EVOLUZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO ro3 rinnovare e perfezionare », confermando ancora una volta di << rispettare come ogni italiano le libere determinazioni dell'imminente suffragio». 9. - Per la scelta della forma « istituzionale » basilare - monarchica o repubblicana - si è addivenuti ad un'intesa ancora di compromesso tra le varie tendenze con l'indizione di un apposito «referendum» popolare (più esattamente: plebiscito), con~mporaneo all'elezione dell'assemblea costituente. Il dubbio sollevato che l'assemblea, nella sua sovranità, non fosse giuridicamente vincolata ali' esito del referendum sulla questione istituzionale, non ha ragion d·essere perché il limite al potere di essa su tale questione risulta chiaramente, oltre che dai lavori preparatori, dal testo del d. legge luogotenenziale 16 marzo 1946 ( art. 7), secondo il quale la decisione della costituente deve appunto essere in relazione col risultato del referendum. E così in effetti è avvenuto, con la proclamaz_ione costituzionale della repubblica (art. 1), arrivando sino a disporre che la « forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139). Ciò che per altro vuol dire soltanto che la revisione non può esser proposta in modo diretto ed esplicito, ma non può escludersi aprioristicamente che possa disporsi la soppressione dell'articolo 139 ed in un secondo momento farsi luogo a procedimento per una restaurazione monarchica. E da considerare in proposito che, mentre è proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma del partito fascista (art.XII della costituzione), non è vietata quella di un partito monarchico ( ammesso effettivamente nella recentissima competizione elettorale), salvo soltanto il caso che esso si serva di mezzi violenti od ostacoli l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini (legge 8 dicembre 1947). Alla proclamazione del risultato del referendum ha proceduto la Corte di Cassazione in due momenti. Il 10 giugno 1946 ha enunciato i risultati dettagliati per i singoli collegi e quelli complessivi riservandosi di emettere in altra adunanza il « giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami » presentati ai competenti uffici; di integrare i risultati cbi• dati delle sezioni ancora mancanti e di indicare « il numero complessivo degli elettorali votanti e quello dei voti nulli ». In base a tale prima proclamazione si era già delineata la prevalenza dei suffragi per la soluzione repubblicana, ma trattandosi di proclamazione ancora provvisoria, giuridicamente corretta, anche se politicamente discutibile, fu la presa di posizione del re, il quale in una lettera al presidente del consiglio ( 12 giugno) offriva di « continuare » la « collaborazione intesa a mantenere quanto è veramente indispensabile: l'unità d'Italia », in attesa del « giudizio definitivo della Corte Suprema di Cassazione, chiamata per legge a consacrarlo». Il consiglio dei ministri invece credette di affermare che già fosse assicurata la maggioranza alla repubblica (comunicato del 10 giugno) e che « automaticamente » si fosse instaurato « un regime transitorio durante il quale »,
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