Quaderni di Roma - anno II - n. 1-2 - gen.-apr. 1948

EVOLUZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO IO] l'entrata in vig~re della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo ( sic, invece che decreto-legge per un errore evidente, ma che pare incredibile!) luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 sull'ordinamento provvisorio dello Stato». Proprio così disponendo l'Assemblea avrebbe « palesemente ritenuto che solo con quest'ultimo evento, l'entrata in vigore della Costituente, poteva darsi fondamento giuridico al decreto luogotenenziale. Ossia quest'ultimo traeva il proprio valore solo dal nuovo ordine giufidico e dalla nuova costituzione, non da quella antica. O anche: non è il decreto luogotenenziale che ha dato, in ultima analisi, valore alla costituzione, ma è la costituzione che ha dato, retroattivamente, valore agli atti in base ai quali è sorto». Pertanto saremmo di fronte ad una costituzione sorta con processo originario e che trova in sé la propria giustificazione giuridica e la conferisce agli atti che l'hanno preceduta e preparata ( 1). Nemmeno questa argomentazione e questa conclusione mi convincono. Osservo anzitutto che il problema dell'instaurazione originaria o riyoluzionaria, che dir si voglia, del nuovo ordinamento, va esaminata nel suo complesso, in ordine cioè ai vari elementi (di giudizio in parte già accennati ed in altra parte svolti più avanti) e non isolando qualche disposizione anche se di rilievo eminente. Inoltre proprio dalla disposizione in esame io sarei tratto a concludere in senso opposto all'originalità, riconfermando quindi la tesi della continuità giuridica dello Stato. Infatti il dee. n. 151 - proprio in quanto «decreto-legge» - aveva già in sé insita la necessità della « conversione » e la costituzione, convertendolo, mostra di ricollegarsi appunto all'ordinamento in base al quale esso è stato emanato. Nell'ipotesi opposta si sarebbe potuto adoperare una terminologia diversa o quanto meno mostrare in modo più chiaro che si intendeva « creare » un ordinamento nuovo, avulso del tutto dal precedente, tanto più che può considerarsi contraria all'opinione ed al sentimento comuni la qualificazione dell'ordinamento anteriore al 1° gennaio 1948 come semplice ordinamento di fatto. 14. - B stato anche sostenuto che, dopo il 25 luglio 1943, operatasi· una «rivoluzione», lo « Stato fascista» si sarebbe «estinto» e, sulla base di altre « forze » ( sociali), si sarebbe formato uno stato «nuovo»: « sostenere il contrario, sul fondamento d'una certa continuità di leggi costituzionali, che sembrerebbero esprimere lo svolgimento di uno stesso fenomeno, significa non capire che la costituzione vera di uno Stato, quella che dà ragione dell'identità e della continuità dello Stato, è la costituzione viveute, non la costituzione scritta>> (2). Certamente la costituzione ( scritta o non scritta), intesa in senso giuridico formale, può anche essere in fatto ( 1) BALLADORE PALLIERI, op. e Ice. cit. (2) R. QUADRI, Ordine pubblico ecc., « Giurispruè!!nza it::ili:-n:?. >~. 1946, ( 211, 162.

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