108 FERRUCCIO PERGOLESI più o meno disapplicata o derogata, ma non per questo necessariamente vien meno l'ordinamento che su di essa si basa nella sua logica struttura e che pur sempre considererà illegittimi gli atti con esso in contrasto (cosi come, ad esempio, sono stati considerati illegittimi gli atti normativi della « repubblica sociale italiana »). Comunque, nel nostro caso, si ha continuità dello Stato « italiano », per esser rimasti non soltanto i suoi due elementi costituiti dal popolo e dal territorio ( salve le « scorporazioni », operate dal « trattato » di pace, che non hanno a che fare con la questione qui in esame) ma anche l'altro elemento costituito dall'ordinamento giuridico sovrano, sia pure in alcuni soltanto dei suoi istituti, con trasmissione dei supremi poteri senza soluzione di continuità formale e sia pure con un contenuto profondamente rinnovato o, se si preferisce, rivoluzionario. « Stato italiano » ho detto, e non « Stato fascista», perché quest'ultima espressione è impropria, identificando arbitrariamente un aspetto .dell'ordinamento di governo (governo di tipo fascista) con lo Stato, il quale può permanere, ed in effetti permane, pur nel variare di quell'ordinamento. Se vi fosse bisogno di una riprova di diritto storico e comparato si l'ìlrebbe ricordare che la convenzione francese sentì il bisogno di un apposito decreto ( del 22 settembre 1792) per consacrare il principio della conservazione del diritto privato dell'antico regime; che in Germania una legge di carattere transitorio del 4 marzo 1919 analogamente dispose la sopravvivenza delle ordinanze già in vigore che non fossero in contrasto con la costituzione provvisoria del precedente 1° febbraio; che, con lo stesso criterio di una disposizione esplicita, ma con opposto contenuto, un decreto del 27 nov. 1917 del Consiglio dei commissari de) popolo russo ha interdetto ai tribunali di nuova istituzione di applicare le leggi contrarie alla coscienza giuridica rivoluzionaria. 15. - Neppure da noi è mancato qualche tentativo, in sede di Costituente, di disporre in modo autonomo la reviviscenza dell'ordinamento giuridico precedente, ma è tentativo rimasto senza successo ed in contrasto, come si è detto, allo svolgimento legalitario di quella che pure, politicamente ripetesi, può considerarsi in un certo senso una rivoluzione. E v'è di più, e precisamente la volontà esplicita di continuazione dello Stato che risulta in modo decisivo dai richiami continui, anche negli atti della costituzione provvisoria, alla costituzione precedente, ciò che vale non soltanto per il periodo dal 25 luglio alla luogotenenza, ma anche dalla luogotenenza alla Costituente. Basti dire che quest'ultima si è formata ed ha funzionato così come la repubblica si è instaurata ed agisce in virtù di norme contenute in decreti luogotenenziali. E persino allo statuto albertino si richiamano non soltanto decreti del luogotenente, ma anche decreti del presidente del consiglio dei ministri nell'esercizio dei poteri di capo provvisorio della repubblica: si ha insomma un periodo nuovo della vita dello
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