LA REGIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 261 ora da considerare enti di natura costituzionale, secondo caratteristiche non meglio specificate di una simile categoria. Altro è, invero, la rilevanza costituzionale di un ente, altro la natura costituzionale di esso, la prima significando il mero fatto che la Costituzione e le leggi costituzionali contengono disposizioni relative a un tale ente ( esistenza, organizzazione, funzioni), la seconda avendo riguardo alla posizione giuridica che ali' ente deriva dal rapporto in cui trovasi verso lo Stato e dalle funzioni che esso esercita: ente costituzionale si può appunto definire, per analogia alla nozione corrente di organo costituzionale, ogni ente che sia caratterizzato da una posizione di relativa indipendenza rispetto ai poteri dello Stato, o, secondo un altro criterio che noi riteniamo preferibile, ogni ente cui l'ordinamento costituzionale conceda di partecipare alla suprema direzione dello Stato del quale fa ,parte. Qualunque dei due criteri si accolga, né la regione, né tanto meno i comuni e le provincie si possono qualificare enti costituzionali, sia perché essi sono sottoposti a una serie di controlli da parte dello Stato o di altri enti, sia perché a essi è dato d'influire in maniera soltanto indiretta sulla suprema direzione dello Stato, anche a considerare le funzioni costituzionali attribuite alla regione, quali l'iniziativa delle leggi (artt. 71 e 121) e dei referendum (artt. 75 e 138), l'invio di propri rappresentanti per l'elezione del Presidente della Repubblica ( articolo 83). Tale conclusione vale egualmente per le regioni dotate di autonomia speciale. La rilevanza costituzionale delle regioni, comuni e provincie non è, però, stabilita a un modo per queste tre categorie di enti. Ciò è fatto palese dalla diversa formulazione con cui la Costituzione ne ha proclamato la nspettiva autonomia, dicendosi nell'art. 115 che « le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione» e nell'art. 128 che « le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'àmbito dei principi fissati da leggi generali del/'a,Repubblica ». Ma, in modo più particolare, si può osservare che la rilevanza costituzionale delle regioni non è limitata, come per i Comuni e le Provincie, al mero riconoscimento della loro autonomia, con rinvio a leggi della Repubblica per la determinazione del loro ordinamento: non solo, infatti, l'ordinamento regionale è già definito nei suoi tratti fondamentali e uniformi nella Costituzione (mentre apposite leggi costituzionali contengono gli statuti delle regioni ad autonomia speciale), ma la Costituzione attribuisce, come s'è visto, funzioni costituzionali alle regioni, dispone che Je elezioni al Senato della Repubblica siano fatte su base regionale (art. 57), sancisce incompatibilità fra l'appartenenza a una delle due Camere o alla Corte Costituzionale e l'appartenenza a un Consiglio regionale (artt. 122 e 135), dichiara l'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni (art. 122), subordina lo scioglimento dei Consigli regionali al parere di una Commissione di sena-
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