86 LA RIVISTA POPOLARE antiche collettività. È in1portante e opportunissimo darsi a cotesti nuovi studi. L'illustre Stuart Mill, dopo la nota opera del De Laveleye De la propriété et des ses formes primitives, modificò i suoi antichi concetti liberisti. La Con1missione parlan1entare nel presentare alla Camera il disegno della legge 2 4 giugno 188 8 sugli usi civici, già riassunse in una pregevole relazione le origini e la storia di quegli usi. Molti riconobbero allora, allora soltanto, che non potevano dirsi ladri i raccogli tori di legna o di castagne o di ghiande, o i sorpresi a pascolare le proprie bestie nelle terre che già furono feudali. Molti solo allora cominciarono a conoscere come esista un diritto intermedio, che non proviene da sen1plice concessione o tolleranza di proprietari, n1a che più sovente è affermato dai residui dell'antico condo1ninio o è l'effetto di rivendite fatte dal sovrano che aveva avocati a sè quei beni. Il gran Cattaneo scriveva così intorno agli usi civici: « Questi usi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni. È un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale che inosservato discese da remotissimi secoli fino a noi » • Il supremo Collegio, nell'accennata sentenza, sentenza mirabile_ sotto ogni rapporto, scritta da uno de' più dotti giureconsulti ,della nostra Cassazione, proclama che gli usi civici costituiscono un jus singulare, e quindi non soggiacciono alle nonne del diritto comune. Nella pratica dei foro è ben vero che tali usi appellansi servitù, ma erra chi li confonda con le servitù prediali o con le personali del dir'itto romano o del moderno. I dottori e la giurisprudenza rotale le chiamarono servitù miste, che si debbono dalla cosa alle persone, cioè che costituivano un servaggio che il fondo prestava agli utenti. Si tratta quindi di un vero e proprio condominio, e si disorienta colui che non ne giud.ichi secondo i principii dominanti nell'età in cui si concretarono quei nuovi rapporti giuridici. Questi debbono sempre definirsi e risolversi con la legge del tempo in cui formaronsi. Nel regime feudale le popolazioni serbarono come propri gli usi CIVICI BibliotecaGino Bianco
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