Rivista Critica del Socialismo - fasc 4 - apr. 1899
2ll0 lll\ 'IST,\ CIUTICA JlP,f, SOCIAl,JS}IO 1875: le quali comminavano anche la perenzione d'ist..'l.nza,se entro 8 giorni da quello del sequestro non seguìs.<1e il processo, e al– l'art. 2 dichiaravan o abrogato l'art. 22 dell'editto - punt ello degli Stn.ti monarchici. lleI pro~resso l Allora si vole\'8. cance llare dalla nostr a. legislazione su la. st:impa l'art. 22 ed altr e disposizioni retrire, pcrchè i delitti di ~t,.~mpa non sono confondib ili co' reati comuni: e la. differen7~'\ri– posa., come hn.n!lO insegnn.to il t.:hassn.n, il Royer-Collard, e tra noi lo Sclopis, il Boncompagni, il Ceneri, sn la natura isteS&.'\ di queste infrazioni pecuki ri - che souo infrazioni intellettuali. Ora - poichè in forza dell'art. 22 et similia, la condanna. è sicura - se si ripete, torna a galla, sotto forma larvn.t.a,la censura - quest'an" nzo nrcaico del dispotismo - e, se h censura non basta, assorge a dignit.à legisbti va la. cuffia. del silenzio! li che contraddic e a' fini chiari della potestà statuente subal– pina - che volle la libertà della stampa e rilegò soltan to tra' ferri vecchi del dispotismo ecclesiastico le bibbie, i catechismi, i libri liturgici, etc. Ed è questa. la parte veramente reazionaria delle nuove pro– poste legislative su la stampa. Non bastava che una gra n parte dell'editto albertin o fosse copiato da quelle leggi di re:~zione, che nella storia di Francia sono per antonoma sia denominnte le leggi di settembre: come appunto l'art. 22, che deriva. dall'art. 7 della legge francese 18.35: l'art. ~O. che promana dall'art . 4 di questa steMa legge, per coroìlarìo del pr:ncipi o costituziona le intorno al dogma della im·iolabil ità ed irresponsabilità regale; l'art. 24, che corrispond e (secondo la. stes.5a confessione del ministro De Foresta nel Parlamento subalpino al 1858) all'a rt. !) della legge settembrina: la qual e puniva le offese al di1·itto di proprietà e cont ro la sn.ntih\ del giuramento e il rispetto allè leggi, l'apologia ài fatti qualificati crimini o delitti, la provocazione all'odio cli classe, etc. Non basta\'a che gli art. 14, 16, 17 e 18 dell'editto albertino - anzi che dalla legge francese del 1819, nella quale si riflette il pensiero della scuola costit uzionale di Hello, Guizot e De Broglie ·- tra essero la. scat urigine loro dalla. legge francese del 1822, ch'è sta ta. definita un oltra ggio a' progr essi del dritto pe11ale con– temporaneo. Non ba.stan\ che le nitre due leggi nostre del 1852 e 1858 su la stampa - l'una figlia del Colpo di Stato in Francia e l'al– tra della corrente illibernle sprigiona tasi in Italia dopo l'attentato Orsini - ci ricorda ssero pur trop po quelle esecrate influenze stra – niere, contro cui tnonò la voce eloquente dc' deputati Pescatore, Vn!erio, Brofferio, lta ttnzzi, Lnnzn. Non l.i:1stn,,·aJ Era necessario rubare gli allori reazionari al celebre decreto
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