Quaderni di Roma - anno II - n. 3-4 - mag.-ago. 1948

266 GIOVANNI MIELE zioni di cui trattasi sono, perciò, funzioni legislative e amministrative, determinate con riguardo all'incidenza territoriale degli interessi che ne formano oggetto. Il confronto fra le une e le altre svela l'importanza prevalente delle prime, perché, quantunque le funzioni amministrative non possano concernere materie diverse da quelle sulle quali la regione ha competenza legislativa ( 1), in effetti sono ad esse apportate notevoli restrizioni: intanto, si può osservare anzitutto che la competenza amministrativa non si estende automaticamente alle materie non elencate in modo espresso fra quelle che l'art. 117 attribuisce alla competenza legislativa, ma che a questa siano devolute da leggi costituzionali o nelle quali la regione abbia il potere di emanare norme di attuazione di leggi della Repubblica; inoltre, dalle funzioni amministrative che sono potenzialmente di competenza della regione esulano quelle d'interesse esclusivamente locale per le quali si ravvisi l'opportunità di attribuirle con leggi della Repubblica a Provincie, Comuni o altri enti locali (art. 118, primo comma); infine, è prescritto che la regione eserciti normalmente le sue funzioni amministrative, delegandole alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici ( articolo 118, ult. comma). L'insieme di queste disposizioni dimostra che si è voluto fare della regione piuttosto un ente ·di decentramento legislativo che di decentramento amministrativo, ossia, adoperando in senso tecnico questi termini, un ente autonomo piuttosto che un ente autarchico: nel campo più propriamente amministrativo, infatti, la competenza della regione « dev'essere concepita in funzione prevalentemente direttiva, normativa, d'impulso, di controllo » (2). L'altro rilievo che si può fare riguardo alla competenza legislativa e amministrativa della regione riflette l'indole delle materie che vi sono comprese. Scorrendo l'elenco dell'art. 117 noi scorgiamo, che queste appartengono nella quasi totalità alla sfera economica e sociale, mentre la funzione di tutela degli interessi collettivi e individuali è limitata alla sola polizia locale, urbana e rurale. Questa innegabile sproporzione trova· riscontro, è vero, nell'analogo fenomeno che si osserva presso lo Stato, e a maggior ragione presso i Comuni e le Provincie, sicché non v'è dubbio che ci troviamo di fronte a una tendenza comune alle varie specie di enti politici; ma una siffatta tendenza, per la quale l'intervento dello Stato nei rapporti della produzione, dell'assistenza e dell'istruzione assume sempre maggior ampiezza, si avverte in misura più accentuata ,per la regione a causa del duplice fatto che le sue funzioni per la tutela degli interessi collettivi e individuali loca- ( 1) L'art. 118, secondo comma, contempla genericamente l'eventualità di altre funzioni amministrative da affidarsi alfa regione, ma ciò non .contraddice all'affermazione del testo, in quanto esse sono funzioni di competenza dello Stato che vengono esercitate dalla regione in base a delega dello Stato medesimo. In altri termini, le funzioni amminist-rative esercitate dalla re8ione si distinguono in proprie e delegate, e di esse solo le ,prime rientrano nella competenza della regione. (2) On. Mortati, nella seduta dcli' Il luglio 1947 (Assemblea Costituente, p. )643).

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