Quaderni di Roma - anno II - n. 1-2 - gen.-apr. 1948

., 106 FERRUCCIO PERGOLESI consiglio interpretato come atto di sfiducia a Mussolini, ed era opm1one già in precedenza accolta (1) che la nomina dei ministri fosse valida anche se il gran consiglio non avesse approvato la lista dei nomi da presentare alla corona, o la lista stessa non fosse esaminatai o comunque non accettata: in questo in realtà si accentrava la effettiva competenza sovrana del re, sotto la responsabilità dei ministri di nuova nomina. Più rilevante potrebbe apparire l'argomento dell'estromissione dal gabinetto del segretario del partito nazionale fascista, ma è da considerare che comunque si tratta soltanto di estromissione di un ministro senza portafoglio ( secondo la legislazione del tempo membro di diritto) e che non vi fu nessuna reazione per la già iniziata inefficienza del partito stesso, che dopo pochi giorni fu addirittura soppresso (r. d. legge 9 agosto 1943). Anche le ulteriori agitate vicende sono state molto rilevanti dal punto di vista politico, ma dal punto di vista strettamente giuridico può dirsi che vi sia stata una continuazione di governi formalmente ininterrotta. 13. - Un argomento che presenta qualche difficoltà e merita esame è l}uello che si vorrebbe trarre dal decreto legge del 1944 n. 151 sopra ricordato, quasi che il decreto stesso segni una frattura col diritto precedente e sia da considerare propriamente come « rivoluzionario » (2). Se mai, più esattamente, si potrebbe parlare di una specie di « colpo di Stato», provenendo da un organo dello stesso Stato, ma non mi pare, comunque, che l'opinione sia accettabile. L'indubbia anomalia del decreto non può far perder di vista due considerazioni, in senso contrario, che si integrano a vicenda. Anzitutto il proposito (politico), emergente da un complesso di atti, anteriori e posteriori, di non creare una nuova organizzazione statale avulsa dalla precedente, ma piuttosto ad essa sempre collegata, ed in secondo luogo il fatto (giuridico) che il solo organo statale efficiente era in quel momento il governo (rappresentativo, da non dimenticarsi, come poteva esserlo nelle circostanze eccezionalissime, di tutti i maggiori partiti politici, e quindi, indirettamente e presumibilmente, del popolo) e che esso si trovava, più che mai, nella necessità e nell'urgenza di provvedere: e provvedeva. appunto con quell'atto formale che il diritto del tempo attribuiva alla sua competenza, cioè con decreto-legge. Il contenuto di esso potrà anche esser variamente apprezzato e criticato, ma se se ne nega la legalità formale mi pare che ciò si sia costretti a fare per indulgere a preferenze politiche o a preconcetti di schemi dottrinali rifiutando quanto non si incaselli in essi, pur essendo un dato del diritto positivo. l)na conferma della tesi del carattere rivoluzionario del decreto 151 si vuol trarre dall'art. XV della nuova carta, in forza del quale « con (1) Cfr. il mio Manuale di di,i110 costituzionale, Roma, 194>1, pag. 54 s.' (2) ar. G. BALLADORE PALLIERI, lA nuova costituzione italiana, Milano, 1948, § 2.

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