EVOLUZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO 109 Stato italiano, in un riordinamento operatosi senza soluzione di continuità giuridica, cioè per evoluzione. Né a questa conclusione contraddice la nuova carta che sostituisce integralmente lo statuto albertino, ma non anche tutte le leggi costituzionali anteriori: anzi essa conferma la conclusione stessa disponendo ( come ho sopra già accennato) che entro un anno dalla sua entrata in vigore si proceda alla « revisione e al coordinam\nto » di tali leggi che non siano già state « esplicitamente o implicitamente abrogate». Una tale disposizione non avrebbe senso se si fosse costituito uno Stato completamente nuovo in tutto il suo ordinamento. L'opinione pertanto secondo la quale si avrebbe una nuova instaura• zione - rivoluzionaria - dello Stato ogni volta che cambi il contenuto della norma fondamentale, che caratterizza una data forma di Stato e pone un limite assoluto alla potestà normativa di questo (1), se pur teoricamente molto interessante ed eventualmente riscontrabile in alcuni ordinamenti stranieri, mi sembra che contrasti con l'ordinamento italiano. Assolutamente essenziale ad uno Stato è la sola norma attributiva del potere supremo ad uno o più organi: quando anche essi cambino, ma in virtù di una trasmissione formalmente costituzionale dai vecchi ai nuovi, non si ha una rivoluzione, con una nuova radicale instaurazione avulsa dalla precedente, ma si ha continuità di vita dello Stato, per quanto profonda possa essere la trasformazione intrinseca ed estrinseca di questo nella sua struttura e nel suo funzionamento, tanto anche da imporre tutta una nuova rielaborazione sistematica. Sostenendo aprioristicamente il contrario, si urta, ripeto, contro il nostro diritto positivo. FERRUCCIO PERGOLESI (I) Cfr.. M. BoN, Di un limite auoltJto della po1e11à normativa in mau,ia co1tit11zìonale, « Archivio giuridico » I948, voi. CXXXV, pag. ~ I ss.
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