Quaderni di Roma - anno II - n. 1-2 - gen.-apr. 1948

RASSEGNE 127 2) elevazione a un milione del limite massimo di spesa entro il quale è previsto il contributo diretto dello Stato (I); 3) contributo del terzo sul di più; 4) assunzione da parte dello Stato dell'interesse per il finanziamento relativo all'utilizzo immediato del contributo stesso; 5) contributo dello Stato nel pagamento degli interessi per i finanziamenti non coperti da contributo statale nella spesa; 6) garanzia sussidiaria dello Stato a favore degli Istituti finanziari. Il I Congresso nazionale della ricostruzione edilizia, svoltosi a Roma nei giorni 12-14 dicembre '46, concludeva i suoi lavori con un ordine del giorno (2), il quale chiedeva: I) che i lavori necessari per la messa in pristino degli edifici sinistrati go· dessero di un contributo statale almeno del 60 % della spesa, da corrispondersi: mediante un contributo diretto in capitale per importi non superanti 1.750.000 lire per unità immobiliare; mediante concorso nell'ammortamento e nel pagamento degli interessi di mutui da concedersi dagli Istituti di credito a ciò autorizzati; mediante rilascio di certificati fruttiferi con ammortamenti graduali in non meno di 25 e non più di 40 anni; 2) che le obbligazioni da emettersi dagli Istituti di credito fossero garantite dallo Stato e andassero esenti da imposte e sovrimposte reali e dal blocco dei fitti. Pasquale Preziosi - tanto per fare un altro esempio (3) - constatata l'insufficienza del concorso statale, aveva fatto, dal canto suo, le proposte seguenti : 1) graduare i contributi in relazione ai danni riportati ed all'importanza e urgenza della ricostruzione, istituendo almeno due categorie ( in base a percentuali e criteri da stabilire) : quella dei centri danneggiati gravemente e quella dei centri che hanno subito danni lievi : 2) elevare al 60 % della spesa il contributo (per metà diretto e per metà in titoli) per la I categoria; ' 3) riconoscere la compravendita dei diritti nell'ambito del Comune (fissando magari uno scarto massimo nel prezzo di vendita, per imbrigliare la speculazione); • 4) esentare per 15 anni dal pagamento <l'imposte reali tutte le ricostruzioni. Proposte simili risultano superate dal momento che sono entrati in vigore i decreti già esaminati - ma valeva la pena di farne richiamo, se non altro per vedere, da un lato, la misura dello scarto tra le richieste e le concessioni, e per sottolineare, dall'altro, come alcune domande siano rimaste lettera morta: quella, ad esempio - piuttosto ardita, a dire il vero -, che lo Stato assuma a suo carico il pagamento degli interessi per finanziamenti relativi a un utilizzo immediato dei contril:1uti; o quella di una garanzia statale sussidiaria a favore degli Istituti di credito; o l'emissione di certificati fruttiferi. In parte, la legge ha tenuto conto ,delle esigenze sollevate: così è, per- fare un solo esempio notevole, per quanto riguarda l'esenzione da imposte reali, pur secondo le note limitazioni. Ma se si guarda bene, le divergenze sostanziali fra le richieste e la legge si riducono a una questione di ammontare del contributo complessivo dello Stato, venga esso concesso in una od altra forma. ( 1) La proposta fa riferimento al disposto della legge Ruini (9 giugno '45, n. 305), allora vigente, che prevedeva un contributo statale diretto del 50 % della spesa per lavori di importo non superante le 300.000 lire. (2) Cfr. « Il Globo» del 15 dicembre '46. (3) Cfr. P. PREZIOSI, Chi riro11ruirà le :nostre ciuà? in « Ricerca scientifica e ricostruzione», luglio '46.

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