Quaderni di Roma - anno I - n. 4 - luglio 1947

GIUSEPPE GROSSO ad un pensiero originale; e in lui anche l'attaccamento alla tradizione assume il tono dell'originalità. Labeone e Capitone rappresentano due tipi che caratterizzano i due poli tra cui si determina la storia della giurisprudenza. Vi è nella visione dei problemi e dei rapporti sub specie iuris una continuità, un 'accentuazione del costante tramandarsi degli schemi e delle forme giuridiche attraverso il fluttuare della vita nella storia, che dà un particolare valore e significato al senso della tradizione proprio dei giuristi. Vi è tutta una funzione storica del giurista nel dar forma ai rapparti della vita sociale, nel portare, pur nei rivolgimenti dei periodi più turbati, la voce della legalità, che è intima struttura e non mera veste formale, nell'aiutare la inserzione del rinnovamento nel corso della tradizione. Ma l'opera stessa del giurista ha i suoi limiti; anche se l'affermazione e l'accumularsi di taluni principi, che essa reca con sè come patrimonio acquisito ai popoli civili, ha valore di sostanza, anche se, come ho detto, investe la stessa struttura delle forme sociali, essa non può determinare i movimenti delle forze sociali e politiche, ma solo accompagnarli e guidarli sulla loro strada. A questi limiti possono ricollegarsi alcune deficienze, in senso inverso fra loro: o un attardarsi su schemi superati, per quell'attaccamento a questi che è una deviazione del senso della tradizione; o una eccessiva corrività nel giustificare e dar veste esteriore a movimenti e rivolgimenti. Entrambe queste deficienze possono riportarsi alla stessa nota psicologica, il conformismo. È altrettanto conformismo il ripetere degli schemi senza vita, quanto il perdere la profonda continuità degli schemi giuridici, per un preteso omaggio esteriore alla vita. E le opposte manifestazioni, appunto in quanto espressioni della stessa nota conformista possono ritrovarsi nello stesso soggetto; cd è appunto quanto noi vediamo in Capitone. E l'abbiamo visto pure, in termini vivi e tangibili, ed anche con esempi più terra terra, in tempi a noi vicini. Giuristi improvvisati, che ritenevano di potersi qualificare per tali liberandosi dall'onere della cultura, accusavano la scienza giuridica di non comprendere i te~pi nuovi e di restare legata ai vecchi schemi: mentre poi d'altra parte la loro sensibilità si traduceva in null'altro che nel giustificare qualsiasi stortura logica, riducendosi nel suo contenuto giuridico alla rimasticatura deformata, in veste di novità, di nozioni elementari. Di fronte a queste espressioni viventi del conformismo, stanno· quelle figure in cui il tradizionalismo diventa contenuto vivo ed originale, e si erige anche a giudice dei tempi, in una posizione che potrà talvolta sfiorare il paradosso, che nell'agire contro corrente potrà ai più sembrare sterile, e che invece esprime la forza del diritto.

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