EVOLUZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO (1) 1. - Prescindendo qui dai problemi sociologici e filosof ici ( esplicativi e valutativi) sulla formazione degli Stati in generale e limitandomi ali' aspetto giuridico-positivo (in cui si ha uno Stato quand o esiste ed è efficiente un ordinamento giuridico territoriale sovrano o d originario) è da dire che lo Stato italiano esiste a datare dalla sua formale proclamazione avutasi (come regno) con la legge 17 marzo 1861 n. 64 71. Esso è la continuazione dello Stato sardo (contea ali' inizio, e succes sivamente ducato e regno), a carattere feudale ed assoluto prima dello s tatuto concesso da Clrlo Alberto nel 1848 e poi, in virtù di questo, unitar io e costituzionale. Le annessioni dei vari territori metropolitani (con pleb isciti fino al 1870) hanno tutte (secondo l'opinione prevalentemente accolta e più esatta) natura di incorporazioni allo Stato sardo ed italiano, senza d ar luogo quindi a fusioni, cioè a successive formazioni ex novo di Stati, con estinzione di quelli preesistenti. All'opposto si sono operate scorpora zioni col passaggio di territori già italiani ad altri Stati e con la costituzione del Territorio libero di Trieste. Una modifica di particolare carattere è quella che ha portato alla costituzione della Città del Vaticano. Se pur (c iò che è contestato) il territorio di esso fosse da considerare in precedenza italiano, in realtà non vi fu mai esercitata la sovranità da parte dell'Itali a; d'altro canto il territorio stesso, anche se di pochissimo, è più esteso di quello in cui si esercitava la sovranità pontificia. Gli acquisti, d'altro canto, delle varie colonie e possedimenti (per convenzioni con capi indi geni, trattati internazionali o conquista militare) - e analogamente le su ccessive perdite - non hanno mutato lo Stato nella sua essenza, dato che colonie e possedimenti non sono elementi costituitivi di esso, ma dipende nze giuridicamente accidentali, per quanto politicamente di grandissima importanza. 2. - Secondo lo statuto albertino lo Stato era « retto da un governo monarchico rappresentativo», con la nomina e la revo ca da parte del re dei suoi ministri e con la responsabilità di questi ( sec ondo un' interpreta- {I) Per i presupposti metodologici, per alcuni svilupp i, precisazioni legislative ed indicazioni bibliografiche rinvio al mio Dirillo r0Jtit11zionale {Parte generale), 5• ed. U.P.E.B. Bologna, 1948.
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