Quaderni di Roma - anno II - n. 3-4 - mag.-ago. 1948

LA REGIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 265 tivo il decentramento autonomo e autarchico. Occorreva, in primo luogo, stabilire il modo di scelta dei titolari degli organi a mezzo dei quali la regione può operare nei rapporti con enti e individui: e questo modo ~i scelta, se si vuole essere conseguenti con un siffatto tipo di decentramento, non può essere che l'elezione, che fa veramente della regione, come di ogni altro ente collettivo, un organismo rappresentativo degli interessi compresi nella sua sfera. Il ,più largo decentramento funzionale, che non si accompagni a un potere delle popolazioni locali di designare i propri rappresentanti, rischia di essere, checché se ne sia detto in passato o si voglia dire, vana parvenza, come ammonisce l'esperienza recente del nostro Paese, dalla quale è dato desumere che il colpo forse più grave alle autonomie locali fu inferto dall'abolizione del principio elettivo delle cariche. Il ,per questo che la Costituzione ha voluto sancire l'elettività della nomina a consigliere regionale, pur rimettendo i particolari ad apposita legge ordinaria (art. 122). Peraltro, la partecipazione delle popolazioni all'amministrazione dei loro interessi non si limita alla scelta dei propri rappresentanti, ma si esercita anche direttamente nella forma della iniziativa di leggi regionali e d'el referendum (artt. 123, 132). In secondo luogo, sempre allo stesso fine, occorreva dotare la regione di propri mezzi finanziari e patrimoniali per far fronte ai compiti commessile dalle norme costituzionali, essendo indubitabile che, come non esiste vera libertà dell'individuo senza libertà economica, così le autonomie locali non sono veramente tali finché non siano sostenute dall'autonomia finanziaria. Questa, inoltre, influisce anche sul modo di svolgimento delle funzioni, in quanto, ristretto ai soli casi veramente eccezionali l'aiuto dello Stato, l'ente è indotto a soppesare le conseguenze dei propri atti e ad evitare spese inutili o non proporzionate ai mezzi su cui sa di poter fare assegnamento, ottenendosi in tal guisa che l'autonomia si congiunga al suo termine naturale, la responsabilità. Pertanto, la Costituzione ha riconosciuto la necessità di attribuire alla regione tributi propri e quote di tributi erariali, che rappresentano la risorsa più considerevole di un ente pubblico rispetto alle entrate patrimoniali, e in più non ha escluso l'eventualità che, per scopi determinati, specialmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, vengano concessi a singole regioni contributi speciali (art. 119). Per completare questo sguardo generale ai precedenti e ai criteri principali che hanno presieduto all'istituzione della regione gioverà rilevare qualche caratteristica relativa alle funzioni che sono state conferite a questo ente. Fra esse non troviamo l'esercizio di attività giurisdizionale, che, come a sottolineare la forma unitaria del nostro Stato, è riservata esclusivamente al potere giudiziario e alle poche giurisdizioni speciali, precipuamente organi della giustizia amministrativa e della giustizia militare, che saranno mantenute in vita secondo i nuovi ,principi costituzionali. Le fun-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==