Quaderni di Roma - anno II - n. 1-2 - gen.-apr. 1948

104 FERRUCCIO PERGOLESI e fino a quando l'assemblea costituente non avesse nominato il capo provvisorio dello Stato, « l'esercizio della funzione del capo dello Stato medesimo » spettava « ope legis » al presidente del consiglio in carica, situazione « non modificata dalla comunicazione di Umberto » allo stesso presidente (comunicato del 12 giugno). In seguito a tale atteggiamento Umberto di Savoia lasciava l'Italia con un clamoroso messaggio scritto di protesta, indirizzato al popolo, al quale rispondeva in un messaggio radiofonico il presidente del consiglio. Finalmente il 18 giugno la cassazione, in un momento di estrema tensione politica con latenti possibilità di moti insurrezionali, procedeva alla '( proclamazione del risultato definitivo del referendum. Andando in contrario '· • avviso alla interpretazione giuridicamente più rigorosa del procuratore generale decideva che per « maggioranza degli elettori votanti » dovesse intendersi la « maggioranza degli elettori che hanno espresso voti validi » (escludendo così dal calcolo i voti nulli, assommanti a 1.498.136) e dava atto che i « voti validi complessivi » erano stati a favore della repubblica 12.717,923 ed a favore della monarchia 10.719.284. \ La cassazione faceva poi pervenire alla costituente i verbali delle due adunanze e il presidente di quest'ultima a sua volta, nella seduta del 26 giugno, dava atto della comunicazione, « la quale solennemente consacra la forma di governo repubblicano prescelta dal popolo italiano con atto della sua volontà sovrana ». E da notare che a modifica e correzione (almeno formale) dell'atteggiamento in precedenza assunto, nell'atto di passaggio dei poteri al capo provvisorio dello Stato, eletto dalla costituente, si dichiara che il presidente del consiglio aveva esercitato quei poteri « dal giorno del!' annunzio dei risultati definitivi del referendum istituzionale» (Gazzetta ufficiale l" luglio 1946, n. 144) e quindi non dal 10 ma dal 18 giugno, data ufficiale di nascita della repubblica. 10. - Altra caratteristica giuridica infine del!' ordinamento straordinario o provvisorio si è avuta con l'accentramento nel governo del potere legislativo, sicché il governo stesso è stato una specie d'organo « precostituente >> per le deliberazioni relative alla formazione del!' assemblea nazionale, la quale ha esercitato la suprema potestà costituzionale, mentre, nel- !' ambito di questa, la legislazione ordinaria è continuata a spettare allo stesso governo sino alla elezione delle assemblee legislative :previste dalla nuova costituzione. Ciò in forza del decreto legge del 25 giugno 1944, n. 151, autorizzante l'emanazione di « decreti legislativi» anormali in confronto a quelli conosciuti dal diritto precedente. Manca infatti per essi la legge formale di delegazione da parte degli organi legislativi (inesistenti o inefficienti come ho già avvertito), trattandosi invece piuttosto di una singolare forma di autodelegazione dello stesso governo. Inoltre, mentre i decreti legislativi

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