Quaderni di Roma - anno I - n. 6 - novembre 1947

RASSEGNE seconda della situazione patrimoniale e di reddito del proprietario; 2) per importi superiori alla cifra indicata, la concessione di mutui ipotecari da parte d ei soliti Istituti e il pagamento in misura fino al terzo della somma necessaria a copri re le annualità del mutuo; 3) a chi provveda con mezzi propri, sempre per impor ti superanti le 500.000 lire, il pagamento diretto di un contributo, in ragione di un terzo della spesa, suddiviso in 6o semestralità, al saggio stabilito per i mutui (19). Nei Comuni più colpiti - e che vengono determinati con appositi elenchi - è possibile ottenere un concorso statale, nella misura di cui ai puntl 2) e 3) predetti, anche per le ricostruzioni. In questo caso si fa ai meno abbienti un trattamento preferenziale, colla copertura dei ¾ della spesa fino a 500.000 lire per unità immobiliare e per il massimo di quattro. Quando gli edifici distrutti rientrano in zone per le quali si attua un piano cli ricostruzione, la concessione di contributi è complicata dai vincoli che il piano pone nelle aree ed ai fabbricati, ma è sostanzialmente analoga a quella, che si applica nel caso più generale. V'è solo da far presente, per questa eventualità, che ai proprietari di aree ricadenti nella zona di ampliamento, qualora siano comprese tra quelle da assegnare, si devolvono anche contributi-premio d'incoraggiamento: questi contributi variano tra un minimo di 30 e un massimo di 100 mila lire per appartamento, a seconda del numero cli stanze e della superficie ciel medesimo, con esclusione di quelli con più cli 5 stanze. Un ugual contributo, pagato al termine dei lavori ed in u nica soluzione, spetta ad ogni proprietario, il quale ricostruisca un fabbricato distru tto per eventi bellici in un Comune, che non rientri negli elenchi predetti. Rimang ono eia sottolineare l'istituzione di premi d'acceleramento per i lavori compiuti en tro date prefissate e le esenzioni fiscali. Tra queste ha maggior rilievo l'esenzione p er un decennio dall'imposta sui fabbricati - e relative sovrimposte - per le case ricostruite entro il 31 dicembre '49. Il successivo decreto 9 maggio 1947, n. 399, intende promuovere l'appr ontamento cli abitazioni per i meno abbienti. A questo scopo, esso prevede la con cessione cli un contributo in capitale pari al 50 % della spesa e di mutui con concorso del beneficio statale per la rimanenza a Istituti autonomi cli Case Popolari, l.N.C.l .S. ccl a Enti Pubblici che si propongono cli costruire alloggi per i propri dipendenti, per la costruzione cli case popolari da assegnarsi in locazione o eia destinarsi i n riscatto agli assegnatari (20). Ai privati e ai consorzi edilizi, che edificano case per i meno abbienti, va un contributo premio dell'importo secondo le modali,tà, che gi/, si conoscono. Anche questo decreto reca esenzioni fiscali, in parte subordinate al c ompimento elci lavori entro il 31 dicembre '49. • •• Le cose che si sono dette - e altre, sulle quali si è dovuto sorvolare, per la necessità di contenere l'esposizione entro i limiti tollerabili - dimostrano q uanto grave e complesso sia oggi il problema edilizio nel nostro Paese. Si intuisce subito, da ciò, quale varietà di idee e proposte - dagli spu nti, che si riferiscono a un aspetto solo della questione, alle soluzioni, che tutti li abbracciano - può esser dato di veder sostenute. S'aggiungano la difficoltà di orient arsi nel fiume cli carta stampata, che inonda l'Italia, e quella, in certi casi, di procurar si la indispensabile documentazione. È quindi appena necessario avvertire che la rassegna che ( 19) Attualmente 1alc saggio è fissato al 6 <>~, mcnue il tasso bancario usuale è almeno il doppio. ( 2 0) Un analogo concorso è stabilito da.I precedente decreto anche per la riparazione, la rico• struzionc o il completamento di fabbricati da pane degli Istituti di Case popolari e dcll'J.N.C.I.S.

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