Rivista Critica del Socialismo - fasc 8 - ago. 1899

ORGAN'li'.i'.Ai'.1O:\"~: /1EI, CRF,Jl!TO .ViR.\ll lO i09 rehtti\'a quota è d:t png:i.rsi a ogni seme;;;tre -· insieme al tasso del– l'interesse, cogli altri n.ccessorii. L'art. 8 della Legge Grimaldi-Magliani 22 febbraio 1885, n. 2922 - che disciplina il loro esercizio e rlel quale si ntlgono con fulmi– ne..'\ rapiditn. - .nel caso di rit:1rdato p:ignme11to anc he di mui sola parte del credit o semestrale scnduto - Ji autorizi-:aalla esprOJ)ria– iio11e immediata per il J)ftgamento dell'int'ro rapital e e di tutti i frutti e a.Itri accessori. Non è evidente qui che !"interesse del cre– ditore è perfettamente opposto a quello del debitore e dell'agri• coltnra1 Misuradella garanzia ipotecaria: Le Leggi sui Crediti l'ondiari p1·etendouo b. prima ipotec:~ e b guarentigia nominale del doppio - che diventa in realtà il tri– plo e magari il quarlruplo per il metodo speciale di ralutazione de– gli stabili ado ttnto da quegli f,::tit11ti. A.nzi le co11fratta zioni prinit e ra_g~inngono tah' ;lta. ra ssurdo in fatto di garanzia. Questo feoomer.o ri~pec1•hia il momento econo– mico in cui domina la dìffidenz:.t- alla qual e logicamente risponde l'usura. Il Codice Civile ~apoleone (art. 2162) - il Codice Civile Au– striaco (§ 137.t) - il Codice Civile [talian o (art. 2027 e 2010) e i Codici di altri pne,::1concordem ente riconoscono esuberante ed ec– cessiva la garrrnzia ipotecaria - quando supO"i di un terzo l'im– porto del credito cripifale e intere>si. )la io vorrei esigere di più - rnrrei che la guarentigia ecce– de~se non di nn terzo soltanto - ma della metiì. il totale del ca.– pitale () inte ressi - riòè fos~e del 150 per cento . E però non sarebbe 11ecesario che lo Stato aYesse la prima ipoteca - ma ba.ste1·ebbe clie la somm:\ dei credit i ipotecari -– compreso quello ,::nbingr edito dallo Stato - non eccedesse i due terzi del valo re d{'gli immobili. In quantotemposi avrebbeil subingresso ipotecario: LI subingresso dello Stato nei credi ti ipotecari non 1rnò avve– nil'e che alle scade nze e coi preanisi pattuiti nei rispettiYi mutui - salvo il caso gra1:e, di cui all'art. 1832 del CC'dice Civile patrio - per il quale - dopo il qninquenn io dn.l mutuo - si ha il diritto di re>1tituire le somme mutunte - qua ndo l'intere::se sia maggiore delltt misura legale - non ostante qnalsi:i.si patto contrar io .,_ con• tro preaHiso di 6 me~i. Però il casograve del cifafo art. 1832 non è l'ec ~..:ione - ma la regola - per cui - esistendo da wmi la maggior parte dei mntui - è e,·ideute che il subingr esso dello Sta to nel Oredito ipo– tecariofruttifero dovr ebbe compiersi qicasi totalmente in moltomeno di un quinquennio

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