RE NUDO - Anno VIII - n. 58 - ottobre 1977
RE NUD0/44 gennaio 1976 sono state analizzate in un rapporto della Health & W elfaee Agency. Per quanto riguarda l'influsso della legge sul nvmero dei consumatori, i dati sono analoghi a quelli riscontrati nell'Oregon: - consumatori occasionali: dal 28% del febbraio 1975 al 35% del novembre 1976; - consumatori regolari: dal 9% del febbraio 1975 al 14% del novembre 1976. La frequenza dell'uso è invece dimi– nuita: la maggior parte dei consumato– ri usa, la sostanza non più di una volta alla settimana. Vale la pena di sottolineare che il timore della legge influiva nel 1975 (quando ancora il possesso non era decriminalizzato) solo per 1'8% dei casi. Il motivo principale per non fumare, significativamente aumentato nel 1976, risulta invece la mancanza di interesse per gli effetti cl.ellasostanza! La decriminalizzazione ha permesso un risparmio di 25 milioni di dollari, che sarebbero stati spesi altrimenti dalla polizia e dalla magistratura per la repressione del possesso di marihua– na. Sulla decriminalizzazione è complessi– vamente d'accordo la maggioranza dell'opinione pubblica: solo il 29% dei californiani vorrebbero sanzioni più dure; il 23% approva incondizionata– mente la legge in vigore; il 22% vorreb– be una legalizzazione completa del possesso (cioè eliminazione della multa . e dei limiti di_peso); il 16% la legalizza– zione del traffico. Commentando i risultati del rapporto, il Segretario della HW A M. Obledo ha dichiarato: "La riduzione delle penali– tà per il possesso di marihuana per uso personale non si è rilevato essere un fattore importante nella decisione della gente di usare o no la droga... Posso concludere che l'applicazione della leg– ge sulla decriminalizzazione è stata una decione corretta da parte delle autorità legislative e del governatore" ("The Journal", aprile 1977; "Drug Suvival News", aprile 1977) Giancarlo Arnao Bibio eca G' o Bianco Traffico di foglie? La Convenzione Unica sulle Droghe stupefacenti dell'ONU esclude che le foglie di amrihuana siano stupefacenti. Questa decisione riconosciuta da tutti gli Stati membri apre nuove possibilità di intervento giuridico e _politico anche in Italia. La Gran Bretagna ha dato il buon esempio Secondo la Convenzione Unica sulle Dro, ·ghe Stupefacenti dell'ONU (New York, 1961) vanno incluse fra le sostenze stupo, facenti, e sono quindi soggette a controlli legislativi che vincolano tutti i Paesi che hanno aderito alla Convenzione stessa: - la cannabis, - la resina di cannabis, - estratti e tinture di cannabis. La definizione di cannabis è la seguente: "Per cannabis s'intende le sommità •fiorite e fruttifere della pianta di cannabis (esclu– dendo i semi e le foglie se non accompa– gnate dalle sommità) da cui la resina non .è· stata estratta, con qualsiasi nome esse possano essere designate" (Art. 1, par. 1, subpar. b). 11 Commentario pubblicato dall'ONU, in cui vengono interpretati i 51 articoli della Convenzione, precisa che: "1. ·La cannabis è una droga soltanto nel contesto della definizione della Convenzio– ne Unica" ("Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961"; United Nations, New York 1973, p. 2)...... "2. I semi e le foglie della pianta se non accompagnate dalle sommità sono esclusi da questa defmìzione. I provvedimenti della Convenzione relativi alla cannabis non si applicano quindi alle foglie. Le sigarette di 'marihuana' contenenti mate– riale derivante solo dalle foglie non sono di conseguenza soggette ai provvedimenti re– lativi alla cannabis" (cit. p. 3). La normativa sul traffico e l'uso delle foglie di cannabis viene precisata dall'Art. 28, par. 3: "I contraenti adotteranno le misure che possono essere necessarie per. prevenire l'abuso e il traffico illecito delle foglie della pianta di cannabis". Il significato di questa formulazione - che potrebbe lasciar pensare ad una discrezio– nalità dei singoli governi ad includere la cannabis nella· lista degli stupefacenti - viene precisato nel commentario: "1. Le foglie della pianta di cannabis, se non accompagnate dalle sommità, non sono 'cannabis', e non essendo incluse nè nella Tab. I nè nella Tab. II non sono da considerare 'droga' ai sensi della Conven– zione Unica. Riferendosi al 'traffico illeci– to delle foglie' questo paragrafo non usa l'espressione 'traffico illecito' nel senso defmito dall'Art. 1, par. 1, subpar b (cioè di "coltivazione o traffico di droghe con– trario alle disposizioni della Convenzione Unica". Nda). Il traffico illecito per cui i contraenti debbono prendere misure pre– ventive è il commercio delle foglie contra– rio ai provvedimenti legali nazionali previ– sti per combattere l'abuso o contrario alle. leggi straniere che regolano questo com– mercio. Al traffico delle foglie si applica ~~ ···~-
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy