430 ,CAMILLO CORSANEGO le norme giuridiche possono costringere soltanto ad opere esterne e volte a favore di altri (esteriorità e bilateralità del comando giuridico). Azioni umane, perché solo l'uomo può essere soggetto nell'ordine giuridico, e perché le azioni dell'uomo rientrano nella sfera del diritto solo se poste dal loro autore in modo umano, vale a dire con intelligenza e libera volontà. Costituire, conservare e restaurare nella giustizia l'ordine sociale. Con questo noi segniamo i limiti alla materia del diritto, che deve svolgersi nell'ambito della giustizia; ed estendiamo tuttavia questi limiti oltre i confini della giustizia particolare, concedendo alla materia del diritto una più ampia provincia che chiamiamo della giustizia sociale, e che ha per fine il bene comune. « Lex.... ordinatur ad bonum commune; et ideo nulla virtus est de cuius actibus !ex praecipere non possit. Non tamen de omnibus actibus omnium virtutum lex humana precipit, sed solum de illis qui ordinabiles sunt ad bonum commune ». San Tommaso, S. Theol. I-Il, 96, 3. Finalmente segniamo al diritto anche i limiti qualitativi esigendo che rimanga obiettivamente entro i confini della giustizia, che è una virtù mo• raie; e così indichiamo lo stretto rapporto tra morale e diritto; che se questo rapporto venisse a mancare si cadrebbe nel pericolo di vedere il diritto conv~rtirsi in un precetto d'ingiustizia, anzi di assistere (non è ipo• tesi solo teorica) a questo monstrum: il diritto formato dall'ingiustizia diventa precetto. Di conseguenza il pensiero cristiano rifugge dall'idea di un diritto che abbia per fine la glorificazione e la prosperità dello Stato, come espressione organizzata di ordine giuridico, distinta e occorrendo contraria al benessere dei singoli cittadini. Nulla è più agli antipodi della scuola cristiana che la formula: lo Stato è il fine e il cittadino è un mezzo. Perché il fine della democrazia rimane sempre quello che è la ragion d'essere dell'umano consorzio, il bene comune, il quale (non sarà mai ripetuto abbastanza) avuto riguardo ai membri e consoci che vi partecipano, ridonda per la natura delle cose a bene prevalente delle classi inferiori. Donde la necessaria distinzione del duplice significato che assume la parola popolo, nerbo della parola e del concetto di democrazia: a) quello ampio dalla intera popolazione con tutte le sue classi (ciò che corrisponde a Società); 2) quello più ristretto dalla classe inferiore, non per dignità, ma per minore disponibilità di mezzi. La artificiosa, voluta confusione fra i due significati è uno degli espedienti subdoli con il quale talvolta si cade o si tenta d'indurre altri a cadere nell'equivoco. * * * Come si può prospettare un rinnovamento della Società in senso democratico? Ossia come i concetti esposti in modo molto sommario fin qui,
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