NOTE DI CRONACI\ 6) Stante la quasi perfetta unità morale e religiosa della nazione italiana, lo Stato ha il dovere di mantenerla insieme con la conseguente pace religiosa e di armonizzarvi gli ordinamenti della iMruzione. Deve considerarsi come fondamento e coronamento della istruziòne in ogni ramo e grado di scuola l'insegnamento religioso secondo la tradizione cattolica. Da esso saranno esenti quegli alunni i cui genitori facciano richiesta. ,llfflCOLI PROPOSTI DALLA sorroco.\lMISSIOì'-:1•: OELL"ASSEMllLEA COSTITuE;-;TE - L'arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti. Ogni cittadino ha diritto di ricevere una adeguata istruzione cd educazione per lo svilupPo della propri, personalità e l'adempimento dei compiti sociali. - L'istruzione primaria, media, superiore, è fra le precipue funzioni dello Stato. Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l'organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza. Per assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi e a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissioni agli studi superiori e di abilitazione professionale, sono conferiti mediante esami di Stato. - La scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà di insegnamento. - La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti per la sua parificazi,pne, deve assicurarle una libertà effettiva e, a parità di condizioni didattiche, deve garantire agli alunni degli Istituti non statali parità di trattamento. Tutte le provvidenze ~tatali a favore degli alunni capaci e meritevoli, a qualsiasi scuola appartengano, sono conferite mediante pubblico concorso. - La scuola è aperta al PoPolo. Ogni cittadino ha diritto a tutti i gradi di istruzione, senza altra condizione che quella dell'attitudine e del profitto. La legge detta le norme, le quali, mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze, garantiscono ai più capaci e meritevoli l'esercizio di tale diritto. L'insegnamento primario e post-elementare, da impartire in otto anni, è obbligatorio e gratuito, almeno fino al 14• anno di età. - Lo Stato deve diffondere con ogni mezzo la cultura popolare e profrs,ionale e favorire in tal senso le private iniziative. ARTICOLI PROPOSTI Dt\l.LA COMMISSIONE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE Art. 17 - È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di una loro provata incapacit~ morale o economica la Repubblica cura siaoo adempiuti tali compiti.
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