RE NUDO - Anno VI - n. 37 - dicembre 1975
LOTTA CONTRO LA NUOVA LEGGE La nuova legge è passata: in pratica quasi tutta la parte che colpisce. i «consumatori» e in particolare i compagni del movimento. Pràticamente non è stato accettato nessuno degli emendamenti presentati per rendere meno indecente questa buffonata repressiva. Diamo qui soito una breve controinformazione pratica. Tocca a tutti i compagni mobilitarsi insieme ad avvocati magistrati, psichiatri e operatori socialdemocratici contro ogni applicazione repressiva della « nuova» legge. 1. LSD = Eroina, grazie al Pci. Il terribile LSD e il misterioso THC sono compresi nella tabella n° 1 (droghe pesanti). Questo nortc,stante lo stesso Istituto Superiore di Sanità abbia confer– mato che gli allucinogeni non danno assuefazione e consigliato una tabella a parte. L'LSD è stato messo nella tabella «pesanti» su specifica rihiesta di parlamentari del PCI. Cosa ci fa il THC (tetraidrocannabinolo, principio attivo di hash e marijuana) tra le pesanti? I derivati della canapa non sono nèlla tabella 2 = leggere? Certo, ma il capolavoro di contraddi– zione giuridica pare sia stato inventato apposta contro il terribile « olio di hashish» che verrà considerato pesante. Attenzione! 2. Chi offre, acquista, trasporta, distribuisce, cede o riceve a qualsiasi titolo anche gratuito è punito come chi vende! Questo articolo di fatto nullifica la sbandierata« depenalizzazio– ne» del consumatore. Forse è stato depenalizzato l'acquisto: la notizia non è sicura. Cedere o ricevere rimane comunque reato. Bisogna mobilitarci e mobilitare gli avvocati democratici contro tutte le contraddizioni contenute nello spirito e nella lettera di questa legge di merda. Per chi vende modiche quantità di fumo o erba (o anche offre, riceve, ecc.): da 1 a 4 anni (multa da centomila a 6 milioni). Per grosse quantità: da 2 a 6 anni (multa da 2 a 50 milioni). 3. A chi vende LSD pene come a chi vende eroina!!! Per modiche quantità di!, 2 a 6 anni (multa da centomila a 8 milioni). Grosse quantità: ifa 4 a 15 anni. Le stesse pene per chi cede, riceve, trasporta ... 4. Obbligo di testimoniare da chi si è comprata o ricevuta la roba. Sempre dire da uno sconosciuto, in un posto noto di vendita (Brera, Campo de' Fiori.. piazza X...) 5. « Provocazioni contro circoli politici e controcultura» « Chiunque adibisce o lascia che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è puntio per questo solo fatto con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 2 a 10 milioni». Ci si può difendere sostenendo di non avere mai intenzionalmente adibito o lasciato adibire. Se no, denunceremo presidi, e responsabili di circoli culturali borghesi, cinema, night, ecc. dopo aver messo mozziconi dappertutto. 6. Provocazioni contro abitazioni di compagni, la loro auto, le tende di un festival; « alla stessa pena è assoggettato chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente, o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o lascia che altri lo adibiscano a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. » Autodifesa: devono prova– re che il convegno è abituale. 7. Non, si sa se è stato modificato l'articolo che punisce per « induzione all'uso ... e proselitismo». Se passa, chi parla o scrive rischia di esser messa a tacere. 8. Falsa depenalizzazione: l'art. 79 dice che non è punibile la detenzione di modiche quantità di leggera o pesante per uso personale. Dunque si può avere in mano uno spinello all'aperto (o in casa pW:ò; ot ), senza cederlo, averlo ricevuto, senza avere mai comprato, trasportato, eccetera, e non essere puniti. Non si sa cosa succederà in caso di perquisizionè: forse, nell'attesa che il giudice decida se la quantità è modica, non si verrà arrestati. Si è comunque segnalati al centro antidroga. Se si è co_lti mentre si sta fumando in un interno, può andarci di mezzo l'amico che ci ospita o che ci ha prestato la macchina. In questi casi, importantissimo affermare che l'amico non sa niente, e, se è con voi, che la fumata è occasionale. 9. Come farà il giudice a decidere se la quantità è modica o no? « L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprietà tossiche delle sostanze detenute, in relazione aila personalit!I fisiopsichica del detentore». Il termine fisio– psichico, è una invenzione e una buffonata da un punto di vista scientifico. Ma non dal punto di vista repressivo: questo articolo infatti (97) non a caso è compreso nella parte della legge che prevede dettagliatamente la schedatura nei futuri centri antidro– ga di chi usa (forse anche droga leggera). E se il perito decide di mettere in relazione i grammi di hashish con la lunghezza dei capelli, o la ribellione ai genitori? SOMMARIO: NOI E MÒVIMENTO, CILE: IL GOLPE E I GRINGO$ Idi GarciaMarquez), PIANETA UOMO (Aoto– cosc1enu mak:hile), CARCERI IN ITALIA, REPRESSIONE IN IRLANDA, NOTIZIE DALLE CASEiRME, NOTIZIE DAL MONDO. RIPRENDIAMOCI LA SESSUALITA' KATU,FLASH, e.so Como 9 - 20154 MILANO - T. 63.85.14 ,/ / 13 r .. ,..•
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