RE NUDO - Anno IX - n. 63 - marzo 1978
bia, nel suo complesso, carattere con– tadino, sia cioè una cooperativa agri– cola, onde è stata esclusa dalla conces– sione una cooperativa che aveva u·n terzo dei soci non contadini (Consiglio di Stato, dee. 9-4-1949 n. 255). Innovando sulla legge del 1946. l'art. 3 del D.L. n. 1710 del 1947 ha disposto che l'istanza dì concessione·deve essere corredata dagli atti e documenti relativi alla regolare costituzione della coope– rativa. E' stato però ritenuto, attesa la non perentorietà dei termini della legi– slazione sulle terre incolte, che la do– cumentazione può essere integrata nel corso del procedimento (Consiglio di Stato, dee. l-12-1950 n. 1208). IL PROCEDIMENTO DI CON– CESSIONE Obbligo del contraddittorio. Istruttoria e parere sull'istanza ad ope– ra della Commissione istituita presso le prefetture. Per la validità del procedimento di concessione deve essere instaurato for– male contraddittorio, a mezzo di noti– fica alle parti interessate. In proposito vi è molto rigore e il contraddittorio deve regolarmente sussistere fin dall'i– nizio del procedimento (Consiglio di Stato, dee. 16-5-1952.n. 798). .Se il terreno richiesto è concesso in usufrutto, la notifica va fatta tanto al proprietario che all'usufruttario (Con– siglio di Stato, dee. 14-1-1951 n. 353). La notificazione deve anche essere fat– ta all'affittuario ed al mezzadro (Con– siglio di Stato, dee. 5-5-1952 n. 1309); ma non ai compartecipanti, quando la compartecipazione non è associativa ma di lavoro (Consiglio di Stato, dee. 1-12-1950n. 1208). L'istruttoria sulla istanza di concessio– ne e il parere su di essa sono demandati alla Commissione di cui all'art. I della legge n. 199 del 1950, la quale ha sede presso la prefettura ed è composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura che la pre– siede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispetti– ve organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole di cui uno proprietario e l'altro affittuario e in numero di due fra i la– voratori della terra nonchè di un fun– zionario di prefettura avente mansioni di segretario. Per le deliberazioni della Commissione è necessaria e sufficiente la maggio– ranza dei suoi componenti. Tale mag- no gioranza non è invece necessaria per glì atti istruttori (Consiglio di Stato, dee. 5-3-1952 n. 363). Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presi– dente. Il parere della Commissione deve es– sere espresso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 2 legge cit.), ma il termine non è perentorio, onde sono state ritenute valide delle concessioni per le quali era stato espresso parere dopo la scadenza dei trenta giorni giurisprudenza costante del Consiglio di Stato). Il termine, se non perentorio, è però ordinatorio: il ritardo nell'emissione del parere è in contrasto con l'interesse pubblico che presiede l'istituto della concessione di terre incolte. Disciplinare e indennità di concessione. Efficacia normativa e misura. Il rapporto di concessione è regolato, oltre che dalle norme legislative, da apposito disciplinare che determina obblighi, doveri, oneri, adempimenti e diritti per le parti e modalità di colti– vazione in genere. Il disciplinare può definirsi la legge della concessione. Le norme del disciplinare sono presidiate, entro determinati limiti, anche da una sanzione di decadenza, come si vedrà in appresso . L'indennità di concessione è determi– nata, su parere della speciale commis– sione, con decreto prefettizio, avverso il quale le parti possono ricorrere in via amministrativa al Ministro per l'agri– coltura. Essa è uguale al canone di af– fitto precedente, per i fondi di pro– prietà di enti pubblici e non superiore al qwnto della media dei prodotti del– l'ultimo quinquennio, per i terreni di proprietà privata (art. 4 D.L. 1946 n. 89). Al canone di affitto in cereali, o con riferimento agli stessi, si applica la riduzione del 30% prevista dal già ri– cordato art. 3 della legge 15luglio 1950 n. 505, e dalle leggi 11 luglio 1952 n. 765 e 5 gennaio 1955 n. 4. Durata e revoca della concessione. Proroga ventennale e ordinaria. La durata della concessione non può essere inferiore a quattro anni (art. 5 legge 1950 n. 199) e non può oltrepas– sare i nove (art. 5 D.L. 1946n. 89). Se però la cooperativa concessionaria in– tende procedere all'impianto di colture legnose o arboree, può chiedere la proroga sino a venti anni, con istanza da presentare al prefetto, corredata di RE NUD0/39 nRcnHnlfso1TRIC6 via giulia 167 00186 roma Andrea\hlcarenghi NONCONTATE SU DI NOI --- .. --....- .-.. .-. .... .... - ........ •~1--.110'1 •--.,o W1'1ll • Partendo dall'esperienza giornalistica di « Re Nudo » Valcarenghi compie' una rilettura del quadro sociale oltre le abu- sate illusioni politiche di sempre. 14 x 20, 192 pagg. L. 3.000 Una raccolta delle più interessanti inter– viste fatte alle bande punk americane e inglesi, una storia della rivolta punk,. una antologia dei testi delle lòro canzoni e una discografia aggiornata. 14 x ?O, 60 illustrazioni L. 3.000 J.-F. Dupuis ,. CONTROSTORIA DEL SURREALISMO ...Dal cabaret Voltaire ai gulag dello spet– tacolo: storia disinvolta di un'avanguar– dia eh~ ha sognato l'impossibile! 14 X 20 L. 3.000 Bertoncelli, Fumagalli, Insolera IL POP INGLESE E' l'edizione aggiornata della più completa storia della musica pop inglese che si possa trovare in Italia. 11 x 18, 272 pagg., illustrato L. 3.000 L'ARCIPELAGO POP Una raccolta di saggi sui legami tra la « pop music » e i festivals, l'industria, la droga, il cinema, il folklore, la fanta- scienza, il sex-appeal e il punk-rock. 14 x 20, 200 pagg., 60 illustr. L. 3.000 VIVERE CON POCO come fronteggiare la crisi imposta dal regime alla vita quotidiana Me.reato dell'usato, trasporti, tempo li– bero, autoriduzioni ed esproprio. 14 x 20, 240 pagg., illustrato L. 3.000
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