RE NUDO - Anno VIII - n. 58 - ottobre 1977
solo il par. 3 e non gli altri provvedimenti della Convenzione Unica riguardanti il traffico illecito (articoli dal 35 al 37)..• Ai· contraenti può tuttavia essere richiesto di adottare rispetto alle foglie misure come quelle previste dagli articoli dal 35 al 37, se esse sono necessarie per prevenire l'abuso e il tra~co ~ecito delle foglie" (cit.,.pag. 3_15). ~li articoli 35, 36 e 3_7riguardano rispettivamente la cooperazione interna– zionale, i provvedimenti penali e le regole per la confisca delle merci, in rapporto al traffico e alla detenzione di sostanze stupe– facenti. Dal testo del commercio risulta chiaro che essi vanno applicati alle foglie di cannabis solo nel caso che le autorità– dell'ONU ne facciano espressa richiesta ai governi nazionali ("parties may, however, b_erequired to adopt ... measures"). L'ecce– zione potrebbe riguardare soltanto gli arti– coli 35 e 37, laddove il commento all'art. 36 afferma: "Il traffico illecito delle foglie di cannabis non accompagnate dalle sommità non è tuttavia soggetto all'articolo 36 perchè le fo~lie l)Onsono droga" (cit., p. 427). L articolo 36 è quello che prescrive le penalità per la produzione, la detenzione e il commercio delle sostenze stupefacenti. Non è quindi chiaro, per la contraddizione fra il commercio all'art. 28 e quello all'art. 36, se le sanzioni penali siano applicabili al traffico e all'uso di foglie di cannabis. Va comunque sottolineato che tali erovvedi: menti potrebbero essere applicati soltanto dietro richiesta dell'ONU, e non per ini- · ziativa autonoma dei governi nazionali. Il .concetto che il traffico e l'uso volontario di· foglie di cannabis non vengano conside– rati di per sè illegali dalla Convenzione Unica è chiaramente formulato dal com– mento all'art. 28, par. 3: "4. I contraenti non sono tenuti a proibire l'uso voluttario delle foglie, ma solo a· prendere le misure necessarie per preveni- · re l'abuso. Questo potrebbe applicare l'ob– bligo di prevenire il consumo di foglie molto potenti, o di quantità eccessive. I contraenti non sono in alcun caso autoriz– zati dal par. 3 a permettere un uso incon– trollato delle foglie. Ogni consumo autoriz– za~o dovrà essere governato da quelle r~ole che saranno necessarie per preveni- . re il traffito illecito e l'abuso. Le condizioni a cui il consumo voluttario r,uò essere permesso dipende anche dall esito degli studi sugli effetti dell'uso delle foglie che sono in corso in questo momento" (cit. p. 316). ' Da una corretta interpretazione dell'Art .. 28 pai-. 3 della Convenzione Unica risulta quindi inequivocamente: • che la marilmana contenente soltanto foglie non è una droga e non è quindi soggetta alla Convenzione Unica; .- che eventuali limitazioni del traffico e d«:ll'uso di fog~e non vanno collegate con misure repressive, e sono subordinate all:e– sigenza di evitare l'abuso. La Convenzione Unica è stata recepita in blocco dalla legislazione italiana con la legge N. 412 deì 5 giugno 1974. La successiva legge N. 685 del 22 dicembre 1975, nel suo testo definitivo, include nella Tabella li: "la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostenze ottenibili per sintesi e semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacolo– ~co" (Art. 12, par. 2, subpar. a). · Questa formulazione è chiaramente omo-· genea, nella sostanza, a quella della Cori– vènzione Unica, non essendovi alcuna con-. tra~dizione tra "resina di cannabis, estratti e tinture di cannabis" (formulazione· della C.U.) e "prodotti da essa ottenuti, sostanze ottenibili per sintesi e semisintesi" (legge 685). . L'omogeneità fra le tabelle della legge 685 RE NUD0/45 e quelle dèlla Convenzione Ùnica è sancita anche dall'Art. 11, ·secondo cui: · "Le tabelle •.• devono contenere l'elenco di· tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi intèrna– zionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni ed accordi medesimi;'. Il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 1975, che stabilisce le "tabelle provvisorie/i delle sostanze stupefacenti, fa anche un preciso riferimento alla Convenzione Uni– ca: "Vista la legge 5 giugno 1974 N. 412, concernente la ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adot– tata a New York il 30 marzo 1961 e·del protocollò di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972".. · · Si dà quindi per scontato che vengano accettate le classificazioni. e soprattutto le definizioni della Convenzione stessa. ·viceversa, in ~ntrasto con la definizione di "cannabis" -chiaramente espressa dalla Convenzione Unica (e di conseguenza dal-· la legge 412), il D.M. include nella tabella .II: "foglie e inflorescenze di cannabis indica, resina di cannabis, olio di cannabis". E' evidente che l'inclusione delle foglie di cannabis fra le sostanze stupefacenti costi– tuisce una palese contraddizione fra la Convenzione Unica, dell'ONU, le lc:ggi 412. e 685 da una parte, e il Decreto Ministeriale dall'altra. Il problema della legalità della marihuanà è stato recentemente sollevato in Gran Bretagna: la magistratura britannica ha emesso in un certo numero di processi' sentenze assolutorie per i detentori di ma– ribuana, con la motivazione che le foglie di .cannabis non sono considerate droga dalla Convenzione Unica; _poichè d'altra parte l'eventuale presenza di sommità fiorite non si · è potuta provare, i processi si sono conclusi addirittura con la restituzione all'imputato della sostanza sequestrata. I casi sono poi stati impugnati dalla pubbli– ca accusa e rinviati a livelli superiori di giudizio, fino alla Camera dei Lord, ebe è l'~rgano decisivo: una sentenza eositiva della Camera dei Lord potrà far ~oogliere migliaia di imputati e creare un preceden– ·te giuridico che equivale ad un cambia– mento della legge. L'opposizione della pubblica accusa era motivata dal fatto che le foglie contengpnÒ il T~C (tetraidrocannabinolo, principio attivo della cannabis), che è comun~: incluso fra le sostanze stupefacenti Convenzione Unica. Il fatto che la Camera dei Lord· ha recentemente (marzo 1977) reseinto un progetto di legge di depenaliz- , zazione della detenzione di cannabis (sul tipo di quello vigente in molti stati USA) con un margine bassissimo (83 contro 77) fa pensare che la legalizzazione del traffico e dell'uso di foglie di cannabis abbia qualche probabilità di riuscita. G.A.
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