Parlamento Italiano e i giudizi dei giuristi e degli uomini politici più autorevoli cli ogni partito. L'ut. 45, secondo l'A. deve intendersi nel senso che un membro del Parlamento non possa essere processato o arrestato senza previa autorizzazione della Camera e sai vo il caso di flagrante delitto, durante la legislt,tura. Così lo interp,·etò una Commissione del Parlamento subalpino cli cui facevano parte Caclorna, Biancheri, Valerio ec. e nello stesso modo venne interpretato dalla Commissione del Parlamento Italiano di cui fu dotto relato,·e il Mancini. Ministri eminenti e magistrati illustri furono concordi in tale interpretazione da Cavour a Rattazzi, a Minghetti, a De Foresta, a De Falco, a Giannuzzi Savelli, a Tajani, a La Francesca a Costa, a :Mirnbelli, a .Minghetti ecc., ecc. Francesco Crispi - quello de' tempi antichi, il nove Febbraio 1884 - chiamò la relazione Mancini: monumento della scienza! Il Mirabelli risponde ad un articolo di Bonghi pubblicato nella Nuova A,itologia, che vorrebbe limitata la garanzia dei deputati alla durata della sessione e prova che tale garanzia vige in Inghilterra sebbene non sia scritta nella Costituzione; anzi per consuetudine la si fa durare dopo lo scioglimento della Camera por il tempo conveniente di ritornare a casa. È da notare altresì che il Codice penale francese ciel 1810 - il famoso codice imperiale, che non peccava certo e/i liberalismo - puniva i funzionari che processassero i membri del Corpo legislativo senza l'autorizzazione proscritta dalla Costituzione. Si vuole gettare il discredito sull'art. 45 additandolo come un privilegio odioso dei deputa,ti e che lede il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge. Ma i primari nostri uomini politici, Crispi compreso, giustamente osservarono che tale articolo ègarenziadelle istitu::ioni e pensarono che la garanzia poteva essere violata solo quando la reazione invadeva lo Stato. Pisanelli nel 1872 voleva rispettato l'art. 45 pel timore che non spunti un giorno pi·ocelloso; e Conforti riconosceva opportuno questo freno posto agli agenti del publico ministero perché questi sono agenti amo-
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==