Quaderni di Roma - anno II - n. 3-4 - mag.-ago. 1948

GIOVANNI MIELE Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici: quest'ultimo inciso sembra connettersi a quella norma della Costituzione che fa delle Provincie e dei Comuni altrettante circoscrizioni di decentramento regionale, aggiungendo così una terza qualifica a quelle che tali unità già posseggono come enti autarchici e come circoscrizioni di Amminist_razione statale. Altra direttiva seguha dalla Costituzione, come corollario del riaffermato carattere unitario del nostro Stato, è quella che consiste nell'aver assicurato il necessario collegamento e coordinamento delle regioni con lo· Stato medesimo, nonché delle regioni fra lt>ro.Ciò avviene in vario modo: a) attraverso i limiti posti alla legislazione regionale ( art. 117), la quale deve svolgersi in obbedienza ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e in guisa da non contrastare con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, o con i divieti generalissimi contenuti nell'art. 120, che colpiscono l'istituzione di dazi di importazione o esportazione o transito fra le regioni, gli ostacoli frapposti alla libera circolazione delle persone o delle cose fra le regioni, le restrizioni al diritto dei cittadini di esercitare in qualunque,,parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro; b) attraverso il coordinamento, da attuarsi con leggi della repubblica, dell'autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni (art. 119); e) attraverso le modalità prefisse all'esercizio della potestà statutaria delle regioni (art. 123), essendo stabilito che i singoli statuti devono essere in armonia con la Costituzione e le leggi della repubblica e riportare l'approvazione del Parlamento nazionale; per le regioni ad autonomia speciale gli statuti vengono adottati con leggi costituzionali (art. 116); d) attraverso l'istituzione di un organo dello Stato nella regione, denominato commissario del Governo, avente il compito di coordinare le funzioni amministrative dello Stato con quelle della regione ( art. 124) e di svolgere il controllo di legittimità e di merito sulle leggi regionali (art. 127); e) attraverso il controllo di legittimità e di merito sugli atti amministrativi della regione, affidato ad un apposito organo dello Stato in forma decentrata (art. 125); f) attraverso la misura dello scioglimento del Consiglio regionale nei casi contemplati dal!' art. 126; g) attraverso il giudizio di legittimità sulle leggi regionali devoluto alla Corte Costituzionale e quello di merito sulle stesse leggi, allorché contrastino con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, devoluto al Parlamento ( artt. 127 e 134); h) e infine attraverso il deferimento alla Corte Costituzionale dei conflitti di attribuzione fra lo Stato e le Regioni o fra le Regioni. Inquadrata così la regione nell'ordinamento unitario dello Stato, conferitale, nel modo e agli effetti che abbiamo testé ricordato, rilevanza costituzionale, attribuitele in proprio, nella misura ritenuta opportuna, funzioni legislative e amministrative, restava ancora da provvedere su due punti sostanziali, dei quali non si può fare a meno quando si vuol rendere effet-

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