RE NUDO - Anno IX - n. 62 - febbraio 1978
Una regola che non conosce eccezioni: dalla sperimentazioneanimalenon si pos- _ sono ricavare dati validiper l'uomo. Questa regolà è valida per farmaci, additi– vi alimentari; prodotti tossici delle indu– strie, ecc. Ma le autorità sanitarie, forma– te alla mentalità vivisezionista, richiedo– no le prove sugli animali nella maggior parte dei paesi, tra cui da pochi anni quelli del MEC, e i produttori di farmaci e cosmetici le compiono anche quando non richieste, a scanso di responsabilità. Infatti quando ha dimostrato che un nuovo farmaco è innocuo per gli animali, il fabbricante ottiene l'autorizzazione di smerciarlo per uso umano dopo brevissi– me esperienze clinich~. Fattore molto importante nella cono– scenza delle case farmaceutiche. Ma ciò che è veleno per l'animale spesso non lo è per l'uomo e viceversa. Una dose di belladonna che ucciderebbe un uomo non nuoce nè al coniglio nè alla capra. La datura è un veleno per l'uomo, cibo per la chiocciola. Una dose di oppio che ucciderebbe un uomo può essere data impunemente a polli e cani. I fabbricanti di Entero-Vioformio, tanto usato dagli uomini, raccomandano di non darlo agli animali domestici per i quali può risultare mortale, il Mexaform causa cistite emorragica nel cane e nel gatto. E così via. Ma i nostri cari "scienziati" non la voglio– no capire, nonostante i tanti guai provo– cati. Vediamo un po' quali. Talidomide. 100.000 facomelici, forse di più. Messo in vendita nel 1957, dopo molte prove sugli animali e venduto come il più innocuo tranquillante esistente. Nel 1960 la ditta aveva già sufficienti infor– mazioni per ritirarlo dal mercato, ma non lo fece. Perchè? Ulteriori esperimenti su animali continuavano a dare risultati ne– gativi nella rivelazione della tossicità. Quindi nel 1961 viene venduto in Gran Bretagna con U nome di Distava!. Nel 1970 il processo alla Chemie Gruental, la casa produttrice, si concluse con l'assolu– zione dopo che una lunga fila di autorità mediche aveva testimoniato alla sbarra che prove animali generalmente accettate come valid~ non potevano in effetti mai essere conclusive per l'uomo. Nel frat– tempo, era emerso dal processo che il Talidomide aveva causato numerosi casi di polinevrite periferica irreversibile in individui adulti: altro danno che le prove su animali non avevano rivelato. Tradizionale la reazione dei vivisezionisti: affermarono che il caso del Talidomide "dimostrava la necessità d'intensificare le prove animali" e che ora si imponeva di aggiungere preventivamente specifiche / prove teratogene ( circa la possibilità di danneggiare il feto). Così, subito dopo, la Roche si affrettò a reclamizzare i propri prodotti con frasi di questo tipo: "Studi su topi, ratti e conigli non hanno mostra– to effetti teratogeni" (Valium) il che è sicuramente valido, ma solo per i feti della specie su cui è stato provato. Da uno studio di medici tedeschi della Prima Clinica Ginecologica: "Le respon– sabilità per il 61 per cento di tutti i bambini focomelici nati vivi e per 1'88 per cento di tutti i nati morti erano da attribuirsi alla somministrazione di vari farmaci". I dati della Germania occidentale: "Ven– ticinque anni fa il numero dei focomelici era di 3 ogni 100.000 nascite, oggi è di 5 ogni 1.000: _quindi nell'arco di un quarto di secolo le nascite focomeliche sono aumentate più di 400 volte". "Ogni anno migliaia di donne gravide rischiano senza saperlo nascite focomeliche ingerendo prodotti ormonali prescritti dai loro me– dici. Circa 100.000 pillole come Primo– dos e Amenorone Forte che le donne possono ingerire per accertarsi se sono incinte, vengono prescritte all'anno " (nella sola Inghilterra). Da un articolo del Sunday Times del 1975. Questi farmaci erano sospetti fin dal 1967. In Italia ne parlò il Messaggero. Ma la notizia non suscitò il minimo scalpore. Che ce ne importa dei focomelici inglesi? L'ignoranza in materia medica regna so– vrana: il pubblico italiano non sa e proba– bilmente non lo sa neanche la più parte dei medici, che i farmaci venduti in un'al– tra nazione, vengono il più delle volte Disposizioni sulla ricerca e Speri– mentazione scientifica con particola– re riguardo alla vivisezione. Art. I La vivisezione ed ogni altra speri– mentazione su animali sono vietate su tutto il territorio nazionale. Art. II Chiunque contravviene al divieto di cui al precedente art. I è punito con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi vende, o cede, anche gratuitamente o acquista un animale per le pratiche suddette. Art. Ili Entro trenta giorni dalla promulga– zione della presente legge, il Ministro della Sanità comunicherà ai Sindaci di tutti i Comuni della ·Repubblica le località OYesono ubicati gli stabula– ri. Le Amministrazioni comunali so– no tenute a prelevare gli animali ivi esistenti e a ricoverarli in canili co– munali. Se all'atto di tali operazioni saranno trovati animali già soggetti ~ONO \JN 8~~tC.I- \E.TT COL"-ASOR 2IONI~ spacciati in tutto il mondo, spesso sotto nomi diversi. Il pericolo nei primi tre mesi di gravidan– za. Si dice in genere di non ingerire farmaci in questo periodo, con il sottinte– so che in seguito si può fare in tutta tranquillità. Purtroppo, anche se gli arti del feto sono già formati (escludendo perciò il pericolo di focomelie) a tre mesi, così non è per il cervello che si forma negli ultimi tre mesi. Ma gli "scien– ziati" dicono che la formazione finale del cervello si compie dopo la nascita. Ma come si spiega allora che le nascite di · ritardati mentali stanno aumentando in modo impressionante? Semplicissimo: "stu.diando" i topi, ossia spaccando il cranio di milioni di topolini in vari perio– di postnatali e traendo la conclusione che la formazione finale del cervello è postna– tale, per cui non c'è pericolo per il nascituro se la madre ingerisce i farmaci negli ultimi mesi della gestazione. E ciò è vero: ma solo per i topi. ad esperimenti e che non possono essere curati, le stesse Amministr~– zioni provvederanno al ritiro e alla soppre'ssione eutanasica. Art. IV Lo Stato promuove la sperimenta– zione effettuata mediante ogni altra tecnica, diversa dalla sperimentazio– ne su animali, che risulti scientifica– mente attendibile. A tal fine, nell' ambito degli stanziamenti destinati alla ricerca biomedica, farmacologica e veterinaria, i competenti Ministeri, il Consiglio Nazionale delle Ricer– che, le istituzioni universitarie e sani– tarie, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, stanziano appo– siti contributi all'acquisto delle at– trezzature e all'addestramento del personale per l'uso delle tecniche suddette. · Alla copertura delle esigenze finan– ziarie rel~tiYe a quanto precede, si provvede con separato provvedimen– to legislativo da inquadrare nell'am– bito delle disposizioni sulla ricerca medica e scientifica.
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