LA REGIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA lizzati nel suo àmbito non si estendono, come è stato accennato, all'esercizio dì attività giurisdizionale, né comprendono, secondo ogni probabilità, tutte le possibili manifestazioni della polizia locale urbana e rurale. E legittimo, cioè, supporre che lo Stato, come ha fatto in occasione analoga (1), non vorrà rinunciare a buona parte delle attribuzioni che gli derivano dalla legge di pubblica sicurezza e da leggi similari (p. es. legge sulla stampa), ritenendole di propria spettanza o per ragioni politiche o d'interesse nazionale o altre del genere, e, in sede di formulazione dei principi fondamentali, restringerà in tal senso i poteri della regione. Questa, pertanto, viene a configurarsi sul terreno giuridico in modo non dissimile dall'intento che mosse i suoi sostenitori: un ente che ha per sua precipua finalità di migliora!e le condizioni economiche, sociali e politiche della circoscrizione, mettendo in valore le risorse locali e stimolando le iniziative, eseguendo opere pubbliche, curando lo sviluppo dell'agricoltura e del patrimonio forestale, dando impulso ali' istruzione artigiana e professionale. Se la prudenza e il consiglio degli uomini saranno pari al loro còmpito, la regione sarà strumento di bene per sé e per la patria comune. GIOVANNI MIELE ( I) Per i Comuni. Anche ad essi è attribuita la polizia locale urbana e rurale (1. com. e prov. 1915, art. 131 n. 6), ma poi nel regolamento per l'esecuzione della legge, 12 feb. braio 1911, n. 297, le relative funzioni sono state specificate in modo da limitarle in numero e in importanza (art. 109 e 110).
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