Quaderni di Roma - anno II - n. 3-4 - mag.-ago. 1948

260 GIOVANNI MIELE il diverso comp0rtamento tenuto per le autonomie locali non tanto trova la sua spiegazione in considerazioni dello stesso ordine, che forse esiste• vano, quanto, invece, nei riflessi politici dei dati inerenti a un tale pro· blema, che ne postulavano la sua inserzione nell'orbita costituzionale e di di conseguenza rendevano senza meno consigliabile che ne venisse appron• tata la soluzione nella Costituzione che si andava elaborando. Tali dati sono poi quelli che i fautori del decentramento autarchico territoriale hanno sempre avuto in vista da quando se ne è discusso, e si compendiano nella generalità degli interessi che vengono affidati alla cura degli enti di decentramento territoriale nella circoscrizione di loro competenza, nella mag· giare estensione che, per effetto di ciò, assume l'autogoverno delle comu· nità locali, nella maggiore intensità dei vincoli che il riconoscimento giu• ridico delle comunità stesse crea fra i loro appartenenti, e i:nfine nella pre· senza delle condizioni adatte, riscontrabili solo in enti territoriali con fini generali e dotati di sufficiente autonomia e autarchia, per la preparazione civile e politica di una classe di cittadini che sia in grado di amministrare la cosa pubblica non solo negli organi di tali comunità, ma anche in quelli dello Stato. ~on è il caso di spiegare come alle stesse caratteristiche ri• spandono solo in parte il decentramento burocratico, che ha luogo mercé il trasferimento di attribuzioni da uffici governativi centrali a uffici governativi locali, e il decentramento autarchico di singoli servizi, che si attua con la loro costituzione in entità autonome, fornite o no di personalità giuridica; quel che preme invece osservare, o meglio ripetere, è che, per questa rilevata diversità, appare evidente la maggiore incidenza sul piano politico e amministrativo del decentramento autarchico territoriale rispetto alle altre forme ora accennate, e ne risulta giustificata la speciale considerazione che ad esso l'Assemblea Costituente ha voluto dedicare, dise· gnando nella Carta Costituzionale l'ordinamento delle autonomie locali. Il risultato di un siffatto procedimento è che l'ordinamento delle auto· nomie locali - termine che nella Costituzione sta ad indicare il decentra· mento legislativo e amministrativo attuato a mezzo di enti locali territoriali - ha acquistato rilevanza costituzionale, nel senso che entro i limiti della disciplina p0sta dalla Costituzione non potrà essere modificato che da norme costituzionali, in conformità a quanto prescrive l'art. 138 di essa (garanzia costituzionale). Per conseguenza, quando l'art. 114 stabilisce che « la Repubblica si riparte in regioni, provincie e comuni », è legittimo affermare che questa suddivisione del territorio dello Stato ha il valore e gli effetti di un principio costituzionale. La deduzione, tuttavia, non può spingersi fino a ritenere, come è stato fatto (1), che regioni, provincie e comuni siano (1) BALLAOORE-PALLIERI, La nuova Co1tit11zio11e italiana, 1948, Milano, 131; BoooA, Sulla poteJtà normativa delle Regioni, in << N. Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giuri• sprudenza », 1948, 613-4. Contro: AMOR'I'H, La CoJtituzione Italiana, 1948, Milano, p. 88.

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