NOTE DI CRONACA singoli può avere l'indispensabile alimento, e il risanamento della scuola che solo m un regime di libertà può veramente assolvere il compito dell'educazione. Uno Stato democratico deve quindi: ,) Riconoscere la libenà della scuola privata, limitata soltanto dal diritto dello Stato di tutelare le esigenze generali della morale e dell'ordine pubblico. \ 2) Assicurare effettivamente la parità della scuola statale e della scuola pri- ~ata di fronte a quelle pro,·e che lo Stato predisponga per constatare sia l'ammissibilità ai gradi superiori di studio, sia la idoneità a professioni ed uffici. 3) Garantire una effettiva libertà di scelta della scuola finanziando la scuola privata al pari della pubblica in proporzione del numero dei giovani che la frequentino, quando essa dimostri, colle prove di cui al comma precedente, la sua idoneità ad assolvere il proprio compito. Gaetano De Sancii.<,Gustavo Col01111etti,Giu.;eppe Ermini, Ugo Ama/di, Ambrogio Ba/lini, Ferdinando Bel/011i Filippi, Carlo Calcaterra, Giuseppe Cardinali, Francesco Came/utti, Giuseppe Caronia, Silvio d'Amico, Arturo Danrtsso, Gino Funaioli, Vincenzo La Via, Antonio Pen.ca, Giovanni Battista Picotti, GaeMno Quaglia• rrllo, Silvio Riccobono, Niccolò Rodolico, Pietro Rondoni, Michele F. Sciarca. DIC'HIARAZ!ONE SUL PROBI E~1A DELLA EDUCAZI0:-11" F DELLA SCUOLA DELLA I CO~IMISSIO:s/E PER~li\'.\!:NTE DI STUDIO DF.LL'lJFFICIO CATTOLICO OELL'EDUCAZIONE r) La persona umana ha un fondameutale inoppugnabile diritto alla conservazione ed allo sviluppo della vita fisica, intellettuale, morale e _religiosa. 2) L, tutela di questo diritto spetta in primo luogo, come dovere e come conseguente diritto inalienabile, ai genitori. 3) Lo Stato ha il dovere di riconoscere cale diritto e di garantirne la tutela nelle $Ue leggi, in modo che i genitori siano effettivamente e integralmente liberi di fare istruire cd educare la prole nelle scuole di<rloro legittima preferenza. Provvedono alle necessiti\ della pubblica istruzione tanto le scuole statali nel doveroso rispetto della libertà di coscienza degli alunni e delle famiglie, quanto le scuole istituite da altri enti e 1>ersone. Lo Stato fissa le norme generali necessarie a garantire il fine sociale della istruzione ma il suo intervento nel promuovere la istruzione e l'educazione civica non può escludere il diritto naturale e positivo di istruire cd ducare ddla famiglia e della Chiesa. 4) Aile scuole non statali che soddisfino a determinate prescrizioni da stabilirsi per legge, lo Stato deve garantire una effettiva parità giuridica cd economica. Nessuna condizione di privilegio è pertanto ammissibile. Un esame di Stato veramente cd obiettivamente rigoroso cd imparziale regolerà - a titolo di controllo sullo svolgimento degli studi nella scuoia statale ed in quella non statale nonchè a tutela dell'interesse sociale - l'accesso agli studi universitari e i'abilitazione alle professioni. 5) Lo Stato renderà possibile economicàmentc il proseguimento degli studi agli alunni meritevoli di famiglie non abbienti nelle scuole non statali non meno che nelle statali.
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