Quaderni di Roma - anno II - n. 5-6 - set.-dic. 1948

,. Lh DEMOCRAZIA NEL P_ENSIERO CRISTIANO degli studiosi non cristiani si riduce all'insieme delle n orme positive emanate dal potere legittimamente costituito, considerato l o Stato come unica fonte non solo delle leggi, ma del diritto. E uno dei più fatali errori del mondo moderno. Errore che gli antichi e in particolare quei grandi mae stri del Diritto · che furono i Romani non avevano commesso. Essi avevano posto a fondamento del Corpus Juris u na formula che è troppo lata per designare il diritto, ma che è significativa per indicare che il legislatore non può fare, come dice Dante, licito il libito in sua legge: Q11i1praecepta sunt haec, honeste vivel'e, alteru m non laedere, 1u11m miq11e trib11ere (D. 1, 1, 10, 1). Vittorio Scialoia nel suo Corso d. istit. d. d. r. ammoniva: « Questi tre famosissimi precetti hanno il difetto di farci ecced ere dal campo del diritto' entrando precisamente nel campo della moral e, e soprattutto il primo di essi.... Ma questo precetto deve essere con cepito come ideale. Nella formazione del diritto bisogna tenere conto di questo, che ciò che si deve conseguire è che gli uomini vivano onestamente, non ledano altri e attribuiscano a ciascuno ciò che gli spetta; come ide ale bisogna partire dall'ideale morale, il diritto noi deve di per sé solo raggiungere, deve lasciarlo raggiungere completamente dalla morale, ma n el dettare le proprie norme deve aver presente l'ideale morale; la differenza fra morale e diritto non può consistere nel rinnegare quell'ideale. Sono quin di falsi, se si vuole, quei famosi tria principia, e sopra tutto il primo, se li prendiamo come veri e propri precetti di diritto, rivolti a tutti gli uomini; ma se li prendiamo come precetti di legislazione, piuttosto che come norme di diritto positivo, li possiamo ammettere benissimo». Se dall'intuizione geniale del Digesto passiamo alla ela borazione della filosofia cristiana, nel concetto di diritto noi perveniamo ad una definizione che s'inquadra e s'inserisce nei concetti di democrazia che abbiamo esaminato. Il diritto si definisce allora così: l'insieme dei prece tti (muniti di coazione) di compiere azioni umane per costituire, c onservare, e restaurare nella giustizia l'ordine sociale. In altre parole: una serie di comandi, che il legislatore esprime con imperio, che la legge informa e a cui il popolo obbedis ce con azioni cospiranti al bene comune. Questo imperio in regime di democrazia esprime l'aut orità del legislatore in quanto l'ordine è munito del consenso sociale, ossia di quell'affettuoso consenso del popolo per il quale in realtà il comando eseguito crea i costumi con i quali le leggi si consolidano e l'o rdine sociale viene instaurato. Il precetto è munito di coazione che è la nota formale con cui si distingue dagli altri comandi, specialmente da quelli d ella morale. Perché

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