LA REGIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 259 temente organizzate. Per giunta, oltre alla temuta dispersione di un patrimonio comune così faticosamente accumulato, il formarsi di tanti piccoli Stati nella nostra Penisola avrebbe portato ad accrescere soverchiamente organi e funzioni, con un enorme aggravio di spese, e a moltiplicare le leggi, con evidente danno per la certezza e la sicurezza dei rapporti giuridici. Bisogna, tuttavia, notare che non a tutti i sostenitori del federalismo era egualmente chiaro il significato· tecnico-giuridico del termine o perlomeno non tutti l'intendevano allo stesso modo, come è provato dall'atteggiamento di coloro che, dichiarandosi federalisti, si limitavano a chiedere l'attribuzione della funzione legislativa alle regioni: con che attenuavano sensibilmente la -portata della loro posizione di principio, fino a snaturarla in qualcosa di profondamente diverso. Ma proprio questo caso dimostra che, a soddisfare le esigenze del Paese senza inutili complicazioni, poteva bastare un opportuno decentramento autarchico e burocratico, legislativo e amministrativo, lasciando riservate allo Stato le funzioni fondamentali che, per interessare l'intera collettività, si possono bene a ragione definire politiche. E la soluzione adottata dalla Carta Costituzionale si pone ~ppunto su questo piano, perché da un lato, come s'è detto, viene ribadita l'unità e indivisibilità dello Stato italiano, dall'altro si stabilisce (art. 5): 1) di riconoscere e promuovere le autonomie locali; 2) di attuare nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; 3) di adeguare i principi e i metodi della legislazione della Repubblica alle esigenze del!' autonomia e del decentramento. ' Mentre gli ultimi due punti fanno riferimento all'attività del futuro legislatore, segnando per esso una direttiva che è naturalmente vincolante, il primo è stato tradotto in una serie di norme costituzionali contenute nel titolo V della parte Il della Costituzione e nelle leggi costituzionali con cui si è proceduto alla formulazione degli statuti per le regioni ad autonomia speciale, salva restando l'emanazione di altre leggi, costituzionali e ordinarie, previste dalla stessa Costituzione in relazione all'ordinamento delle autonomie locali. In tal guisa viene sottolineata la prevalente importanza del decentramento effettuato a mezzo di enti territoriali (decentramento autarchico territoriale) su ogni altra forma di decentramento, compresa quella, di data recente, che consiste nel distaccare determinati servizi dall'amministrazione centrale e organizzarli con propria autonomia amministrativa e finanziaria, talvolta o spesso conferendo loro la personalità giuridica ( aziende autonome dello Stato, enti parastatali). Anche ad ammettere che difficoltà intrinseche ed estrinseche abbiano trattenuto I' Assemblea Costituente dal tracciare le linee essenziali di un decentramento degli uffici e dei servizi che si sono voluti riservare allo Stato o che non si è ritenuto opportuno attribuire ad enti locali territoriali, è. innegabile che
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