Quaderni di Roma - anno I - n. 3 - maggio 1947

RASSEGNE IL DIRITTO AL LAVORO li diritto al lavoro, proclamato anche nell'art. 31 del progetto di Costituzione italiana, è studiato da Fran~ois Schailer nel volume Le droit au travail, pubblicato a Porrentruy dalla casa editrice « Aux Portes de France» nel novembre 1946. Come prova la recente proclamazione e lo studio dello Schallrr, l'argomento è molto importante e di grande attualità. Non si può dimenticare che molte rivoluzioni sono state fatte principalmente allo scopo di ottenere il riconoscimento di tale d iritto. La prima è quella del 1848; la sollevazione degli operai parigini rovesciò un governo che persisteva a non accordare il diritto di suffragio politico che ai ricchi. Senza il diritto di voto i lavoratori sapevano che non avrebbero mai potuto far trionfare la rivendicazione del diritto al lavoro, resa urgente dalla disoccupazione conseguente alla crisi di sovraproduzione del 1847. Anche la rivoluzione nazional-socialista tedesca è stata originata indirettamente dal diritto al lavoro. Talé rivoluzione ha senza dubbio cause complesse e numerose, come tutti gli avvenimenti storici importanti. Ma non bisogna dimenticare che davanti ad una disoccupazione imponente le masse operaie hanno votato per il partito che prometteva la' realizzazione pratica del diritto al lavoro. Arrivato al potere il nazional-socialismo inaugurò una politica economica e monetaria che permise di dare soddisfazione al diritto al lavoro; e ciò consolidò il prestigio del nazismo. L'errore di Hitler consistette nella utilizzazione di detto prestigio iniziale non p er costruire una politica di pace e di prosperità, ma per edificare una cconqmia di guerra e di potenza nell'intento di dominare il mondo. In Gran Bretagna, dove la disoccupazione si era generalizzata tra le due guerre, la speranza di costruire infine una economia esente da tale flagello fu una delle sorgenti alle quali le masse operaie attinsero la forza per sopportare una lotta gigantesca. Senza dubbio gli inglesi, da gente pratica quali sono, a differenw dei continentali, non dettero grande importanza al riconoscimento costituzionale del principio. Da secoli le loro dichiarazioni di diritti e le loro costituzioni sono tradiz ionali e non scritte. Per il diritto al lavoro, come per gli altri diritti indiaiduali, ciò che ad essi importa principalmente è la sostanza, l'efficacia, le condizioni di realizzazione pratica. Ed è soprattutto la speranza di una realizzazione pratica del diritto al lavoro e di un sistema di ripartizione più giusto dei redditi che ha ispirato quella che è stata chiamata la rivoluzione silenziosa. Ne è prova l'adesione quasi unanime dei popoli britannici all'idea del « full employment », od occupazione integrale, volgarizzata prima della guerra da economisti e pensatori quali John Maynard Key nes, e durante e dopo la guerra da Edward Carr e cb William Beveridge. Ci si è mera-

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