Quaderni di Roma - anno II - n. 1-2 - gen.-apr. 1948

EVOLUZIONE COSTITUZIONALE !'ELLO STATO ITALIANO 105 del tipo precedente erano atti propri del re su proposta del consiglio dei ministri, quelli in oggetto sono atti complessi del consiglio (sostituente le camere) e del capo dello Stato. 11. - Da ultimo basti accennare, a complemento della sommaria enunciazione dello svolgimento della legislazione costituzionale italiana, alla « carta » emanata dal!' apposita assemblea, carta che, entrata in vigore il 1• gennaio 1948 chiudendo la terza fase provvisoria, inizia la quarta instaurando un nuovo ordinamento e prevedendo la revisione, entro un anno, delle leggi costituzionali precedenti per l'opportuna coordinazione ( cfr. articolo XVI). 12. - A questo punto può proporsi la questione se il nuovo ordinamento sia da considerare come una continuazione del precedente ( anche se con diversa configurazione) od invece sia da intendere da esso dfl tutto distaccato ed a sé stante. Ed anzi si può risalire più indietro, all'instaurazione cioè del regime fascista in confronto al regime statutario albertino. In brevissima sintesi può dirsi che, tenuto conto della struttura e della dommatica autoritaria e totalitaria dell'ordinamento fascista, esso - dal punto di vista politico - può considerarsi rivoluzionario, cioè essenzialmente antitetico al precedente ordinamento democratico e nuovamente rivoluzionario il ritorno (in nuova manifestazione) a quest'ultimo, dopo l'abrogazione del primo. Ma dal punto ·di vista del procedimento formale, vera e propria rivoluzione (intesa come moto di violenza popolare, sovvertitore di tutto l'ordine costituito a cominciare dal supremo organo del potere) non v'è stato né prima né poi. Se pur extraparlamentare fu la soluzione• della crisi che portò al primo gabinetto Mussolini dell'ottobre 1922 (che fu gabinetto con rappresentanza di vari partiti e non del solo partito fascista), esso ebbe ben presto il voto di fiducia del parlamento. Le successive tappe di passaggio allo Stato autoritario e totalitario avvengono secondo le forme giuridiche del tempo. Momento saliente, sotto il profilo politico, fu il già ricordato discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 che preannunziò tale passaggio, e se esso può qualificarsi « colpo di stato » (come lo qualifica l'art. 3 del d. I. lgt. 27 luglio 1944 sulle « sanzioni contro il fascismo») - cioè atto di forza proveniente da organi dello Stato, anziché dal popolo, in contrasto col regime in vigore - lo si può dal punto di vista politico soltanto, poiché, ripetesi, la pura forma giuridica rimase salva. « Colpo di Stato » anche in senso giuridico potrebbe piuttosto ravvisarsi nell'atto del 25 luglio 1943 che portò alla nomina del primo gabinetto Badoglio, in quanto la nomina avvenne senza che su di essa fosse sentito il gran consiglio del fascismo come prescriveva la legge 9 dicembre 1928. Senonché è da osservare che il cambiamento del governo avvenne (come si è già accennato) proprio in seguito a un voto della maggioranza del gran

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==