Quaderni di Roma - anno I - n. 3 - maggio 1947

NOTE DI CRONACA Art. 18 - L'arte e la scienza sono libere; e' libero è il loro insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la s;:uol2 in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad Enti e privati la facoltà di istituire scuole secondo le norme che seguono. Le scuole private che non chiedono la parificazione sono soggette .,oltanto alle ~orme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica. · L, legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le nonne per b loro vigilanza, rispettandone la libertà cd assicurando, a parità cli condizioni didauiche, parità cli trattamento agli alunni. Per un imparziale controllo cd a garanzia della collettività è prescritto l'esame di Stato per l'abilitazione per l'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge. Art. 19 - La scuola è aperta al popolo. L'insegnamento inferiore, impartito per :ilmeno otto anni, è obbligaLOrioe gratuito. 1 capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione. · La Repubblica rende effettivo c1uesto diritto con borse di studio, assegni alla famiglia, ed altre provvidenze. che devono essere conferite sempre per concorso agli alunni di scuole statali e parificate. (< ... Mi permetto di informarti che durante il Ministero Arangio-Ruiz furono riconosciute 140 scuole privale (8:,, religiose e 58 laiche); durante il Ministero Molè 355 scuole private (166 religiose e 189 laiche); durante il mio Ministero 16 scuole (5 religiose e 11 laiche. Questi 11 riconoscirncnti rigu:irdano pratiche già iniziate dai miei predecessori). Non voglio entrare n'cl 1rtcnto CJrca 1µ,eccssit.\ o l'opportunità d1 rrconosccrc scuole private che hanno i requisn, nch,esti dalla legge. M, limito a constatare un fotto statistico>>. (da u,t, lettera del/'011. Cunei/a al(on. l'acciardi, in Voce Repubblicana del 23 febbraio 1947). TESTO DF.FINITIVO Dlii.I..\ COSTITCZI0:0:F Art. 27 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 1'inscgna1r1cnto. La Repubblica detta norme generali sull'istruzione e istituisce la scuob statale per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole cd istituti senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni equipollenza di trattamento scolastico rispetto ai \'ari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi nonchè per l'abilitazione all'esercizio professionale.

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