Quaderni di Roma - anno II - n. 3-4 - mag.-ago. 1948

LA REGIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA per le regioni cui ha accordato un'autonomia speciale, si è espressamente attribuito il potere di emanarne i singoli statuti ( art. 116). L'enumerazione delle regioni fatte dall'art. 131, che non esclude la possibilità di modifiche immediate ( art. XI delle Disposizioni transitorie e finali) e lontane (art. 132), tiene conto del voto espresso dall'Assemblea Costituente nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 1947 (Resoconti parlamentari, num. CCLXXVII), secondo il quale le regioni sarebbero state quelle « storico-tradizionali di cui alle pubblicazioni ufficiali statistiche». Si è preferito questo criterio a quello meramente geografico o etnico o economico, perché presentava il v.tntaggio di conciliare in sé gli altri, era di applicazione relativamente agevole, in quanto il rinvio alle pubblicazioni ufficiali statistiche costituiva un preciso punto di riferimento, ed avrebbe offerto minor materia di discussioni o di contestazioni, che, oltre tutto, potevano pregiudicare il ritmo dei lavori dell'Assemblea in vista dell'approssimarsi della loro chiusura. La delimitazione territoriale così effettuata e le eventuali variazioni se[Viranno in pari tempo a segnare i confini della regione come circoscrizione governativa, di cui è cenno nell'art. 124, mantenendosi il principio della coincidenza fra enti territoriali e circoscrizioni govern~tive, che già vige per i Comuni e le Provincie. Queste ultime, il cui destino sembrava messo in forse dall'istituzione dell'ente regione (1) e che durante l'elaborazione della Costituzione avevano incontrato una decisa ostilità, riuscirono a preservare la loro esistenza all'ultimo momento « per un colpo improvviso» (2), ottenendo di essere riconosciute come enti di decentramento territoriale (artt. 114 e 128). La loro vitalità che, secondo la legge comunale e provinciale del 1934, è indubbiamente esigua, dovrà sostanziarsi di più ampie e numerose funzio!]i in base a quell'adeguamento alle autonomie locali, cui la Costituzione impegna la legislazione della Re- •pubblica (art. 5; art. IX delle Disposizioni transitorie e finali): per intanto, la stessa Costituzione stabilisce che debbano essere affidate alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali quelle funzioni amministrative d'interesse locale che sarebbero altrimenti di competenza della regione (art. 118), allontanando così il pericolo che a un accentramento statale si sostituisca un accentramento regionale. Sempre allo stesso scopo si prescrive che la Regione eserciti normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle ( 1) Si erano dichiarati favorevoli alla loro abolizione: ]emolo, Persico, la Sottocommissione « Problema della regione» dipendente dalla Commissione per la riforma della am• ministrazione (Relazione all'Assemblea Costituente, voi. II, pag. 262, relazione, e pag. 280, art. 2 del progetto); inoltre, nel quadro dell'Assemblea Costituente, il Comitato di redazione per Je autonomie regionali, la II Sottocommissione, il Comitato d'i redazione, e la Commissione per la Costituzione (progetto, art. 107). Che le provincie potessero coesistere con le regioni era, invece, opinione di: Fa.rini,Minghetti, Saredo, Sturzo e naturalmente gli antiregionalisti. Vedi anche l'opuscolo pubblicato dal Partito Liberale nel 1944 « L"autonomia regionale». Lo statuto della regione siciliana prevede espressamente la soppressione delle provincie (art. 15): non così gli statuti della Sardegna e del Trentino-Alto Adige. (2) L"espressione è dell'on. Lussu (Assemblea Costituente, p. 5648).

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